Condizioni ostative estradizione: quando l’estradizione non può essere concessa

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Condizioni ostative estradizione: quando l’estradizione non può essere concessa

Essere sottoposti ad una richiesta di estradizione da parte di uno Stato estero è un qualcosa che genera sempre molta preoccupazione, dal momento che, in caso di consegna da parte dell’Italia, la persona che viene richiesta dallo Stato straniero dovrà scontare una sentenza di condanna, ovvero un provvedimento applicativo di una misura cautelare all’estero.

Innanzitutto ti dico che, se vuoi approfondire maggiormente il tema ed avere ulteriori informazioni in materia di estradizione, ti invito a leggere questo articolo nel quale ti spiego nel dettaglio quali sono i presupposti fondamentali per poter formulare una richiesta di estradizione o per richiedere l’applicazione di un mandato di arresto Europeo.

Fatte queste premesse devi sapere che i presupposti fondamentali previsti dalla Legge Italiana affinché possa essere pronunciata una sentenza favorevole alla richiesta di estradizione sono due, ovvero:

  1. Che sussistano “gravi indizi di colpevolezza” nei confronti della persona per la quale viene richiesta l’estradizione;
  2. Che esista una “sentenza irrevocabile di condanna” nei confronti di questa persona nello Stato estero che richiede l’estradizione.

In caso sussista almeno uno di questi due presupposti, la Corte di Appello potrà pronunciare una sentenza favorevole all’estradizione e pertanto la persona richiesta, al termine di un procedimento che si terrà in Italia, dovrà essere consegnata allo Stato straniero che ha richiesto l’estradizione.

Esistono tuttavia dei limiti alla concessione dell’estradizione, ovvero delle condizioni “ostative” che non permettono la pronuncia di una sentenza favorevole all’estradizione neppure quando sussistano i requisiti previsti dalla Legge dei “gravi indizi di colpevolezza” o della “sentenza irrevocabile di condanna”.

Detti limiti, infatti, operano indipendentemente da qualsiasi valutazione in merito alla responsabilità della persona per il reato che viene contestato: può cioè essere negata l’estradizione anche nell’ipotesi in cui la persona realmente abbia commesso un reato (anche grave) all’estero ed esistano elementi concreti o evidenti della sua responsabilità; vediamo pertanto quali sono questi limiti e quando l’Italia è tenuta a negare l’estradizione.

Quali sono le condizioni ostative all’estradizione?

Come ti dicevo, il comma 2 dell’articolo 705 del codice di procedura penale prevede determinati casi in cui l’Italia, indipendentemente dalla valutazione in merito alla commissione o meno di un reato all’estero da parte della persona richiesta, sarà obbligata a negare l’estradizione.

Questi limiti operano se sussistono le circostanze che ti riporto di seguito:

  1. Se, per il reato per il quale è richiesta l’estradizione, la persona è stata sottoposta ad un procedimento penale all’estero nel quale non è stato garantito il rispetto dei diritti fondamentali della persona;
  2. Se la sentenza per la quale l’estradizione viene richiesta contiene delle disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato Italiano;
  3. Se c’è motivo di ritenere che la persona, nello Stato estero, potrà essere sottoposta ad “atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”;
  4. Se, a causa di ragioni di salute o di età, esiste il rischio che la persona che viene richiesta possa subire conseguenze di “eccezionale gravità” in caso di sentenza favorevole all’estradizione.

Ciascuna delle condizioni sopra riportate costituisce un impedimento alla concessione dell’estradizione, pertanto, anche nel caso in cui tu abbia subito una sentenza di condanna per un reato gravissimo (come ad esempio un omicidio) l’estradizione non potrà essere concessa e potrai essere immediatamente rimesso in libertà attraverso l’ausilio di un avvocato condizioni ostative estradizione.

Se vuoi sapere come un assistito dello studio legale internazionale AvvocatoPenalistaH24 è stato rimesso in libertà nonostante una richiesta di estradizione per un omicidio commesso all’estero ti invito a leggere questo articolo nel quale ti spiego nel dettaglio come abbiamo ottenuto questo risultato.

Andiamo quindi nel dettaglio a vedere tutti i casi nei quali sussistono le condizioni ostative all’estradizione e pertanto la richiesta di estradizione dovrà essere rifiutata dall’Italia.

Mancato rispetto dei diritti fondamentale nel procedimento all’estero

Come ti dicevo, la prima condizione prevista dal comma 2 dell’articolo 705 del Codice di procedura penale per negare la richiesta di estradizione è che la persona richiesta sia stata sottoposta nello Stato estero (ovvero corra anche solo il rischio di essere sottoposta) ad un procedimento nel quale non è stato garantito (o non sarà garantito) il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Devi sapere che, nel caso in cui tu ritenga che nello Stato estero siano stati violati (o possano essere violati) i tuoi diritti fondamentali, dovrai essere tu stesso ad indicare nel dettaglio alla Corte di Appello tutti gli elementi sulla base dei quali ritieni possibile o accertata la sussistenza del rischio di violazione dei tuoi diritti fondamentali.

Al riguardo, infatti, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che “grava dell’estradando un onere di allegazione degli elementi e delle circostanze idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda ad un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona” (tra le tante, Cass. Sez. 6, sent. n. 22827 del 26/04/2016, Ramirez Melendez, Rv. 267066).

In merito ai diritti fondamentali garantiti da questa norma è necessario che tu sappia che non tutti i diritti che ti vengono riconosciuti dalla Legge Italiana possono essere considerarti o riconosciuti come “fondamentali”, potendo essere valutati come tali solo quelli riconosciuti direttamente dal diritto internazionale, consuetudinario o dal diritto pattizio, evocando la parola “diritti fondamentali della persona” un richiamo diretto sia alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (Parigi 4/11/1950) sia alla Convenzione Europea di Estradizione (adottata a Parigi 13/12/1957).

La Corte di Cassazione, infatti, da questo punto di vista, ha ritenuto insussistente la condizione ostativa prevista dal comma 2 lettera a) dell’articolo 705 del Codice di procedura penale nel caso in cui venga denunciata la sola violazione di norme processuali da parte dello Stato Estero, essendo necessario, invece, per ritenere la sussistenza della causa ostativa all’estradizione, che venga prospettata l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a  tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo (In tal senso Cass., Sez. VI, sent. n. 242926 del 20.2.2009).

La sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dello Stato

Costituisce ulteriore motivo di rifiuto alla concessione dell’estradizione da parte dello Stato Italiano la circostanza che la sentenza di condanna emessa dallo Stato estero che richiede l’estradizione contenga delle disposizioni contrarie ai principi fondamentali dello Stato Italiano.

In questo caso, quindi, non dovrà essere fornita la prova del mancato rispetto dei diritti fondamentali in un procedimento tenutosi all’estero, essendo la prova già contenuta nella sentenza di condanna che dovrà contenere delle “disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato”.

A differenza di quanto abbiamo visto prima, ad essere presi in considerazione affinché possa ritenersi configurata questa causa ostativa alla concessione dell’estradizione, non saranno più i principi fondamentali riconosciuti dal diritto internazionale, consuetudinario o pattizio, bensì i principi fondamentali riconosciuti direttamente dallo Stato Italiano.

Da questo punto di vista la Corte di Cassazione ha precisato che:

 “Il divieto di pronuncia favorevole all’estradizione previsto dall’art. 705 comma 2 lett. b, nell’ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, ricorre quando sia prospettata l’assenza nell’ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest’ultimo(Cass. Sez. 6 sent. n. 17943 del 07/04/2017 RV 232060).

Ad esempio, “deve ritenersi contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento, ai fini della verifica delle condizioni richieste dall’art. 705 per la decisione favorevole all’estradizione, lo svolgimento di un processo contumaciale nel quale all’imputato, che non sia stato messo nelle condizioni di conoscerne effettivamente l’esistenza, non sia più consentito di impugnare la sentenza definitiva” (Cass. Sez. 6 sent. n. 23573 del 3/06/2016). 

Pericolo di sottoposizione ad atti persecutori o discriminatori, alla pena di morte ovvero a trattamenti disumani, crudeli o degradanti

Una delle cause più frequenti, per le quali può essere rifiutata la richiesta di estradizione, è quella prevista dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 705 del Codice di procedura penale, in ragione della quale la Corte di Appello pronuncia una sentenza contraria all’estradizione:

“se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona”

Da questo punto di vista occorre precisare come, per ritenere sussistente questo motivo ostativo alla concessione all’estradizione, non sia necessario provare con certezza che la persona verrà sottoposta nello Stato estero alle condizioni previste dalla norma, essendo sufficiente anche solo un pericolo concreto di realizzazione di tortura o trattamenti inumani o degradanti (in tal senso Cass. Sez. 6 sent. n. 39110 del 06/06/2019). 

Devi sapere infatti che la stessa Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nella famosa sentenza Torreggiani e altri c. Italia, emessa in data 8.1.2013, ha affermato che l’articolo 3 della Convenzione pone a carico delle autorità un obbligo positivo di verifica, che consiste nell’assicurare che ogni persona reclusa venga detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana.

Sta di fatto che la Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza numero 13823 del 30/12/2014, ha precisato che “In particolare, la Corte Europea ha espressamente chiarito che, quando il sovraffollamento carcerario raggiunge un certo livello, la mancanza di spazio, in un istituto penitenziario, può costituire l’elemento centrale da prendere in considerazione nella valutazione della conformità di una data situazione all’articolo 3 della Convenzione. Osta pertanto ad una pronuncia favorevole all’estradizione non solo la certezza ma anche il pericolo concreto che l’estradando venga sottoposto ad un trattamento avente un oggettivo carattere inumano o degradante (Cass. , Sez VI, 12-7-2004, n. 35892, Rv. 229964)”.

Chiaramente il rischio che la persona possa essere sottoposta nello Stato estero a trattamenti aventi un carattere inumano o degradante dovrà, in ogni caso, essere sempre dimostrato davanti alla Corte di Appello, pertanto, al fine di far valere al meglio i propri diritti sarà sempre meglio affidarsi sin dal primo momento all’ausilio di un avvocato condizioni ostative estradizione, con esperienza in questo settore.

Ragioni di salute o di età

Anche i motivi di salute o l’età della persona per la quale viene richiesta l’estradizione dallo Stato estero possono costituire una causa ostativa alla concessione dell’estradizione da parte dello Stato Italiano in caso possano determinare il “rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta”.

Infatti, nel caso in cui la persona per la quale viene richiesta l’estradizione sia affetta da particolari patologie, o abbia bisogno di specifiche cure a causa dell’età, l’estradizione potrà essere negata dall’Italia se nello Stato estero non possa essere garantito in modo effettivo il diritto alla salute, potendo derivare, quindi, dalla condanna la sottoposizione del detenuto ad una condizione inumana o degradante.

Nel caso in cui la persona per la quale viene richiesta l’estradizione sia affetta da particolari patologie, quindi, incomberà sullo stato Italiano non solo la verifica dell’esistenza di queste patologie, ma anche la verifica delle condizioni detentive alle quali potrà essere sottoposta la persona richiesta nello Stato estero, dovendo verificare che la detenzione, anche alla luce delle patologie riscontrate, non si traduca in un trattamento inumano o degradante.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1047 del 06/06/2019 ha precisato infatti che “l’unica verifica che spetta all’autorità giudiziaria italiana, laddove l’interessato abbia segnalato di essere affetto da gravi patologie, concerne il solo pericolo concreto che l’estradando sia sottoposto ad un trattamento avente, in relazione alle sue condizioni di salute, un obiettivo carattere inumano e degradante” (Cass. Sez. 6, sent. n. 35892 del 12/07/2004, Sumanschi, Rv. 229964; Cass. Sez. 6, sent. n. 11941 del 04/03/2014, Rv. 259339; Cass. Sez. 6, sent. n. 47237 del 18/11/2015, Savic, Rv. 265520).

Chiaramente, per poter far rilevare l’esistenza di condizioni di salute che impediscano la concessione dell’estradizione, dovrà essere la stessa persona che per la quale viene richiesta l’estradizione dallo Stato estero a dover evidenziare l’esistenza delle patologie al Giudice Italiano, dimostrazione questa che potrà essere chiaramente portata alla luce grazie all’aiuto di un esperto avvocato condizioni ostative estradizione.

Considerazioni conclusive

Come ti dicevo, l’essere sottoposti ad un procedimento in Italia per la concessione dell’estradizione non significa che necessariamente dovrai essere consegnato allo Stato estero, essendoci diverse ragioni per le quali la Legge Italiana prevede il divieto di concessione dell’estradizione.

Nel caso in cui sia stata formulata nei tuoi confronti una richiesta di estradizione, tuttavia, è sempre opportuno che tu ti faccia assistere sin dal primo momento da un esperto avvocato condizioni ostative estradizione, con specifica competenza in questa materia, dal momento che la sussistenza delle condizioni ostative dovrà essere specificamente, dettagliatamente ed immediatamente rappresentata all’Autorità Giudiziaria Italiana.

Tieni a mente che infatti la tempestività, in questo tipo di procedimento, ha un’importanza fondamentale, essendo in gioco non solo la libertà, ma anche la tutela dei diritti fondamentali della persona di cui si richiede l’estradizione.  

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