Diritto di Visita in caso di Sottrazione Internazionale Minori

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Diritto di Visita in caso di Sottrazione Internazionale Minori

Avvocato Penalista H24 nel seguente articolo illustrerà quali sono le modalità per poter richiedere il diritto di visita del minore in caso di sottrazione internazionale.

Sei genitore di un minore portato all’estero e non riesci più a vedere tuo figlio? Il tuo ex compagno ha portato via tuo figlio impedendoti di esercitare qualsivoglia diritto nei suoi confronti? Vuoi sapere come fare per chiedere il diritto di visita? Se la risposta è sì, allora leggi questo articolo.

Se vuoi richiedere il diritto di visita di tuo figlio che è stato illecitamente portato o trattenuto all’estero ed hai bisogno di assistenza o vuoi sapere se nel tuo caso trova applicazione la Convenzione Aja puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24. Il nostro studio legale ti affiancherà un avvocato esperto nella richiesta del diritto di visita Convenzione Aja. Avvocato Penalista H24 già in diversi articoli si è occupato di sottrazione internazionale dei minori ed ha prestato la propria assistenza per la tutela del diritto di famiglia dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Come presentare la domanda per l’esercizio del diritto di visita?

La procedura del diritto di visita

La Convenzione dell’Aia si occupa di garantire l’esecuzione del diritto di visita del genitore, consentendo che per il trami<te delle autorità centrali possa essere richiesta la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita nei confronti di un figlio che viva con l’altro genitore in uno Stato estero.

Il diritto di visita. Cos’è?

Per diritto di visita si intende il diritto del genitore non collocatario o non affidatario di trascorrere del tempo con il proprio figlio, portandolo anche nello Stato della propria residenza per un periodo di tempo definito. Il genitore non collocatario il genitore che ha l’affidamento condiviso, ma presso il quale il minore non vive quotidianamente.

L’articolo 21 della Convenzione Aja

L’articolo 21 della Convenzione Aja statuisce che “la domanda concernente la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all’Autorità centrale di uno Stato contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.

Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l’assolvimento di ogni condizione cui l’esercizio di tale diritto possa essere soggetto.

Le Autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto, possibile, ogni ostacolo all’esercizio di detti diritti. Le Autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l’esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto”.

Il contenuto della domanda per l’esercizio del diritto di visita

Poiché l’articolo 21 rinvia alle modalità previste per il ritorno del minore, vediamo cosa prescrive la Convenzione Aja all’articolo 8 in ordine al contenuto della domanda:

La domanda deve contenere:

a) le informazioni concernenti l’identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;

b) la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;

c) i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;

d) ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;

La domanda può essere accompagnata o completata da:

e) una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;

f) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall’Autorità centrale, o da altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;

g) ogni altro documento pertinente.

Come redigere l’istanza per l’attivazione del diritto di visita?

Vediamo per punti la procedura da seguire per esercitare il diritto di visita in caso di sottrazione internazionale del minore.

Nel predisporre l’istanza di attivazione del diritto di visita ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione de L’Aja occorre seguire queste  indicazioni:

1.  Il modulo in formato word uno nella lingua dello stato interessato e uno italiano e inglese;

2.  Ne devono essere scaricati e compilati due esemplari: uno tutto in lingua italiana e l’altro tutto in lingua estera (traduzioni giurate).

3.  Ciascun esemplare deve essere sottoscritto dall’istante nell’apposito riquadro nell’ultima pagina.

4.  I due esemplari del modulo devono essere compilati possibilmente utilizzando il documento scaricato in formato word. Se i moduli sono compilati a mano, l’istante deve scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile. Non saranno accettati moduli poco comprensibili.

5.  L’istante deve sottoscrivere e datare anche l’allegata procura ad agire a favore dell’Autorità Centrale estera.

6.  Devono essere forniti i documenti a sostegno della richiesta:

a.  estratto per riassunto dell’atto di nascita del minore (con indicazione e di paternità e maternità)

b. eventuale certificato di matrimonio dei genitori

c.  eventuali accordi tra le parti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria ordinaria e/o minorile, italiana o estera, relativi ai rapporti tra il minore e il richiedente

d. fotografie recenti a colori del minore

e.  copia del documento d’identità dell’istante in corso di validità

7.  I certificati di cui ai punti a) e b) vanno richiesti all’Ufficio competente in carta libera e devono essere prodotti in originale.

8.  Di tutti i documenti deve essere fornita la traduzione nella lingua dello Stato interessato  (traduzioni giurate).

9.  Dei moduli e di tutti gli allegati deve essere prodotta anche una copia in carta libera, per uso dell’Ufficio.

Che cos’è la Convenzione dell’Aja?

Quando nasce la Convenzione e Aja perché

La Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 numero 64 ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l’Italia e gli Stati contraenti.

La Convenzione Aja nasce dalla necessità degli Stati contraenti di collaborare al fine di organizzare o tutelare l’esercizio effettivo del diritto di visita nei confronti di un minore che risiede abitualmente in uno Stato diverso da quello in cui risiede il soggetto richiedente.

Quali norme si applicano in caso di sottrazione internazionale di minori?

Per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall’illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, si applicano le disposizioni contenute nella Convenzione dell’Aja.

Il trasferimento illecito del minore. Definizione

L’Articolo 3 della Convenzione dell’Aja definisce illecito “Il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

 a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:

b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di custodia di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato”

La sottrazione e il trattenimento di un minore all’estero è reato?

Per la legge italiana, la sottrazione e il trattenimento di un minore all’estero costituiscono un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni (articolo 574 bis codice penale). In molti Stati la sottrazione e il trattenimento di un minore all’estero non sono invece reato o lo sono a particolari condizioni.

La denuncia penale. Va sempre fatta?

La denuncia è consigliabile quando non si sa dove il minore sia stato portato o trattenuto. Infatti, se si chiede l’inserimento dei nomi del minore e della persona che lo ha sottratto nelle banche dati delle forze internazionali ed europee di polizia (Interpol e Sirene), saranno attivate le ricerche in ambito internazionale. L’inserimento del nome del minore e del sottrattore nelle banche dati delle forze internazionali ed europee di polizia deve essere specificamente richiesto da chi presenta la denuncia di sottrazione.

Per approfondire

Sottrazione Internazionale di Minori: Quando Sussiste il Reato?

Sottrazione Internazionale e Trattenimento di Minore all’Estero | Esercizio Potestà Genitoriale.

Perché rivolgersi ad un avvocato competente nella istanza per l’esercizio del diritto di visita garantito dalla Convenzione Aja?

Purtroppo sono sempre più frequenti i casi in cui un figlio viene illecitamente sottratto o trattenuto all’estero da uno dei genitori. Molto spesso anche se si presentano denunce penali queste non sempre sortiscono l’effetto sperato. Succede per problemi di giurisdizione ed anche perché ci sono Stati che – diversamente  dall’Italia – non considerano tale condotta come reato.

La Convenzione Aja prevede degli strumenti per tutelare il minore e per assicurare l’esercizio dei diritti di affidamento e di visita e per assicurare anche il ritorno del minore mediante la cooperazione delle autorità statali preposte che devono essere adite mediante apposita istanza per l’esercizio del diritto di visita Convenzione Aja.

Se non vedi più tuo figlio perché illecitamente è stato portato all’estero ed hai bisogno di assistenza legale per la redazione della denuncia o per la presentazione dell’istanza per l’esercizio del diritto di visita, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24.

Ti affiancheremo un professionista che ti assisterà per qualsiasi aspetto penale e non, al fine di garantire il tuo diritto all’esercizio della potestà genitoriale e in particolare nel richiedere il diritto di visita secondo la Convenzione Aja. 

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