Lo studio legale Avvocato Penalista H24 nel presente articolo esaminerà un caso concreto dove ha prestato assistenza legale al padre di un minore nei cui confronti si è verificata una grave violazione del diritto di famiglia denunciata in ultimo con ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo redatto da Avvocato Penalista H24 per violazione dell’art. 8 della CEDU.
Sei genitore di un bambino e non riesci a vederlo quanto vorresti ? Credi che la decisione del giudice sull’affidamento del minore non rispetti il principio della bigenitorialità? Vuoi semplicemente conoscere quando viene violato il diritto di famiglia? Se la risposta è sì, allora leggi questo articolo.
Avvocato Penalista H24 – come si evince dal presente articolo – si è occupato di processi aventi ad oggetto la violazione del diritto di famiglia, per la cui tutela ha proposto ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Se hai bisogno di assistenza o consulenza legale perché ritieni che nei tuoi riguardi sia stato violato il diritto di famiglia puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 nel cui team vi è un esperto Avvocato Violazione diritto famiglia che ti affiancherà e ti rappresenterà nella difesa dei tuoi diritti.
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Indice dei contenuti
Qual è il caso di violazione del diritto di famiglia affrontato da avvocato penalista h24?
Il caso specifico.
Un padre di un minore nato in Italia a seguito di una relazione con una donna straniera, dopo che la donna aveva portato via il bambino nel di lei Paese d’origine senza il suo consenso, vedeva violato il proprio diritto di genitorialità dalla decisione dei Giudici stranieri che affidavano esclusivamente alla madre il minore senza vagliare compiutamente il rapporto padre-figlio.
Avvocato Penalista H24 avverso la decisione della Corte di Cassazione Estone presentava ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo censurando la sentenza pronunciata in violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea ed in particolare dell’articolo 8 che impone il diritto al rispetto della vita familiare.
Quali sono le violazioni censurate nel ricorso proposto da avvocato penalista h24 alla corte di strasburgo?
Il primo motivo: Violazione degli articoli 2 e 6 CEDU.
Il procedimento sorto in Estonia per l’affidamento del minore è durato ben tre anni e quindi un tempo non compatibile con la previsione convenzionale di “equo processo”.
Anni nel corso dei quali al padre è stato negato il diritto relativo all’esercizio della potestà genitoriale.
Sul punto la Corte EDU, in un precedente giurisprudenziale, ha ritenuto che il diritto alla vita privata e familiare della figlia di una coppia divorziata fosse stato violato a causa della durata del procedimento relativo all’affidamento e del fatto che, tenuto conto dell’età e della maturità della minore, i tribunali interni non le avevano consentito di esprimere la sua opinione sulla scelta del genitore cui avrebbe dovuto essere affidata (M. e M. c. Croazia, §§ 171-172).
Inoltre, il minore non è stato accudito secondo quanto previsto da ordinarie regole di diligenza che qualunque genitore dovrebbe osservare: la madre non ha avuto cura delle condizioni di salute del figlio. In tal caso rileva sia il diritto alla vita del minore e sia il diritto del padre di vedere crescere il figlio in un ambiente familiare che possa garantire la corretta crescita adolescenziale.
Il secondo motivo: Violazione dell’articolo 6 CEDU.
L’Autorità Giudiziaria Estone non ha preso in considerazione le prove portate nel processo fornite dalla parte, in tal modo violando il diritto del padre a partecipare ad un “equo processo”.
La partecipazione al processo di primo grado che è stata limitata anche perché il ricorrente è stato notiziato dell’udienza solo il giorno precedente alla stessa. Altra violazione del diritto di difesa si ravvisa nella mancata audizione del ricorrente da parte degli assistenti sociali, sicché non vi è stata una adeguata istruttoria al fine di approfondire il rapporto tra padre e figlio.
Oltretutto, non sono state osservate le norme previste dalla Convenzione dell’Aja del 1980. Nel caso di specie, il richiedente aveva attivato la Convenzione attraverso richiesta fatta all’Autorità Centrale Italiana la quale aveva risposto che bisognava attendere l’esito del procedimento iniziato in Estonia. Tale assunto non può giuridicamente condividersi in quanto l’articolo 16 della predetta Convenzione dell’Aja prevede che – a fronte dell’attivazione della richiesta – il procedimento inerente l’affido dei minori deve essere sospeso “fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte”.
In questo caso, il processo in Estonia, non poteva definirsi. La definizione dello stesso, in violazione di quanto previsto dall’art. 16 della Convenzione dell’Aja del 1980, ha comportato l’adozione di una decisione frutto di un processo non equo che fa da stura alla violazione dell’articolo 8 CEDU.
Il terzo motivo: Violazione dell’articolo 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita familiare.
Nel caso di specie è stato fortemente limitato il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia nonché l’interesse del genitore ad avere regolari rapporti con il figlio. Ciò costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (anche qualora la relazione tra i genitori si sia interrotta) e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono una limitazione al diritto tutelato dall’articolo 8 della Convenzione.
Tutta la vicenda giudiziaria è partita dalla richiesta di affido esclusivo da parte della madre del minore la quale ha chiesto (e poi ottenuto) una statuizione contraria a quanto previsto dall’articolo 8 CEDU. Oltre ad essersi verificata una vera e propria sottrazione internazionale e trattenimento di minori all’estero.
Ai sensi dell’articolo 8, infatti, un genitore non può ottenere l’adozione di misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio
Seppur attraverso un procedimento giudiziario la madre ha di fatto ottenuto la totale estromissione del padre dalla vita del figlio attraverso una decisione ingiusta.
Si può parlare di violazione del diritto di famiglia anche qualora non si è in presenza di matrimonio?
Sì. Sebbene nel caso di specie i genitori non sono sposati ciò non rileva in punto di violazione dell’articolo 8 CEDU.
La Corte EDU infatti ha osservato che la nozione di vita familiare di cui all’articolo 8 non è limitata soltanto alle relazioni basate sul matrimonio e può comprendere altri legami “familiari” di fatto, in cui le parti convivono senza essere coniugate.
È stato ritenuto che l’applicazione di tale principio si estende alla relazione tra i padri naturali e i loro figli nati fuori dal matrimonio. La Corte ritiene inoltre che l’articolo 8 non possa essere interpretato come se esso tuteli soltanto la vita familiare già costituita ma, qualora le circostanze lo giustifichino, deve estendersi alla potenziale relazione che si può sviluppare tra il padre naturale e il figlio nato fuori dal matrimonio (Nylund c . Finlandia (dec.); Shavdarov c . Bulgaria, § 40).
Il diritto al rispetto della vita familiare va tutelato anche quando il padre e il figlio vivono in paesi diversi?
La circostanza che il padre ed il figlio vivessero in paesi distinti non può comportare alcuna limitazione al godimento ed all’esercizio della potestà genitoriale. Tra il figlio e i genitori esiste un legame che costituisce una vita familiare anche qualora al momento della nascita i genitori non convivano più, o la loro relazione sia finita .
Tuttavia l’interesse dei genitori, in particolare ad avere regolari rapporti con il figlio, rimane un fattore da considerare nel ponderare i vari interessi in gioco (Neulinger e Shuruk c. Svizzera, § 134). I giudici estoni hanno adottato un provvedimento che di fatto esclude il padre dalla possibilità di godere della reciproca compagnia del figlio.
In merito al rispetto del diritto alla vita familiare, la questione determinante è stabilire se sia stato trovato un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco – quelli del minore, dei due genitori e dell’ordine pubblico – entro il margine di discrezionalità accordato agli Stati in tale materia, tenendo tuttavia presente che l’interesse superiore del minore deve essere la principale considerazione (Gnahoré c. Francia, § 59; X c. Lettonia [GC], § 95). In tale ultima causa la Corte ha rilevato che esiste un ampio consenso, anche in diritto internazionale, a favore dell’idea che in tutte le decisioni riguardanti i minori debba prevalere il loro interesse superiore (§ 96). Gli interessi dei genitori, specialmente ad avere regolari rapporti con la prole, rimangono nondimeno un fattore di cui tener conto quando si ponderano i diversi interessi in gioco (ibid., § 95; Kutzner c. Germania, § 58). Per esempio i genitori devono avere un’adeguata possibilità di partecipare al processo decisionale (López Guió c. Slovacchia).
Nel caso specifico affrontato da Avvocato Violazione Diritto Famiglia tali principi di diritto non sono stati osservati e l’interesse in gioco del padre del minore è stato escluso (ovvero fortemente limitato) in quanto è stato abbondantemente superato il margine di discrezionalità attribuibile ai Giudici Estoni. Al padre non è stata garantita una adeguata possibilità di partecipare al processo decisionale e di poter mantenere i rapporti con suo figlio.
Il quarto motivo: Violazione articolo 5 Protocollo 7 CEDU. Diritto alla Parità Tra Coniugi.
È stata elusa la possibilità per il padre di poter validamente coltivare – in Italia – il rapporto con il figlio, che è anche cittadino italiano. Non è stata riconosciuta al padre neppure la possibilità di trascorrere le vacanze estive in Italia con suo figlio.
Cosa viene chiesto in conclusione alla corte europea dei diritti dell’uomo?
Al termine del ricorso dopo aver rappresentato le plurime violazioni al diritto di famiglia verificatesi nella vicenda de qua, il difensore ha richiesto:
Equa soddisfazione per i torti patiti dal padre: la lungaggine processuale, nonché le violazioni patite e documentate nel processo celebrato in Estonia, non hanno consentito al padre di godere del diritto di esercitare la potestà genitoriale prevista dalla normativa estone nonché da quella sancita nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Padre e figlio non hanno goduto della reciproca compagnia in una fase di crescita fondamentale per il minore.
Richiesta di misure provvisorie per la tutela del minore ex articolo 39 Regolamento Esecutivo CEDU: il difensore ha chiesto alla Corte l’adozione di misure provvisorie al fine di tutelare sia la salute ed il benessere minore, sia la possibilità di godimento dell’esercizio della potestà genitoriale del di lui padre. Il minore non vive in condizioni salubri e viene sovente lasciato alle ‘cure’ di persone sconosciute che non hanno, in realtà, minima cura della sua crescita. Inoltre, al padre non viene riconosciuta la possibilità di poter accudire suo figlio. Entrambi le evidenze arrecano danni gravi ed irreversibili in quanto già sono stati sottratti al ricorrente ben 3 anni durante i quali ben avrebbe potuto accudire suoi figlio.
Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per violazione del diritto di famiglia?
Il diritto di famiglia è un tema molto complesso e delicato che molto spesso vede i bambini oggetto di discordia tra i genitori e ancora più spesso vede nel padre la figura genitoriale soccombente, al quale non vengono riconosciuti gli stessi diritti della madre in ordine al rapporto coi figli.
Avvocato Violazione Diritto Famiglia si è già occupato di processi aventi ad oggetto la violazione del diritto di famiglia, per la cui tutela ha proposto ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
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Leggi altri nostri articoli su questo tema:
- 1. Art. 6 CEDU: Violazione del Giusto Processo;
- 2. Come fare Ricorso innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
- 3. Sottrazione Internazionale di minore all’estero, quando sussiste il reato;
- 4. Sottrazione Internazionale di minore all’estero;
- 5. Convenzione Internazionale dell’Aja.
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