CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL’AJA E TUTELA DEL MINORE ALL’ESTERO

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CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL’AJA E TUTELA DEL MINORE ALL’ESTERO

Vuoi ricevere assistenza o consulenza legale in  materia di sottrazione internazionale di minori all’estero ? Puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che ti affiancherà un esperto e specializzato Avvocato Convenzione Internazionale Aja e, in generale, per tutti i casi di sottrazione internazionale di minori all’estero.

Un minore è stato sottratto all’altro genitore senza il suo consenso?

È stato trasferito all’estero o, peggio, non sai dove si trova ?

Vuoi ottenere l’immediato rimpatrio o il diritto di visita e non sai cosa fare e a chi rivolgerti?

In questo articolo ti spiego cosa fare in caso di sottrazione internazionale di minore all’estero e qual’è la procedura da attuare al fine di meglio tutelare gli interessi del minore trattenuto all’estero.

Ebbene, quello relativo alla tutela dei diritti dei minori è un tema sempre attuale e delicato e, per tali ragioni, molti Stati  hanno adottato convenzioni e trattati internazionali al fine di garantire il sempre superiore interesse del minore.

La Convenzione dell’Aja è uno di questi accordi internazionali e, nel caso di sottrazione internazionale di minori all’estero, è possibile applicare tale procedura al fine di ottenere il rimpatrio del minore ovvero godere, almeno, del diritto di visita dello stesso.

Se vuoi essere immediatamente contattato e vuoi ricevere degli approfondimenti sul tema, allora scrivici o chiamaci, rispondiamo H24 7/7.

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Cos’è la convenzione internazionale dell’AJA?

La Convenzione Internazionale dell’Aja firmata il 25.10.1980 è un documento con il quale gli Stati firmatari mirano a proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito. 

Stabilisce procedure tese ad assicurare l’immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita.

Quando si applica la convenzione?

Non sempre si può applicare la Convenzione: la legge, infatti, stabilisce determinati casi in cui può farsi appello alla Convenzione Internazionale dell’Aja.

La Convenzione, così come previsto dal documento, si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. 

L’applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.

A cosa serve la convenzione internazionale dell’AJA?

La Convenzione internazionale dell’Aja ha come fine:

a) di assicurare l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato contraente;

b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato contraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.

Articolo 1 Convenzione Internazionale dell’Aja.

Il «diritto di affidamento» comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza 

mentre 

il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

Quando il transferimento o il mancato rientro del minore è ritenuto illecito?

Per poter attivare la Convenzione dell’Aja il trasferimento o il mancato rientro del minore deve essere ritenuto di carattere illecito.

La Convenzione stabilisce quando tali tipi di comportamento devono essere ritenuti illeciti:

a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e:

b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

Come si attiva la convenzione?

Presso tutti gli Stati firmatari della Convenzione sono state istituite le ‘Autorità Centrali’ dove il minore è stato trasferito che si occupano di prendere in carica la richiesta di protezione internazionale del minore per ottenerne poi il rimpatrio.

Le Autorità Centrali dei diversi Stati devono cooperare reciprocamente al fine di assicurare il pronto rimpatrio del minore.

Una volta attivata la convenzione, la procedura si svolge secondo le seguenti modalità:

  • si localizza il minore;
  • si adottano misure provvisorie per evitare che il minore possa subire pregiudizi;
  • si cerca la composizione amichevole della controversia assicurando la consegna volontaria del minore;
  • se del caso si avvia una procedura giudiziaria al fine dell’ottenimento del rimpatrio;
  • tra le varie Autorità Centrali avviene una scambio reciproco di informazioni al fine di consentire il pronto rimpatrio del minore. 

La Convenzione si attiva attraverso l’inoltro della relativa domanda presso le Autorità Centrali.

La domanda deve contenere le informazioni relative all’identificazione del minore e quante più informazioni possibili su:

  • la localizzazione del minore;
  • la situazione familiare nonché l’indicazione della residenza abituale del minore;
  • eventuali provvedimenti adottati dalla giustizia minorile relative al rapporto tra i coniugi sposati o coniugi di fatto.

Le Autorità Giudiziarie o amministrative devono adottare immediatamente provvedimenti opportuni al fine di ottenere il rimpatrio del minore.

Il rimpatrio, può essere rifiutato?

Sì.

L’Autorità Giudiziaria o amministrativa dello Stato a cui si chiede il rimpatrio, può rifiutare tale richiesta quando ci sono dei motivi ostativi al predetto rimpatrio.

Tali motivi ostativi possono essere:

  • che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno;
  • che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;
  • qualora venga accertato che il minore si opponga al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Cosa prvede la convenzione con riferimento al diritto di visita?

La domanda per il diritto di visita può essere inoltrata alle Autorità Centrali allo stesso modo di quanto previsto per ottenere il rimpatrio del minore.

Le Autorità Centrali collaborano allo stato modo anche per la tutela del diritto di visita del minore.

Perché rivolgersi ad un avvocato convenzione internazionale AJA?

Sin qui abbiamo ripercorso, nelle parti salienti, cosa previsto dalla Convenzione Internazionale dell’Aja e, dunque, come apportare la necessaria tutela al minore nello Stato ove trasferito: ciò al fine di garantire il rimpatrio del minore e/o il diritto di visita dello stesso.

Come si avrà avuto modo di capire è una procedura complessa che richiede specifiche competenze, ovverosia:

  • conoscenza della Convenzione in ogni suo aspetto;
  • conoscenza della relative modalità di inoltro della richiesta;
  • conoscenza della lingua straniera;
  • conoscenza della legislazione inerente il diritto di famiglia.

A tal fine appare opportuno rivolgersi ad un avvocato convenzione internazionale Aja per meglio gli interessi del minore e, dunque, ottenere l’immediato rimpatrio ovvero il diritto di visita dello stesso così come previsto dalla Convenzione.

Noi di Avvocato Penalista H24 abbiamo maturato una certa esperienza a trattare casi di sottrazione internazionale di minori; sia davanti le autorità giudiziarie nazionali che internazionali e dunque conosciamo la procedura in tutti i suoi aspetti.

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