In questo articolo ti spiego come fare a richiedere di eseguire una misura cautelare all’estero, in un altro Stato facente parte dell’Unione Europea e quando, nello specifico, è possibile richiedere di eseguire la detenzione domiciliare estero.
Ebbene, devi innanzitutto sapere che, nel momento in cui ti viene applicata in Italia una misura cautelare diversa dalla detenzione in carcere (e quindi, ad esempio, gli arresti domiciliari, l’obbligo di dimora, il divieto di dimora, l’obbligo di firma ecc.) è possibile richiedere all’Autorità Giudiziaria Italiana la possibilità di eseguire il provvedimento cautelare all’estero, e questo chiaramente nel caso in cui tu sia radicato in detto Stato facente parte dell’Unione Europea e tu abbia in detto Stato la disponibilità di un domicilio in cui eseguire la misura cautelare.
In seguito, infatti, ti spiego cosa prevede la normativa nazionale ed Europea e in che modo è possibile richiedere al Giudice che ha applicato la misura cautelare di farti eseguire la stessa in un’altro Stato facente parte dell’Unione Europea.
Detenzione domiciliare estero: cosa prevede la normativa Europea e nazionale
- Innanzitutto devi sapere che, per quanto riguarda la possibilità di richiedere di eseguire la misura cautelare della detenzione domiciliare estero, un ruolo fondamentale è rivestito dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 36 relativo al reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, normativa questa in base alla quale l’Italia si è adeguata alla Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, prevedendo quindi la possibilità che un cittadino di uno Stato comunitario possa essere sottoposto nel proprio paese di origine alla misura diversa dalla detenzione.
- In buona sostanza, quindi, attraverso l’applicazione di detta normativa è possibile richiedere (nel caso in cui la persona sottoposta a misura cautelare in Italia abbia un effettivo radicamento in altro Stato facente parte dell’Unione Europea) la possibilità di eseguire detto provvedimento cautelare nello Stato di radicamento.
- Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, la misura cautelare degli arresti domiciliari può trovare esecuzione nello Stato membro dell’Unione Europea di residenza dell’interessato, in quanto tale misura rientra nell’ambito di applicazione della Decisione Quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni sulle “misure alternative alla detenzione cautelare” e del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno a tale decisione, trattandosi di misura che, imponendo l’obbligo di rimanere in un luogo determinato, rientra nelle ipotesi di cui all’art. 4, lett. c) del predetto Decreto Legislativo.
- Su detto aspetto sono molto interessanti le decisioni già assunte dalla Corte di Cassazione Sezione 4 con la sentenza n. 37739 del 15/9/2021 e Corte di Cassazione Sezione 1 con la sentenza n. 8864 del 3/2/2022.
Perché è possibile eseguire la misura cautelare della detenzione domiciliare all’estero ?
- Come ti dicevo prima, i precedenti giurisprudenziali che ti ho menzionato prendono le mosse da un’interpretazione estensiva dell’espressione “detenzione cautelare” utilizzata dalla Decisione Quadro 2009/829/GAI, alla luce degli obiettivi perseguiti dalla normativa Europea, ed in particolare di quello espresso nel Considerando n. 5, secondo cui:
- “Per quanto concerne la detenzione di persone sottoposte a procedimento penale, esiste il rischio di una disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente nello Stato del processo corre il rischio di essere posta in custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza frontiere interne è necessario adottare idonee misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale non residente nello Stato del processo non riceva un trattamento diverso da quello riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi residente”.
- Quindi, in buona sostanza, attraverso questi precedenti giurisprudenziali si afferma che, limitando la nozione di “detenzione cautelare” alla sola custodia in carcere, escludendo quindi gli arresti domiciliari (riconducibili, conseguentemente, alle «misure alternative alla detenzione cautelare» disciplinate dalla norme attuative della Decisione Quadro), si garantisce il rispetto dell’obiettivo prefissato dall’Unione con la Decisione Quadro, ovvero quello di limitare la discriminazione basata sulla residenza della persone indagata di un reato che si realizzerebbe, invece, nel caso in cui non si ritenesse possibile disporre la misura degli arresti domiciliari nei confronti del residente in uno Stato diverso dell’Unione, privo di indirizzo sul territorio italiano, trattandosi di “detenzione cautelare”.
- Le misure assunte dalla Decisione Quadro, infatti, così come ti dicevo in precedenza, sono rivolte a rafforzare la protezione dei cittadini in generale, consentendo a una persona residente in uno Stato membro, ma sottoposta a procedimento penale in un altro Stato facente parte dell’Unione Europea, di essere sorvegliata dalle autorità dello Stato in cui risiede in attesa del processo.
- Pertanto, la Decisione Quadro «si prefigge l’obiettivo della sorveglianza dei movimenti di un imputato alla luce del preminente obiettivo della protezione dei cittadini in generale nonché del rischio rappresentato per essi dal regime esistente, che prevede due sole alternative: detenzione cautelare o circolazione non sottoposta a controllo. Le misure rinforzeranno pertanto il diritto dei cittadini rispettosi della legge di vivere in sicurezza».
Quali sono le misure cautelari che possono essere eseguite all’estero ?
- Sulla base di quanto previsto dall’art. 8 della Decisione Quadro, è stabilito che le disposizioni introdotte con il Decreto Legislativo in Italia si applichino alle seguenti misure cautelari:
- a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un’audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
- b) divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
- c) obbligo di rimanere in un determinato luogo, eventualmente in ore stabilite;
- d) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;
- e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorità indicata nel provvedimento impositivo;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere (a qualunque titolo) coinvolte nel reato per il quale si procede;
- g) divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali.
Adesso, sebbene detta norma non preveda espressamente la detenzione domiciliare estero come possibile misura cautelare applicabile in altro Stato, deve comunque ritenersi che gli arresti domiciliari rientrino tra le misure alternative alla «detenzione cautelare», per come intesa dal diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione, fondandosi detta possibilità prporio sulla reciproca fiducia in merito alla capacità di ciascuno Stato di assicurare, nello spazio comune europeo di giustizia, quella stessa sorveglianza sull’esecuzione di una misura cautelare che sarebbe garantita dallo Stato che la impone.
Come posso richiedere di eseguire la detenzione domiciliare estero ?
- Come ti dicevo in precedenza, i presupposti affinché possa essere richiesta di eseguire la detenzione domiciliare estero, in uno Stato facente parte dell’Unione Europea sono tre: ovvero
- 1) che la persona abbia un effettivo radicamento nello Stato estero in cui richiede di eseguire la misura cautelare;
- 2) che la persona abbia l’effettiva disponibilità di un domicilio in detto Stato, in cui eseguire la misura cautelare e che detto domicilio sia considerato idoneo; e
- 3) che lo Stato estero acconsenta all’esecuzione della misura cautelare sul proprio territorio, disponendo quindi il provvedimento di riconoscimento del provvedimento cautelare disposto dal Giudice nazionale.
E ciò perché ogni Stato dell’Unione Europea assicura la sorveglianza sull’esecuzione della misura, salvo che non rifiuti di farlo per uno di motivi di cui all’art. 15 della Decisione Quadro 2009/829/GAI.
In questo caso e solo in questo caso, il Giudice Italiano potrà ritenere l’interessato privo di indirizzo per l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, disponendo di conseguenza il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare estero.
Pertanto, al fine di disporre la richiesta di esecuzione della misura cautelare all’estero dovrà essere sempre verificata preliminarmente la sussistenza di detti tre requisiti, e sarà sempre opportuno interloquire prima con un avvocato che abbia specifica esperienza in detto settore e nell’ambito del diritto internazionale, al fine di non vedersi rigettata la richiesta.
Perché rivolgersi ad un avvocato in caso di richiesta di detenzione domiciliare estero ?
- Come ti dicevo prima, quella trattata, è una materia particolarmente complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali sia in tema di diritto nazionale, che di diritto internazionale, che non tutti gli avvocati posseggono.
- È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un avvocato con specifica competenza in tema di detenzione domiciliare estero, esperto in materia, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
Abbiamo già trattato diversi casi in materia.
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