Estradizione in Svizzera: Avvocato per la procedura di Estradizione

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Estradizione in Svizzera: Avvocato per la procedura di Estradizione

Il team di Avvocato Penalista H24 vanta professionisti specializzati per l’estradizione in Svizzera avendo affrontato varie volte casi di tal genere.

Nelle procedure di estradizione la difesa legale, infatti, non è soltanto opportuna ma è necessaria poiché l’espletamento della procedura estradizionale richiede l’obbligatoria assistenza di un avvocato per la tutela dell’estradando. Se vuoi ricevere assistenza, clicca qui.

Preliminarmente bisogna far chiarezza sull’istituto dell’estradizione.

CHE COS’È L’ESTRADIZIONE E QUALI SONO I PRINCIPI CHE LA REGOLANO?

L’estradizione può essere definita come la consegna di una persona da parte di uno Stato, nel cui territorio questa si trova, ad un altro Stato detto “richiedente” che ne abbia fatto domanda per sottoporla a giudizio o per dare esecuzione ad una sentenza di condanna o altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Vi sono alcuni principi che informano la disciplina codicistica e quella convenzionale sull’estradizione:

  • il principio della doppia incriminabilità, l’estradizione non è ammessa se il fatto oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera;
  • il principio di specialità, lo Stato che ha ottenuto l’estradizione di un accusato o condannato non può procedere nei suoi confronti per fatti anteriori e diversi rispetto a quello per il quale l’estradizione è stata concessa;
  • il principio del “ne bis in idem”, chi è già stato giudicato in Italia non può essere estradato per essere nuovamente processato in un altro Paese per lo stesso fatto;
  • il principio di sussidiarietà, lo Stato richiesto non concede l’estradizione qualora l’interessato sia sottoposto a procedimento penale nel proprio territorio o vi debba scontare un pena.

Invero, il principio di sussidiarietà – come si vedrà nel caso di seguito esaminato avente ad oggetto la richiesta di estradizione in Svizzera – trova sempre maggiori deroghe soprattutto nelle convenzioni internazionali: infatti, oggi gli Stati possono scegliere se procedere all’estradizione ovvero trattenere la persona richiesta per giudicarla o punirla nel proprio territorio.

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L’ORDINAMENTO ITALIANO QUALI IPOTESI DI ESTRADIZIONE DISCIPLINA?

L’ordinamento italiano prevede due diverse discipline dell’estradizione: l’estradizione per l’estero (passiva), nella quale è uno Stato estero a chiedere l’estradizione allo Stato italiano; l’estradizione dall’estero (attiva), nella quale è l’Italia a presentare domanda di estradizione di una persona da un altro Paese.

L’estradizione può essere di cognizione (o processuale) quando l’estradando è richiesto per essere sottoposto a processo; o esecutiva, se l’estradizione ha come fine quello di permettere l’esecuzione di una sentenza e quindi l’applicazione della relativa pena.

Si cercherà di seguito di fare chiarezza sulle caratteristiche dell’estradizione per l’estero o passiva che sarà poi oggetto della sentenza n. 53179/2018, emessa dalla Corte di Cassazione, favorevole all’estradizione in Svizzera.

QUALI SONO I LIMITI ALL’ESTRADIZIONE PASSIVA?

Vi sono dei limiti sostanziali, in virtù dei quali l’estradizione per l’estero è vietata:

  1. se è richiesta per reati politici;
  2. se vi è ragione di credere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori, o trattamenti disumani o comunque ad atti che configurano la violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
  3. se, per il fatto per il quale è domandata l’estradizione, è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato richiedente.

Vi sono poi vincoli formali all’estradizione per l’estero che consistono nella necessità di una domanda di estradizione da parte di uno Stato estero e nell’effettuazione dell’apposito procedimento di estradizione.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO ESTRADIZIONALE?

Il procedimento per la concessione dell’estradizione ha carattere misto: vi sono due fasi, la prima e la terza, di natura amministrativa ed una di natura giurisdizionale, quest’ultima è una garanzia per l’estradando a cui può rinunciare acconsentendo all’estradizione.

I° Fase amministrativa: lo Stato estero invia la domanda di estradizione al Ministro della Giustizia italiano. Questi può respingere la domanda di estradizione o trasmetterla al Procuratore Generale presso la Corte di Appello competente.

II ° Fase giurisdizionale: il Procuratore Generale dispone la comparizione dell’estradando con l’assistenza di un avvocato, per la sua identificazione e per la raccolta del suo eventuale consenso all’estradizione. Il consenso deve essere presentato alla presenza di un avvocato e determina la fine della procedura estradizionale.

Il Procuratore Generale procede ad altri accertamenti ed entro tre mesi dalla richiesta di estradizione deve presentare una requisitoria alla Corte di Appello, depositando tutti gli atti in cancelleria.

La Corte d’Appello quindi fissa un’udienza per la decisione e non può pronunciarsi prima di aver sentito il pubblico ministero e l’avvocato dell’estradando e, se presenti, la persona richiesta ed il rappresentante dello Stato estero.

La Corte in ossequio anche ai principi sopra esposti può pronunciare sentenza favorevole all’estradizione o sfavorevole. In tale ultimo caso, lo Stato estero non potrà presentare nuova domanda di estradizione riguardante la medesima persona ed il medesimo fatto.

In ogni caso è possibile presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza sull’estradizione, in tal caso la Cassazione deciderà anche nel merito, assumendo la funzione di giudice di secondo grado.

III° Fase amministrativa: con la sentenza favorevole all’estradizione si apre l’ultima fase del procedimento. Il ministro della  Giustizia con valutazione discrezionale decide entro 45 giorni se concedere o meno l’estradizione. Se non si pronuncia nel termine o rifiuta l’estradizione, la persona richiesta è rimessa in libertà; se, invece, decide favorevolmente all’estradizione comunica allo Stato richiedente il luogo e il giorno a partire dal quale è possibile consegnare l’estradando ed entro quindici giorni dalla data indicata – termine prorogabile di ulteriori 20 giorni – deve avvenire la consegna.

Se hai bisogno di assistenza o consulenza legale in materia di estradizione, puoi rivolgerti al team di Avvocato Penalista H24, esperti per l’estradizione in Svizzera.

A CHI SPETTA LA GIURISDIZIONE TRA ITALIA E SVIZZERA?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 53179/2018 ha fatto chiarezza sul punto.

Nel caso di specie la Corte di Appello di Bari si era pronunciata a favore dell’estradizione richiesta dall’Ufficio Federale della Confederazione Svizzera rigettando l’eccezione difensiva di giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria italiana.

Tale eccezione era fondata sul fatto che parte della condotta era stata commessa in Italia e sulla circostanza che a carico dei correi erano già iniziati procedimenti penali in Italia, sicché vi era la concreta possibilità che sarebbe stato aperto un procedimento penale per i medesimi fatti, il che avrebbe rappresentato un ostacolo all’estradizione, ai sensi dell’art. 20 del codice penale.

La Corte di Appello di Bari rigettava l’eccezione sia perché dalla descrizione delle condotte poste in essere dall’estradando e dai correi non emergeva nè il termine finale né quello iniziale dell’attività delittuosa posta in essere, di guisa da non poter valutare fondatamente l’eventuale sussistenza della giurisdizione italiana; sia, e soprattutto, perché l’eccezione di difetto di giurisdizione andava posta dinanzi all’autorità giudiziari svizzera e non dinanzi alla Corte territoriale competente solo alla verifica delle condizioni di garanzia giurisdizionale nel procedimento di estradizione.

La Corte di Cassazione, pur confermando la decisione favorevole all’estradizione in Svizzera, rappresentava le erronee argomentazioni addotte dalla Corte di Appello  per rigettare le deduzioni difensive.

In via preliminare, va evidenziato che la disciplina italiana in materia di rapporti con le autorità straniere è connotata dal principio di sussidiarietà in forza del quale le disposizioni contenute nel codice operano solo se le norme internazionali pattizie mancano o non dispongono diversamente.

RAPPORTI ESTRADIZIONALI TRA ITALIA E SVIZZERA

Ebbene, in materia di estradizione per l’estero, i rapporti tra Italia e Svizzera sono regolati dalla Convenzione Europea del 1957 che all’art. 7, in relazione a luogo di perpetrazione del reato, prevede che la parte richiesta potrà rifiutare di estradare la persona reclamata per un reato che, secondo la propria legislazione, è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio.

All’art. 8 della Convenzione è, inoltre, previsto che la parte richiesta potrà rifiutare l’estradizione di una persona reclamata se costei è oggetto da parte sua di procedimento penale per il fatto o i fatti per i quali l’estradizione è domandata.

La Corte richiamava un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui  la giurisdizione dello Stato italiano nella persecuzione di un delitto commesso in parte nel proprio territorio, in presenza di richiesta di estradizione, non esclude la concorrente giurisdizione dello Stato straniero e non è di ostacolo all’estradizione ma costituisce motivo di rifiuto che rientra nelle attribuzioni del Ministro della giustizia (ex multis Cass. Sez. 6, n. 24474 del 02/04/2009, Gjoni).

La norma pattizia prevede un potere discrezionale  attribuito al Ministro della Giustizia in relazione agli obblighi internazionali ed ai relativi limiti e non disciplina, invece, le procedure e i poteri relativi all’estradizione nell’ordinamento interno che sono regolati dall’art. 705 cod. proc. pen., destinato tuttavia ad un’applicazione recessiva a fronte di regole convenzionali che disciplinano diversamente la materia.

L’art. 705 cod. proc. pen., regola i poteri di valutazione dell’autorità giudiziaria italiana ma solo se le norme delle convenzioni internazionali mancano o non dispongono diversamente, come, appunto, nel caso di concorrente giurisdizione in materia di reati commessi parte nello Stato italiano e parte all’estero oggetto della specifica previsione di cui all’art. 7 Convenzione cit.

Da tali premesse consegue che è irrilevante, ai fini della procedura di estradizione in Svizzera e delle verifiche rimesse all’autorità giudiziaria ai fini della sussistenza delle condizioni che legittimano la consegna, che parte della condotta preparatoria sia stata realizzata in Italia.

Diversamente, invece, si ritiene che spetti alla Corte di appello competente, con esclusione di ogni potere discrezionale del Ministro della Giustizia, la verifica della condizione ostativa della esistenza di un procedimento penale per lo stesso fatto e nei confronti della persona della quale è in corso l’estradizione (Sez. 6, n. 11552 del 24/02/2005, Dragutinovic).

Anche qualora si volesse fare applicazione di tale principio, nel caso di specie tale verifica non poteva essere compiuta poiché nel ricorso e negli atti portati all’esame della Corte barese si fa riferimento alla esistenza di un procedimento penale a carico dei soli correi e non a carico dell’estradando.

In conclusione, per le ragioni suesposte la Corte di Cassazione rigettava il ricorso confermando la decisione favorevole all’estradizione in Svizzera.

COSA È ACCADUTO DAL DICEMBRE 2019 PER LE ESTRADIZIONI TRA ITALIA E SVIZZERA?

Tra Italia e la Svizzera è in vigore dal primo dicembre 2019 il Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, aperto alla firma in Vienna il 20 settembre 2012.

Risulta invero dalla Comunicazione del Ministero degli Affari Esteri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 263 del 9 novembre 2019, che l’Italia ha depositato in data 30 agosto 2019 presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa lo strumento di ratifica (autorizzata con I. 24 luglio 2019 n. 88) e che, in conformità all’art. 9, par. 3, il Protocollo è entrato in vigore per l’Italia il giorno 10 dicembre 2019.

Clicca qui per vedere cosa prevede il Protocollo.

Per la Svizzera, invece il Protocollo addizionale era già vigente dal 1° novembre 2016 (cfr. sito ufficiale del Consiglio d’Europa).

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