Immigrazione Clandestina: Quali sono i rischi per chi resta in Italia senza permesso di soggiorno?

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Immigrazione Clandestina: Quali sono i rischi per chi resta in Italia senza permesso di soggiorno?

Il reato di immigrazione clandestina si configura allorquando un soggetto straniero si trattiene in Italia senza essere in possesso del permesso di soggiorno il quale va richiesto secondo la disciplina prevista dal Testo Unico dell’immigrazione. Avvocato immigrazione clandestina ti spiega cosa prevede la legge sul punto.

IL REATO DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA 

Il reato di immigrazione clandestina è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge n. 94 del 2009 che ha inserito all’interno del Testo Unico sull’Immigrazione (d. lgs. 286/1998) l’art. 10 bis titolato “Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato”, trattasi di una nuova fattispecie contravvenzionale che punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro “lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato” in violazione delle disposizioni del T.u.imm., nonché di quelle di cui all’art. 1, l. n. 68/2007, relativo ai soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio.

La ratio del reato di immigrazione clandestina è duplice: creare uno strumento giuridico che renda più incisivi ed efficaci i provvedimenti di espulsione ed allontanamento ed introdurre un deterrente psicologico nei confronti dei soggetti che intendono entrare o rimanere clandestini in Italia.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

La norma va a tipizzare due condotte sussumibili nel reato di immigrazione clandestina:

  • l’immigrazione clandestina consistente nell’ingresso illegale dello straniero (c.d. “crossborder”) nel territorio italiano in violazione delle disposizioni vigenti in materia del testo unico sull’immigrazione e della l. 28 maggio 2007, n. 68;
  • l’immigrazione clandestina, invece, che si sostanzia nella permanenza o soggiorno illegale dello straniero (c.d. “overstayer”) che, pur essendo entrato regolarmente in Italia, vi permane in assenza di un valido titolo, allorquando non è più legittimato.

Occorre effettuare una precisazione: la Cassazione ha chiarito che in tema di immigrazione clandestina, non è configurabile nei confronti dei migranti il reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 – quando l’ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell’ambito di un’attività di soccorso (cfr SS.UU. sent. n. 40517/16).

Chi può commettere il reato di immigrazione clandestina

Per quanto concerne il soggetto attivo, avvocato per immigrazione clandestina ci tiene a precisarli, il reato di immigrazione clandestina può essere commesso soltanto dallo straniero.

Il bene giuridico tutelato dalla norma

Il bene protetto dalla norma è la sicurezza pubblica, la quale viene pregiudicata dall’ingresso di persone che, in quanto sfornite dei requisiti di ammissibilità nel territorio dello Stato, sono potenzialmente pericolose.

Fin da subito sono emerse perplessità in ordine alla legittimità costituzionale della nuova incriminazione rispetto all’offensività, attesa l’assoluta l’impossibilità di riscontrare nella fattispecie descritta una condotta idonea a ledere o porre in pericolo beni giuridici meritevoli di tutela.

La Consulta, investita della questione, ha osservato come la norma sull’immigrazione clandestina non risulta in contrasto con il principio di offensività, posto che la stessa non punisce la mera disobbedienza o addirittura il mero status di clandestino, quanto piuttosto condotte che si pongono in contrasto con l’interesse pubblico al controllo e alla gestione dei flussi migratori, interesse non certo arbitrario, ma meritevole di considerazione. Osserva infatti la Corte che l’ordinata gestione dei flussi migratori rappresenta un bene strumentale per la tutela di beni finali, quali la sicurezza, la sanità pubblica, l’ordine pubblico (Corte cost., sent. 08/07/2010, n. 250)

L’elemento soggettivo

Nonostante la natura contravvenzionale, l’elemento soggettivo è il dolo generico: la norma infatti non vuol punire lo straniero irregolare in quanto tale, ma quello che ha violato volontariamente e consapevolmente la normativa che disciplina l’ingresso regolare nel territorio dello Stato.

Quando si realizza la condotta delittuosa?

Per tracciare il momento consumativo del reato di immigrazione clandestina occorre distinguere fra le due fattispecie tratteggiate dall’art. 10-bis:

  • quella di ingresso illegale ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui lo straniero oltrepassa il confine nazionale;
  • quella di soggiorno illegale, invece, è di tipo permanente e si consuma nel momento e nel luogo in cui cessa la condotta antigiuridica.

In ogni caso, per il reato di immigrazione clandestina il tentativo è inammissibile, trattandosi di contravvenzione.

LE SANZIONI PREVISTE

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, l’immigrazione clandestina di cui all’art. 10-bis T.u.imm. configura una contravvenzione, di competenza del giudice di pace, punita con la sola pena pecuniaria dell’ammenda.

La norma in esame esclude la possibilità di applicare al reato di immigrazione clandestina l’art. 162 c.p. e quindi non consente al condannato di beneficiare di quella peculiare causa estintiva del reato conosciuta come “oblazione” che il sistema penale prevede per tutte le altre ipotesi di reato contravvenzionale.

Tuttavia, la principale problematica concernente il regime sanzionatorio del reato di immigrazione clandestina riguarda la sua assoluta ineffettività.

Infatti, punire con una pena pecuniaria uno straniero irregolare che – proprio perché privo di permesso di soggiorno – non può accendere un conto corrente, non può essere assunto regolarmente, non può intestarsi beni immobili o mobili registrati, rende priva di effettività sanzionatoria la norma sull’immigrazione clandestina.

Muovendo da tale considerazione, la vera sanzione di questo reato non sarebbe l’ammenda ma la sanzione sostitutiva dell’espulsione prevista dall’art. 16, co. 1, T.u.imm.

Proprio sotto il profilo sanzionatorio si registra un’ interferenza tra procedimento penale e quello amministrativo a carico del migrante irregolare.

Difatti, quando lo straniero viene sorpreso in condizione di “clandestinità”, parallelamente alla denuncia per il reato di immigrazione clandestina, deve essere obbligatoriamente espulso in via amministrativa dal Prefetto.

Pertanto, dal momento dell’accertamento dell’irregolarità, si configurano a suo carico due procedimenti paralleli, entrambi volti all’allontanamento dal territorio nazionale: quello penale e quello amministrativo.

Accade che, se nelle more dello svolgimento del processo penale l’Amministrazione esegue l’espulsione coattivamente, il giudice, ai sensi dell’art. 10-bis, co. 5, T.u.imm., pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

In caso contrario il processo penale prosegue e, laddove si pervenga ad una pronuncia di condanna, si irrogherà la pena pecuniaria dell’ammenda, sostituibile con l’espulsione.

Leggi qui che cosa fare se hai avuto una espulsione dall’Italia.

FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.

Chi invece favorisce o sfrutto l’immigrazione clandestina, può subire ben altre e più gravi sanzioni.

La norma sull’immigrazione clandestina si apre con la clausola di riserva “salvo che il fatto costituisce più grave reato (…)”.

Oltre alla condotta di immigrazione clandestina sanzionata dall’art. 10 del T.u.imm., gli stranieri possono trovarsi in altre in situazioni anche più gravi poiché già colpiti da un provvedimento di allontanamento o di espulsione.

  • Favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 d.lgs. n. 268/1998): la disposizione in esame punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ed anche le condotte di vero e proprio favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Quindi, due sono le condotte incriminate: l’attività di trasporto degli straniero all’interno del territorio italiano e l’attività volta comunque a procurare l’ingresso illegale in Italia ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Perché si abbia la consumazione del reato non è necessario l’ingresso nel territorio italiano o di altro Stato, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a raggiungere un simile risultato (Cass. Pen., Sez. I, 13/01/2009, n. 1082).

  • Favoreggiamento della permanenza illegale (art. 12 co. 5 d.lgs. 286/1998): la norma punisce tutte le condotte volte a favorire la permanenza contra ius dello straniero in Italia, mentre quelle dirette a favorirne l’ingresso ricadono entro il raggio di operatività del reato di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina.
  • Fornitura di alloggio e contratti abitativi contra legem (art. 12 co. 5-bis d.lgs. 286/1998): tale disposizione punisce coloro che concedono, non solo in locazione, ma sulla base di qualsiasi contratto, la disponibilità di un immobile a soggetti stranieri privi del permesso di soggiorno. Non è dunque rilevante il nomen iuris del contratto stipulato, ma ciò che rileva è l’effetto e la natura onerosa del patto.

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