Dopo la definizione del Processo, il Giudice dell’esecuzione, può rilevare la prescrizione ?

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Dopo la definizione del Processo, il Giudice dell’esecuzione, può rilevare la prescrizione ?

Secondo la sentenza della Suprema Corte di cassazione numero 38691/2017 emessa il giorno 11.07.2017, il Giudice dell’esecuzione può applicare la prescrizione del reato anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.

Ciò può avvenire in determinati casi previsti dalla legge.

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Andiamo adesso a vedere qual’è stato il caso in cui dopo il processo, il Giudice dell’esecuzione ha prosciolto l’imputato per intervenuto decorso della prescrizione.

Quali sono i casi in cui è possibile dichiarare la prescrizione dopo che sia intervenuta una sentenza di condanna ?

Rientra dunque tra i poteri del giudice dell’esecuzione, che deve rideterminare la pena dopo la pronuncia di incostituzionalità, dichiarare la prescrizione del reato, riqualificato come contravvenzione, se la prescrizione è maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti.

È il principio messo a punto dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, n. 38691/2017.

Il caso riguardava la condanna per abuso edilizio e violazione del testo unico ambientale nelle specifico la contravvenzione di cui all’art. 181, comma 1, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, tale reato doveva necessariamente essere rideterminato.

Secondo quanto previsto dall’art. 181, comma 1-bis, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42:

“La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1 (lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, n.d.e.): a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento
della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”.

Questa norma è stata di recente interessata da una pronuncia della Corte costituzionale (n. 56 del 23 marzo 2016), che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 testo unico citato».

Ne consegue che la natura delittuosa della condotta permane ormai soltanto con riguardo alla seconda parte di quest’ultima lettera b), concernente gli interventi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi; quanto, invece, alla prima parte della stessa lett. b), così come alla lett. a), sopra citate, le relative ipotesi mantengono comunque rilevanza penale, ma vengono attratte nel comma 1 del medesimo art. 181 e, pertanto, punite con le pene previste dall’articolo 44, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (arresto ed ammenda), proprie delle fattispecie contravvenzionali, al pari della “comune” esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione
o in difformità di essa.

In sintesi, dunque, con la sentenza n. 56 del 2016 talune condotte di
reato sono state private della natura delittuosa, per assumere quella
contravvenzionale.

L’intervenuta riqualificazione del delitto in contravvenzione, proprio per effetto della citata pronuncia della Corte costituzionale, incide anche sulla declaratoria di prescrizione della fattispecie, assegnando al giudice dell’esecuzione il potere di provvedere in tal senso.

Per tale motivo, dunque per effetto della sentenza della Corte Costituzionale citata, il reato veniva riqualificato da delitto in contravvenzione ed il Giudice dell’esecuzione penale non poteva che prosciogliere l’imputato per intervenuta prescrizione nonostante lo stesso fosse stato condannato per violazione del testo unico ambientale.

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