Reato commesso o subito all’estero: posso fare il processo in Italia?

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Reato commesso o subito all’estero: posso fare il processo in Italia?

È certamente possibile che durante una vacanza o un soggiorno all’estero si possa commettere o essere vittima di un reato: in questi casi, come funziona? cosa devi fare in caso di reato commesso all’estero? Cosa devi fare se sei stato vittima di un reato commesso all’estero?

Se ti stai chiedendo queste domande, non preoccuparti, te lo spiego in questo articolo. 

Se hai ulteriori dubbi non esitare a contattarci attraverso il modulo i moduli di contatto che trovi qui sotto.

Ho commesso un reato all’estero: cosa devo fare? 

Se hai commesso un reato all’estero, non devi perdere la calma e la lucidità mentale: fatto questo devi assolutamente contattare quello che secondo te è il migliore avvocato penalista internazionale che possa sin da subito darti una mano a risolvere questa difficile situazione.

Ci sono studi legali internazionali come il nostro che hanno sedi in tutto il mondo e possono sin da subito aiutarti a risolvere il problema legale che si presenta all’estero.

E soprattutto, possono aiutarti a risolvere il processo sostenendolo in Italia e non all’estero, secondo quanto previsto dalle norme del codice penale Italiano.

È chiaro che – in caso di commissione di un reato all’estero – è preferibile sostenere il processo in Italia per una serie di ragioni, ovvero:

  • si applica la lingua italiana e dunque per te maggiormente comprensibile;
  • si applicano le regole del processo italiano;
  • non dovrai stare lontano dalla tua famiglia.

Come posso fare il processo in Italia?

Alcuni articoli del codice penale italiano – come ti ho anticipato – prevedono che, dopo aver commesso un reato all’estero, sia possibile sostenere il processo in Italia.

Il riferimento è agli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale Italiano.

Andiamo a vedere gli stessi articoli cosa prevedono nel dettaglio.

Cosa prevedono gli articoli del codice penale?

Gli articoli sopra richiamati dettano alcune regole per poter sostenere il processo in Italia dopo aver commesso un reato all’estero: vediamo quali sono.

Secondo l’articolo 7 del codice penale afferente i reati commessi all’estero:

E’ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1° delitti contro la personalita’ dello Stato ((italiano));

2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

3° delitti di falsita’ in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilita’ della legge penale italiana.

Nei casi citati è possibile sostenere il processo in Italia dopo aver commesso il reato all’estero. 

Inoltre, anche in caso di delitto politico commesso all’estero, l’articolo 8 del codice penale italiano, prevede che il reato sia punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre alla richiesta, anche la querela della persona offesa.

Agli effetti della legge penale, per delitto politico si deve intendere ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E’ altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Quindi i primi due articoli (il 7 e l’8 del codice penale) prevedono che quando si commettano specifici reati il proesso possa farsi in Italia.

Ma se il reato commesso non rientra tra quelli sopra elencati, è comunque possibile fare il processo in Italia?

La risposta è sì, vediamo quali articoli lo prevedono.

L’articolo 9 del codice italiano prevede il caso del ‘delitto comune del cittadino all’estero’.

Secondo tale articolo di legge, il cittadino che fuori dai casi previsti dagli articoli 7 ed 8 del codice penale (e sopra menzionati) commette nel territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolto, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale e’ stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole e’ punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

L’articolo 10 del codice penale, infine, che se lo straniero (al di fuori delle ipotesi previste dagli articolo 7 e 8 del codice penale) commette in territorio estero a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l’ergastolo, o la reclusione non inferoire nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e’ punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

1° si trovi nel territorio dello Stato;

2° si tratti di delitto per il quale e’ stabilita la pena di morte o dell’ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3° l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

Inoltre, secondo l’articolo 11 del codice penale, il cittadino o lo straniero giudicato all’estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. 

In base agli articoli di legge menzionati, dunque, in caso di commissione del reato all’estero, è possibile sostenere il processo in Italia.

Quali sono i requisiti necessari per fare il processo in Italia dopo aver commesso un reato all’estero?

In primo luogo, per poter affrontare il processo penale in Italia, la persona che ha commesso il reato deve necessariamente trovarsi nello Stato Italiano nel momento dell’esercizio dell’azione penale.

Questo menzionato è un requisito necessario senza di cui non sarebbe possibile poter sostenere il processo in Italia dopo aver commesso un reato all’estero.

In secondo luogo, altro requisito necessario per sostenere il processo in Italia è quello della cosiddetta ‘doppia incriminabilità’ secondo cui (al di fuori dei casi previsti dal sopra citato articolo 7 del codice penale) è condizione indispensabile per il perseguimento dei reati commessi all’estero dallo straniero che questi risultino punibili come illeciti penali oltre che dalla legge penale italiana anche dall’ordinamento del luogo ove sono stati consumati. 

In terzo luogo, con riferimento a determinati reati (ovvero qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità Europee, di uno stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Negli altri casi non è prevista coma condizione necessaria la richiesta di procedimento del Ministro della Giustizia.

Quali sono i termini entro cui va fatta la richiesta di procedimento in Italia? 

Il termine valido entro cui è possibile proporre la richiesta di procedimento è quello di tre anni previsto dal comma 2° dell’art. 128 del codice penale.

Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.

Ho subìto un reato commesso all’estero, posso fare il processo in Italia?

Sì, è possibile perseguire in Italia il reato commesso all’estero in danno di un cittadino italiano. 

A tal proposito occorre presentare l’istanza di procedimento e -nel caso in cui il reato in Italia sia perseguibile a querela- anche la stessa querela.

Ho commesso il reato all’estero e sono già stato giudicato all’estero, cosa posso fare?

Se hai commesso un reato all’estero ed hai già affrontato il processo all’estero, puoi comunque chiedere il <<rinnovamento del giudizio in Italia>> secondo quanto previsto dall’articolo 11 del codice penale italiano.

Occorre però, sul punto, fare due precisazioni.

La prima precisazione è che se il reato commesso all’estero ha avuto comunque una parte della sua realizzazione nel territorio dello Stato Italiano, il processo deve farsi in Italia in base a quanto previsto dall’articolo 6 del codice penale secondo cui:

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e’ punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, e’ ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e’ ivi verificato l’evento che e’ la conseguenza dell’azione od omissione.

Dunque, anche se una piccola parte del reato è stato commesso in Italia, oltre che nel paese estero, l’articolo sopra menzionato prevede che il fatto deve essere giudicato in Italia.

La seconda precisazione è che se neppure una piccola parte del reato sia stato commesso in Italia è comunque possibile giudicare il reato in Italia qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

È chiaro che il rinnovamento del giudizio in Italia appare opportuno quando la persona cha ha commesso il reato all’estero non si senta garantito dalla istituzioni straniere. 

A quel punto è certamente preferibile chiedere di sostenere il processo in Italia piuttosto che farlo in un paese straniero che potrebbe non essere imparziale.

Appare opportuno chiarire che se parte del reato è stato commesso in Italia, per procedere con il giudizio in Italia, non è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia.

Diversamente -nei casi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale e dunque quando parte del reato non è stato commesso in Italia- al fine di essere nuovamente giudicato in Italia occorre che il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

La richiesta di rinnovamento del giudizio nello Stato non è soggetta al termine dell’articolo 128 del codice penale e quindi non deve essere rispettato alcun termine. 

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Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.

È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad uno competente Avvocato per reato commesso all’esterno esperto in materia, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico che ti consenta di celebrare il processo in Italia e non all’estero

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