Violazione diritti del detenuto: Quali sono i rimedi ?

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Violazione diritti del detenuto: Quali sono i rimedi ?

Se un tuo conoscente o familiare sta espiando la pena in un istituto penitenziario le cui celle non garantiscono lo spazio minimo e violano il divieto di trattamenti inumani e degradanti, puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad AvvocatoPenalistaH24.it che vanta nel suo team avvocato per reclamo violazione diritti del detenuto.

IN COSA CONSISTE IL RIMEDIO RISARCITORIO DI CUI ALL’ART. 35 TER O.P.?

L’art. 35-ter della Legge n. 354 del 1975 – meglio nota quale legge sull’Ordinamento Penitenziario – prevede rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Cedu che vieta la tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti.

L’art. 35 O.P. individua rimedi risarcitori per:

  • coloro che hanno subito un trattamento non conforme ai criteri stabiliti dalla Convenzione per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, i quali possono ottenere, a titolo di risarcimento del danno, la riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari ad un giorno per ogni dieci durante i quali è avvenuta la violazione del loro diritto;
  • i soggetti che hanno espiato una pena inferiore ai quindici giorni e coloro che non si trovano più in stato di detenzione (o la cui pena ancora da espiare non consente la detrazione per intero del beneficio appena descritto), che hanno diritto ad un risarcimento pari ad 8,00 euro per ciascun giorno di detenzione trascorsa nelle suddette condizioni.

Per valutare la conformità dello stato di detenzione ai principi di umanità della pena, secondo la Corte Edu, occorre valutare anche lo spazio detentivo.

LO SPAZIO OCCUPATO DAL LETTO A CASTELLO INCIDE SULLO SPAZIO MINIMO DISPONIBILE INDIVIDUALE DEL DETENUTO?

Nella valutazione dello spazio minimo disponibile per il detenuto si pone il problema relativo alla detraibilità dello spazio occupato dal letto a castello. 

Sul punto, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 29476 del 2019 ha confermato un orientamento già consolidato, in forza del quale “per la determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto – affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’art. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture  tendenzialmente fisse”.

Nelle strutture fisse devono essere incluse il letto, ove questo assuma la forma e struttura “a castello”, e gli armadi, appoggiati o infissi stabilmente alle pareti o al suolo, mentre non rilevano e vanno, pertanto, espunti, gli altri arredi facilmente amovibili come sgabelli o tavolini.

La Corte ha chiarito che mentre lo spazio occupato dal letto singolo (poichè esso è utilizzabile anche per restare seduti, per leggere o riposare) non va detratto; diversamente lo spazio occupato dal letto a castello incide sul computo dello spazio individuale, costituendo un obiettivo ingombro alla possibilità di movimento e alla libera fruizione dello spazio, impegnando esso anche la colonna d’aria sovrastante.

In sintesi, nella determinazione dello spazio minimo disponibile per il detenuto, ai fini della valutazione della violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti che consente di esperire i rimedi risarcitori di cui all’art. 35 ter O.P., va computato anche lo spazio occupato dal letto a castello.

PERCHE’ RIVOLGERSI AD UN COMPETENTE AVVOCATO PER RECLAMO VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL DETENUTO ?

La gran parte degli istituti penitenziari del nostro Paese, di fronte al dilagante fenomeno del sovraffollamento carcerario, non riescono a garantire delle celle che forniscono uno spazio minimo essenziale per il detenuto, di guisa che i detenuti e gli internati vedono violati i propri diritti umani fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo.

In tali casi, è necessario rivolgersi ad un esperto avvocato per reclamo diritti dei detenuti per ottenere il rimedio risarcitorio di cui all’art. 35 ter O.P. ovvero uno sconto di pena o un risarcimento del danno.

Se un tuo conoscente o familiare sta espiando la pena in un istituto penitenziario le cui celle, occupate anche da letti a castello, non garantiscono lo spazio minimo e violano il divieto di trattamenti inumani e degradanti, puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad AvvocatoPenalistaH24.it che vanta nel suo team specializzati avvocati per reclamo violazione diritti del detenuto.

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