Revisione Europea: quali sono i presupposti?

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Revisione Europea: quali sono i presupposti?

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Attraverso la revisione europea è possibile ottenere la riapertura del caso dopo aver subito una sentenza definitiva in Italia. Una volta accolto il ricorso davanti alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, è possibile dunque far annullare una sentenza di condanna ingiustamente subita.

Quali sono i presupposti per ottenere la revisione europea?

In questo articolo voglio descriverti un caso specifico che tratta proprio questo tipo di argomento.

La Corte di appello di Genova aveva rigettato l’istanza di revisione avente ad oggetto la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze, in riforma della precedente pronuncia assolutoria, senza procedere alla rinnovazione dell’escussione delle prove dichiarative, in contrasto con gli arresti della Corte europea dei diritti dell’uomo e con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione (SS.UU.  sentenza n. 27620 del 2016 – Dasgupta).

Il ricorrente censurava tale decisione richiamando quale sentenza pilota applicabile al caso in esame la pronuncia della Corte Edu del 2017, Lorefice c. Italia, con la quale lo Stato italiano era stato condannato per violazione del diritto all’equo processo, sancito dall’articolo 6 della Convenzione, in relazione alla riforma di una sentenza assolutoria non preceduta dalla rinnovata escussione delle prove dichiarative.

Nel dichiarare infondato il ricorso, la V sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 7918/2019 chiariva i limiti della revisione cd. europea.

Cosa è la revisione?

La revisione è quell’impugnazione straordinaria che ha per oggetto una sentenza di condanna divenuta irrevocabile (art. 629 c.p.p.).

Con la sentenza n. 113/2011 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non contemplava un ulteriore caso di revisione volto a consentire la riapertura del processo penale quando ciò risultava necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Con tale pronuncia veniva introdotta una nuova ipotesi di revisione, la cd. revisione europea, che può essere esperita quando la Corte europea ha condannato con sentenza definitiva lo Stato italiano per violazione di una norma convenzionale in tema di giusto processo penale.

A tal punto, si è posto il problema di definire gli esatti confini dell’obbligo di conformazione e l’estensibilità dello stesso ai casi analoghi non sottoposti alla Corte di Strasburgo.

Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale (Sez. U. n. 34472 del 19/4/2012, Ercolano).

Il problema  dell’estensibilità del rimedio ai casi analoghi si è posto anche in riferimento alla portata delle c.d. sentenze pilota, ossia quelle pronunce nelle quali espressamente viene ordinato allo Stato di porre rimedio a profili di criticità strutturale, da cui discendono ripetitive violazioni delle norme convenzionali. In tali casi, la natura pilota della sentenza determina il congelamento delle cause simili, in attesa che lo Stato dia esecuzione all’ordine di rimozione dei problemi strutturali segnalati dalla Corte Edu.

E poiché le sentenze pilota assumono espressamente valore anche oltre il singolo caso valutato, l’obbligo di conformazione che ne deriva ha carattere generale.

È possibile quindi affermare che

«La nuova ipotesi di revisione introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011 presuppone che la decisione della Corte Edu, cui sia necessario conformarsi, sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure abbia natura di “sentenza pilota” riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all’interno del medesimo ordinamento giuridico» (Sez. 6, n. 46067 del 23/9/2014, Scandurra)

Cassazione Penale

Quando è possibile fare la revisione?

Secondo i giudici di legittimità la c.d. revisione europea deve presupporre una pronuncia della Corte di Strasburgo relativa allo stesso processo che si intende revisionare, di guisa che la riapertura del processo è legittima esclusivamente nel caso in cui la “restituito in integrum”, conseguente ad una accertata violazione convenzionale, possa essere attuata solo attraverso la riedizione del processo (Sez. 2, n.40889 del 20/06/2017,Cariolo).

È, invece, inammissibile il ricorso volto ad ottenere la c.d. revisione europea quando la richiesta riguarda una situazione processuale esaurita e coperta da giudicato, in assenza di esito favorevole dinanzi alla Corte EDU da eseguire in Italia, a prescindere dalla natura pilota o ordinaria della “sentenza europea” richiamata a sostegno dell’istanza.

Nel caso in esame, il ricorrente postulava l’estensione della sentenza Lorefice c. Italia quale “sentenza pilota” in quanto emessa sulla scia di un univoco orientamento della Corte europea dei diritti umani, posto a fondamento anche delle pronunce  a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta e n. 18620 del 19/1/2017, Patalano), che in tema di riforma in appello di sentenza assolutoria di primo grado, hanno affermato che la riforma postula la rinnovazione delle prove dichiarative decisive che la corte di appello deve disporre anche d’ufficio, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione.

La natura pilota di tale sentenza verrebbe, a parere del ricorrente, confermata dall’introduzione, con legge n. 103 del 2017, nel corpo dell’art. 603 c.p.p. del comma 3-bis, che prevede l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva su cui sia stata fondata la pronuncia assolutoria in primo grado.

La Corte, innanzitutto, negava la natura di sentenza pilota alla sentenza Lorefice c. Italia e riteneva nel caso di specie inammissibile la revisione europea essendo ormai intervenuta una sentenza irrevocabile.

Infatti, secondo la V sezione della Corte di Cassazione la revisione europea trova un limite nel giudicato, presidio ineludibile della certezza del diritto, tanto da ritenere non condivisibili quegli orientamenti giurisprudenziali che estendono la revisione oltre gli stretti limiti segnati dalla sentenza additiva della Corte costituzionale, suggerendone l’utilizzo anche per la riapertura di processi coperti dal giudicato relativi a casi non esaminati dalla Corte di Strasburgo ma che presentano vizi processuali analoghi a quelli rilevati dalla Corte Edu in uno specifico caso.

Pertanto, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso in quanto infondato.

Se vuoi richiedere la revisione di una condanna passata in giudicato, puoi scriverci qui, Avvocato Penalista H24, esperto nella procedura di revisione, potrà fornirti l’assistenza legale che fa al tuo caso.

Quando è possibile ottenere l’annullamento della condanna ingiusta?

È possibile dunque ottenere l’annullamento della condanna ingiusta quando è stato vinto un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Dopo il processo in Italia occorre fare il ricorso avverso la condanna subita e -una volta vinto il ricorso- è possibile far riaprire il caso ottenendo l’annullamento della condanna ingiusta.

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