Revoca Lavori Pubblica Utilità e Guida in Stato di Ebbrezza

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Revoca Lavori Pubblica Utilità e Guida in Stato di Ebbrezza

In tema di revoca lavori pubblica utilità per il reato di giuda in stato di ebbrezza, si può revocare la misura sostitutiva di lavoro di pubblica utilità per mancato inizio dello stesso da parte dell’imputato?

La Corte di Cassazione sezione I Penale ha stabilito che non può essere revocata.

Qual è il caso trattato dalla corte di cassazione?

Con provvedimento del giorno 11/4/2019 il GIP presso il Tribunale di Pisa ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per 126 giorni emessa nei confronti di M.R., ripristinando la pena originaria di 4 mesi di arresto ed € 1.500,00 di ammenda a lui inflitta con sentenza di patteggiamento del 7/10/2015 per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 del Decreto legislativo n. 285 del 1992.

La revoca della pena sostitutiva è avvenuta perché il GIP aveva rilevato che il condannato non risultava essersi mai presentato presso la sede di svolgimento dei lavori di pubblica utilità al fine di concordare l’inizio degli stessi; questo ingiustificato atteggiamento andava considerato come una grave violazione degli obblighi.

L’interessato, a mezzo del suo difensore, propose ricorso per cassazione perché riteneva erronea l’ applicazione di legge e illogica la motivazione, sostenendo che la sentenza di condanna non era mai stata notificata dal PM all’ente benefico.

Il ricorrente riteneva che il Giudice, prima di revocare la suddetta misura, avrebbe dovuto prima verificare se il P.M. avesse provveduto alle dovute notifiche del procedimento in quanto, in capo al condannato, non vigeva l’obbligo di avviarlo.

Qual è il reato, del caso in esame, in cui è stata sostituita la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità?

Il reato commesso nel caso in esame, è quello di guida in stato di ebbrezza.

Infatti l’articolo 186 codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool) al comma 9 bis così recita:

Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione.

Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di una volta”.

Art. 186 CDS comma 9-bis

La guida sotto l’influenza dell’alcool è un reato?

La guida in stato di ebbrezza ha rilevanza penale a seconda della quantità di alcool presente nel sangue del guidatore.

La guida in stato di ebbrezza infatti è reato se la soglia del tasso alcolemico è pari o superiore a 0,8 grammi per litro.

Cosa ha deciso la corte di cassazione in merito a questo caso?

Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Pisa

La Corte di legittimità, con la sentenza penale numero 10562 del 2020, ha ritenuto che la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e il contestuale ripristino della pena detentiva fossero stati disposti dal Gip del Tribunale di Pisa sul solo presupposto del mancato avvio dei lavori da parte del condannato: ma ciò fu disposto in assenza di prove circa la notificazione della sentenza applicativa all’ente deputato per il servizio lavorativo.

È infatti il P.M., l’organo che ai sensi dell’articolo 665 del codice di procedura penale cura l’esecuzione dei provvedimenti di condanna, così come ha il compito di far eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità nonché di formulare al giudice le proprie richieste di modifica delle modalità di esecuzione in caso in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente presso il quale si debba svolgere l’attività non sia più convenzionato o abbia cessato operatività, nonché di incaricare l’autorità di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione di lavoro.

Spetta quindi all’Ufficio di Procura competente avviare la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva mediante comunicazione della sentenza di condanna all’Ente individuato nella sentenza.

Pertanto il ricorrente non può essere sanzionato con la revoca della misura sostitutiva per la mancata prestazione del lavoro di pubblica utilità a fronte della sua presunta inerzia, in quanto eventuali ritardi imputabili alle pubbliche istituzioni non possono ricadere sul condannato.

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