Sequestro Preventivo Abuso Edilizio | Come Chiedere il Dissequestro

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Sequestro Preventivo Abuso Edilizio | Come Chiedere il Dissequestro

Nel seguente articolo Avvocato Penalista H24 spiegherà cosa è opportuno fare in caso di sequestro preventivo per abuso edilizio.

Hai ricevuto un verbale di sequestro preventivo per la realizzazione di un manufatto abusivo? Hai una costruzione abusiva oggetto di sequestro preventivo? Ti interessa semplicemente saperne di più sul sequestro preventivo per abuso edilizio? In caso di risposta positiva, ti invito a leggere questo articolo!

Avvocato Penalista si è già occupato di casi di abuso edilizio e di sequestro preventivo delle costruzioni abusive. Se hai subito un sequestro preventivo di un manufatto abusivo puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che ti affiancherà un avvocato esperto negli abusi edilizi e nella redazione delle istanze di revoca del sequestro preventivo abuso edilizio.

Quando si parla di costruzione abusiva o manufatto abusivo?

Costruzione/Manufatto abusivo

La costruzione abusiva o manufatto abusivo è un’opera edilizia realizzata in assenza delle prescritte autorizzazioni o su suolo non edificabile e quindi in violazione della normativa edilizia. In tali casi viene a configurarsi un illecito che può assumere rilevanza penale o amministrativa.

La materia edilizia è regolamentata dal DPR 380/2001. A norma dell’articolo 44 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, la disciplina dell’abuso edilizio, conseguenza della realizzazione di una costruzione abusiva, costituisce illecito penale.

La procedura di sequestro della costruzione/manufatto abusivo

Sequestro penale per abuso edilizio

Nel caso di immobili abusivi, questi vengono sottoposti al sequestro preventivo penale al fine di evitare che i reati vengano portati ad ulteriore conseguenza dovuta all’uso dell’opera. Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale che risponde all’esigenza di evitare la prosecuzione dell’attività di costruzione illecita.

Il verbale di sequestro preventivo per abuso edilizio

Tale atto viene eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria (quando si parla di polizia giudiziaria si intendono gli Ufficiali, gli agenti di Polizia Giudiziaria e la polizia municipale)  e deve essere trasmesso senza ritardo e comunque entro 48 ore al P.M. del luogo del sequestro; il P.M. nelle 48 successive, con decreto, se ne ricorrono i presupposti convalida il sequestro o dispone la restituzione delle cose sequestrate.

La polizia giudiziaria enuncia nel verbale di sequestro il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Nella prassi degli abusi edilizi accade che in caso di urgenza procedono al sequestro gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali trasmettono il verbale al PM.

La convalida del sequestro per abuso edilizio

Il PM se non dispone la restituzione della cose, chiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto di sequestro. Entro dieci giorni, il giudice, inaudita altera parte, emette ordinanza di convalida e dispone il decreto di sequestro preventivo.

È possibile chiedere il dissequestro dell’immobile abusivo?

Istanza di dissequestro

Tramite l’istanza di dissequestro si può chiedere la revoca del sequestro preventivo. È possibile presentarla per vizi della procedura di sequestro o qualora si voglia demolire la costruzione abusiva e si voglia ripristinare lo stato dei luoghi, o anche per insussistenza delle esigenze cautelari. Si verifica quest’ultima possibilità, ad esempio, quando l’immobile abusivo è ultimato e rifinito e non vi è più il pericolo che il reato venga portato a conseguenze ulteriori o che venga proseguita l’attività di costruzione illecita.

L’ordine di demolizione per abuso edilizio

L’ordine di demolizione. Cos’è?

In caso di sentenza di condanna per abuso edilizio, sebbene l’opera abusiva sia stata nel frattempo dissequestrata, il giudice ordina la demolizione del manufatto abusivo.

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa volta a ripristinare lo stato del bene giuridico leso e configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio. Non ha dunque alcuna finalità punitiva.

In sostanza, l’ordine di demolizione non è una sanzione penale volta a punire il reo ma è una disposizione necessaria a ripristinare lo stato dei luoghi e proteggere il territorio da opere non autorizzate e dunque abusive.

Cosa sono i vincoli paesaggistico, idrogeologico e sismico?

Il vincolo paesaggistico

Il vincolo paesaggistico è un limite previsto su terreni o immobili di particolare valore storico, ambientale o culturale. In pratica per poter edificare su un terreno paesaggisticamente vincolato, oppure per apportare delle modifiche a un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, occorre  chiedere una specifica autorizzazione.

Il Codice dei Beni Culturali (Decreto legislativo 42/2004) regola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica all’ente competente (Regione). Essa è obbligatoria per iniziare i lavori su qualsiasi immobile o terreno sottoposto a vincolo paesaggistico: la Regione verifica la compatibilità dell’opera con il valore paesaggistico dell’area/immobile e quindi rilascia l’autorizzazione.

Il vincolo idrogeologico

Lo scopo principale del vincolo idrogeologico è quello di preservare l’ambiente fisico. Più nello specifico, garantisce che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane.

Il vincolo idrogeologico in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina gli interventi in queste aree all’ottenimento di una specifica autorizzazione.

Il vincolo sismico

Il carattere di sismicità di una zona viene individuato da apposite norme di carattere locale o nazionale, che indicano con precisione come sono classificate le zone sismiche.

Dal 2003 vi è una classificazione sismica distinguendo 4 zone:

  • Zona 1: l’area più pericolosa in assoluto;
  • Zona 2: area con densità sismica media;
  • Zona 3: area con densità sismica bassa;
  • Zona 4: area con densità sismica decisamente bassa.

Il vincolo sismico e la classificazione del territorio nazionale in zone sismiche servono a valutare il livello di pericolosità di un edificio rispetto all’eventualità di eventi sismici che potrebbero accadere in futuro.

La Cassazione ricorda che “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione” (Sentenza Cass. Pen. n. 56040/2017).

Sequestro preventivo abuso edilizio: La soddisfazione di un nostro assistito
La soddisfazione di un nostro assistito

Può essere disposta la confisca urbanistica in caso di prescrizione del reato?

Come è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 13539/2020, Perroni, ha chiarito che la confisca di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 può essere disposta anche in presenza della causa estintiva di prescrizione del reato purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il citato accertamento.

La menzionata decisione del Supremo Consesso ha analizzato ampiamente (par. 7.2) i rapporti tra l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e la confisca urbanistica ed ha preso con nettezza le distanze da un orientamento che si era sviluppato sul punto, con il quale si sosteneva la permanenza dell’obbligo del giudice di primo grado, anche nel caso in cui il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione, di accertare comunque i profili oggettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva (in tal senso, Sez.3, n. 2292 del 25/10/2019, dep. 22/01/2020, Romano, non mass.; Sez. 3, n. 31282, del 27/3/2019, Grieco, Rv. 277167; Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018, Tammaro, Rv. 274196; Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Martino, Rv. 272791).

Le Sezioni Unite hanno invece riaffermato la valenza, rispondente a principi di ordine costituzionale, dell’obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, obbligo per il giudice stabilito dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., unicamente derogabile “in melius, dal comma 2 della stessa norma e, in peius, nel senso, cioè, di consentire ugualmente la prosecuzione del processo ai fini dell’adozione di provvedimenti lato sensu sanzionatori, solo in presenza di norme che espressamente statuiscano in tal senso” ed hanno escluso espressamente che sia possibile interpretare l’art. 44 del TU edilizia nel senso che tale disposizione imponga un obbligo di compiere l’accertamento della lottizzazione illecita, quando la prescrizione sia già maturata (pag.19).

Specificamente nel paragrafo 7.6. della sentenza Perroni (pag. 23) è stato sottolineato che “il principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato) va dunque riaffermato, sicché il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive”.

Chi può essere accusato del delitto di abuso edilizio?

Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione Sezione Terza Penale con sentenza n. 47083 del 22/11/2007, i reati previsti dall’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta.

Ne consegue che anche il proprietario “estraneo” (ovvero privo delle qualifiche soggettive specificate all’art. 29 del richiamato decreto: committente, titolare del permesso di costruire, direttore dei lavori) può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all’altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., in quanto non esiste una fonte formale da cui far derivare un obbligo giuridico di controllo sui beni finalizzato ad impedire il reato. Ne segue che “la responsabilità del proprietario che non abbia la disponibilità dell’immobile interessato dalle opere abusive, non può essere desunta dal mero rapporto di parentela e dal vincolo di convivenza con il committente delle stesse ma necessita di ulteriori elementi sintomatici della sua partecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, come la presentazione della domanda di condono edilizio, la presenza sul posto, lo svolgimento di un’attività di vigilanza dei lavori o l’interesse alla realizzazione dell’opera” (Fattispecie di immobile concesso in comodato dal nudo proprietario al proprio padre Sez.3, n. 16155 del 16/01/2019 Ud. (dep. 15/04/2019) Rv. 275401 – 01). Nello stesso senso, anche Sez.3, n.38492 del 19/05/2016, Rv. 268014 – 01; Sez.3, n. 24138 del 27/04/2021, Rv. 281540 – 01).

Posso ottenere il dissequestro attraverso la sanatoria edilizia?

Non sempre, dipende dai casi.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 10 DPR 380/2001 il permesso di costruire costituisce titolo edilizio necessario per la realizzazione di opere qualificabili come “nuove costruzioni” ai sensi dell’art. 3, lett. e), DPR 380/2001; la realizzazione di tali opere in assenza (o in difformità) del sopracitato titolo costituisce abuso edilizio destinato alla rimozione o demolizione (art. 31 DPR 380/2001), rilevante anche sotto il profilo penale quale illecito di natura contravvenzionale (art. 44, lett. b, DPR 380/01) suscettibile di estinzione in caso di rilascio in sanatoria del permesso di costruire (art. 45, comma 3, DPR 380/2001).

Orbene, per espressa previsione legislativa (art. 36 DPR 380/2001), rispetto agli interventi realizzati in assenza (o in difformità) del permesso di costruire, il presupposto necessario per il rilascio in sanatoria del titolo edilizio, e conseguentemente per l’estinzione del reato contravvenzionale posto in essere, è la c.d. “doppia conformità” dell’opera ossia la rispondenza dell’intervento realizzato alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente tanto al momento della realizzazione dell’opera, quanto al momento della presentazione della domanda.

La ratio di tale precetto emerge chiaramente dal dettato normativo e si sostanzia nell’esigenza di non rimuovere o demolire, né tanto meno ritenere penalmente rilevanti, opere che si presentano “abusive” solo formalmente ma non anche sostanzialmente, opere, cioè, “abusive” perché costruite ‘sine titulo’ ma sulla cui integrale conformità agli strumenti urbanistici non v’è dubbio alcuno.

Ciononostante, nella prassi amministrativa è tutt’altro che infrequente il rilascio da parte dell’autorità comunale di c.d. “sanatorie condizionate” ossia sanatorie caratterizzate dal fatto che i loro effetti vengono subordinati all’esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito – che non posseggono – della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della richiesta del titolo in sanatoria.

Orbene, la giurisprudenza penale è totalmente uniforme nel ritenere illegittimo, e non estintivo del reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b), DPR 380/2011, il permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, posto che un tale provvedimento contrasta con il tenore dell’articolo 36 del d.P.R. 380/01 (Testo Unico Edilizia), il quale si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisce come la conformità agli strumenti urbanistici debba sussistere sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria; ciò senza considerare che il rilascio del provvedimento consegue ad un’attività vincolata della P.A., consistente nell’applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all’Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale (Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020 – dep. 15/10/2020, Murra, Rv. 280281 – 01; Sez. 3, n. 51013 del 5/11/2015 – dep. 29/12/2015, Carratù. Rv.266034 e giurisprudenza ivi citata: Sez. 3, n. 7405 del 15/1/2015, Bonarota, Rv. 262422; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260973; Sez. 3, n. 19587 del 27/4/2011, Montini e altro, Rv. 250477; Sez. 3 n. 23726 del 24/2/2009, Peoloso, non massimata; Sez. 3, n. 41567 del 4/10/2007, P.M. in proc. Rubechi e altro, Rv. 238020; Sez. 3, n. 48499 del 13/11/2003, P.M. in proc. Dall’Oro, Rv. 226897 ed altre prec. Conf.).

Ai fini del rilascio in sanatoria del permesso di costruire, dunque, la verifica di conformità dell’opera realizzata ‘sine titulo’ deve riguardare l’opera allo stato in cui si trova e non a quello in cui potrebbe trovarsi ove l’interessato esegua determinati interventi.

Quindi solo se si ottiene una sanatoria nei termini sopra descritti è possibile ottenere l’estinzione del reato e conseguentemente la restituzione dell’immobile sottoposto a sequestro per abuso edilizio.

Se proseguo i lavori di un manufatto già sotto sequestro, a cosa vado incontro?

La giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione ha affermato, in tema di reati edilizi, che la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall’opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 – 01).

Perché rivolgersi ad un avvocato competente per il sequestro preventivo per abuso edilizio?

La materia edilizia è molto complessa ed in continua evoluzione e si intreccia sotto diversi profili anche con il diritto amministrativo. Si pensi ad esempio alle autorizzazioni da richiedere nel caso di vincoli sismici, paesaggistici e idrogeologici.

Come hai visto sopra dalla foto abbiamo già trattato e risolto casi del genere con grande soddisfazione dei nostri assistiti. In questo caso particolare una persona disperata che si è rivolta al nostro studio legale ha prontamente ottenuto il dissequestro della sua abitazione dopo aver subito un sequestro preventivo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Se hai subito un sequestro preventivo di un manufatto abusivo e vuoi chiederne il dissequestro puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24, che ti affiancherà un avvocato esperto negli abusi edilizi e nella redazione delle istanze di revoca del sequestro preventivo abuso edilizio.

Avvocato Penalista si è già occupato di casi di abuso edilizio e di sequestro preventivo delle costruzioni abusive.

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