Assoluzione spaccio stupefacenti: L’articolo 73 del D.P.R. 309/90 punisce con pene molto severe numerose condotte inerenti le sostanze stupefacenti.
Infatti, devi sapere che la Legge Italiana non punisce esclusivamente lo spaccio di sostanze stupefacenti, essendo prevista la punizione, con pene identiche a quelle previste per lo spaccio, finanche per chi “coltiva, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti”.
Capirai, quindi, che sono numerosissime le condotte punite dalla Legge in relazione alle sostanze stupefacenti e che, per queste condotte, sono previste delle pene differenti a seconda delle modalità della condotta, del quantitativo di sostanza stupefacente ovvero del tipo di sostanza stupefacente rinvenuto.
Se vuoi conoscere più nel dettaglio quali sono le pene previste dalla Legge Italiana per le diverse ipotesi inerenti gli stupefacenti ti consiglio di leggere questo articolo, nel quale ti spiego, nel dettaglio, quali sono le pene previste per i diversi tipi di sostanze stupefacenti sulla base del tipo e del quantitativo.
Devi in ogni caso comprendere che, essere trovato in possesso di sostanze stupefacenti non sempre può essere considerato un reato; in questo articolo, infatti, ti spiego nel dettaglio quali sono le diverse ipotesi in cui si può ottenere una assoluzione spaccio stupefacenti e quali sono le differenze di pene previste per le diverse sostanze stupefacenti.
Ma vediamo innanzitutto:
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Come si classificano le sostanze stupefacenti?
Innanzitutto devi sapere che l’articolo 73 del D.P.R. 309/90 prevede una profonda distinzione tra le diverse attività illecite riferite alle sostanze stupefacenti a seconda che si tratti di droghe “leggere” o di droghe cd. “pesanti”.
Si tratta, nello specifico, di una distinzione non di poco conto, dal momento che le condotte inerenti le droghe cd. “pesanti” sono punite con la pena della “reclusione da 6 a 20 anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000” nel mentre, invece, le condotte inerenti le droghe cd. “leggere” sono punite con una pena molto più bassa, ovvero quella della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro.
Il senso della Legge, in questo caso, è quello di sanzionare con una pena molto più severa le condotte inerenti sostanze stupefacenti “pesanti” che possano provocare quindi dei rischi maggiori per la salute pubblica, prevedendo, invece, una pena più contenuta nel caso in cui si tratti di droghe “leggere” che provocano danni meno gravi sulla salute dell’individuo.
Cosa si intende per droghe pesanti?
Come ti dicevo prima, le droghe pesanti sono quelle che hanno un impatto maggiore sulla salute della persona e vengono riportate in maniera dettagliata nella tabella I prevista dall’articolo 14 del D.P.R. 309/90.
Si tratta, nello specifico, di sostanze stupefacenti che creano una forte dipendenza nella persona che le assume quali, ad esempio, l’oppio ed i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee, gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili, le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale, le sostanze di tipo anfetaminico ed ulteriori sostanze stupefacenti a queste assimilabili.
Ad esempio, tra le cd. “droghe pesanti” maggiormente in uso o in commercio si trovano: l’eroina, la morfina, la cocaina, il metadone, l’oppio, la coca in foglie, l’LSD, le anfetamine o le metanfetamine, la ketamina ecc. La pena prevista dalla Legge Italiana per le condotte inerenti le droghe cd. pesanti è quella della reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro.
Cosa si intende per droghe leggere?
Le droghe leggere sono quelle che hanno un impatto minore sulla salute della persona e che, a differenza di quelle cd. pesanti, provocano una minore dipendenza.
Normalmente, quando si fa riferimento alle droghe leggere, ci si riferisce alla Cannabis, ovvero ai derivati della stessa quali l’Hashish o la marijuana.
Si tratta, come ti dicevo, di droghe ampiamente diffuse in commercio e che creano una dipendenza sicuramente inferiore rispetto ad altre sostanze stupefacenti cd. “pesanti” quali, ad esempio, la cocaina, l’eroina e in genere gli oppiacei, le anfetamine e gli allucinogeni.
La pena prevista dalla Legge Italiana per le condotte inerenti le droghe cd. leggere è sicuramente più bassa rispetto a quella prevista per le droghe cd. “pesanti”, dal momento che viene punita con la pena della “reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 26.000 a euro 260.000”.
Qual è la differenza tra detenzione, spaccio e uso personale?
Come ti ho detto in precedenza, diverse sono le condotte inerenti le sostanze stupefacenti che possono determinare una sanzione penale.
Essere trovato anche solo in possesso di sostanze stupefacenti, infatti, può essere equiparato alla condotta di colui il quale spaccia le sostanze stupefacenti qualora non sia possibile dimostrare che la detenzione sia finalizzata all’uso personale.
Nel caso della detenzione, quindi, si punisce la condotta della persona che viene trovata semplicemente in possesso della sostanza stupefacente.
In questo caso andrà verificato con attenzione se la sostanza stupefacente sia detenuta al fine di farne un utilizzo personale, ovvero al fine di venderla successivamente.
Tra i diversi indici dai quali può essere desunto il fatto che la sostanza stupefacente sia destinata alla vendita vi sono: il confezionamento della sostanza stupefacente, il fatto che la persona sia stata trovata in possesso di strumenti di pesatura della sostanza (ad esempio un bilancino di precisione), di taglio, di confezionamento ovvero nel caso in cui la persona sia trovata in possesso di somme di denaro in contanti delle quali non sia in grado di giustificare la provenienza.
Nel caso dello spaccio di stupefacenti, invece, in maniera molto intuitiva la Legge punisce semplicemente la condotta della persona che cede ad altri delle sostanze stupefacenti inserite nelle tabelle ministeriali.
Devi sapere, tuttavia, che la Legge Italiana non prevede la punizione esclusivamente nel caso in cui dalla cessione delle sostanze stupefacenti si sia ricavato un profitto, essendo infatti espressamente stabilito dalla Legge che la condotta inerente la cessione degli stupefacenti è punita anche se avviene a titolo gratuito.
Nel caso in cui, quindi, cedo della sostanza stupefacente ad altre persone senza tuttavia ottenere alcun tipo di profitto potrò ugualmente essere perseguibile per la Legge.
Nel caso, invece, della detenzione per uso personale di stupefacenti si tratta di una condotta che non viene sanzionata dal codice penale, trattandosi esclusivamente di un illecito amministrativo dal quale potranno derivare altre conseguenze.
Se vuoi sapere quali sono le conseguenze a cui puoi andare incontro in caso di uso personale di stupefacenti ti invito a leggere questo articolo nel quale ti spiego nel dettaglio quali sono i possibili rischi a cui puoi andare incontro e le sanzioni previste in caso di uso personale.
Cosa significa uso personale?
Devi sapere, innanzitutto, che acquistare o detenere della sostanza stupefacente, nel caso in cui la stessa sia stata acquistata o venga detenuta al semplice fine di farne un utilizzo personale, non costituisce reato, bensì un illecito amministrativo punito dall’articolo 75 del D.P.R. 309/90.
In maniera molto intuitiva, si può parlare di uso personale delle sostanze stupefacenti allorquando una persona detenga la sostanza al fine di utilizzarla per sé stesso, escludendo quindi qualsiasi possibilità che la sostanza possa essere ceduta a terzi.
Come ti ho detto in precedenza, ci sono diversi indici dai quali si può risalire al fatto che la sostanza stupefacente sia detenuta al fine di farne un uso personale tra cui:
1) Il quantitativo di sostanza stupefacente; è infatti chiaro che essere trovati in possesso di un quantitativo minimo di sostanza stupefacente possa far desumere che la sostanza possa essere stata acquistata al fine di farne un utilizzo personale;
2) Il confezionamento della sostanza stupefacente: essere trovati in possesso di sostanza stupefacente già suddivisa e confezionata in dosi potrebbe essere visto come un indice del fatto che la sostanza sia destinata alla vendita futura;
3) Il rinvenimento di materiale per il confezionamento: anche il semplice possesso di materiale per il confezionamento potrebbe indurre a pensare che la sostanza stupefacente non sia detenuta al fine di farne un utilizzo personale, bensì al fine di cedere la sostanza stupefacente.
4) Il rinvenimento di strumenti per la pesatura della sostanza stupefacente: essere trovato in possesso di un bilancino di precisione potrebbe sicuramente essere un indice del fatto che detto strumento sia utilizzato per una vendita professionale della sostanza stupefacente.
5) La disponibilità di somme di denaro in contanti: è chiaro che essere trovati in possesso di somme di denaro in contanti (anche suddivise in banconote di piccolo taglio) delle quali non si è in grado di spiegare la provenienza potrebbe essere visto come un indice del fatto che la sostanza stupefacente non sia destinata ad un utilizzo personale, risalendo infatti dal possesso del denaro ad ipotetiche condotte di spaccio pregresse.
Questi, chiaramente, sono soltanto alcuni degli indici che potrebbero essere presi in considerazione in caso di condotte inerenti gli stupefacenti ma che, tuttavia, rivestono un valore fondamentale nel caso in cui si voglia richiedere una assoluzione spaccio stupefacenti.
Devi in ogni caso comprendere che, nel caso di possesso di piccoli quantitativi di sostanza stupefacente, la difesa in un eventuale processo penale dovrà essere articolata al meglio, dal momento che quella dell’uso personale dello stupefacente potrà essere una delle cause di assoluzione dalla condotta di detenzione al fine di spaccio.
Quanti grammi di droga per uso personale?
Come ti ho detto in precedenza, il quantitativo di sostanza stupefacente di cui vieni trovato in possesso non è l’unico indice dal quale è possibile risalire ad un uso personale dello stupefacente.
La Legge Italiana, infatti, non prevede un quantitativo specifico dal quale si possa desumere in maniera diretta il fatto che si tratti di un utilizzo personale della sostanza stupefacente, ovvero di una detenzione finalizzata allo spaccio.
Al fine di farti capire al meglio questo concetto cercherò di spiegartelo con un esempio.
Mettiamo il caso che Tizio, facoltoso imprenditore, nel corso di una perquisizione personale venga trovato dalla Polizia in possesso di 5 grammi di cocaina.
In questo caso, in assenza di ulteriori indici dai quali sia possibile risalire ad una ipotetica condotta di cessione della sostanza stupefacente, risulta evidente come questa condotta possa palesemente essere ricondotta ad un utilizzo personale dello stupefacente.
Appare evidente, infatti, come Tizio non possa avere alcun interesse (quantomeno economico) a cedere la sostanza stupefacente, trattandosi, come detto, di un facoltoso imprenditore che, del tutto verosimilmente, si era creato una piccola “scorta” di sostanza stupefacente, destinata al proprio uso personale.
Mettiamo invece che Caio, soggetto con diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti e senza occupazione lavorativa, venga trovato in possesso di un identico quantitativo di stupefacente, ovvero 5 grammi di cocaina.
In questo caso, sicuramente, seppur in presenza di un quantitativo di sostanza stupefacente del tutto identico, vi saranno sicuramente maggiori indici del fatto che la sostanza stupefacente detenuta da Caio sia destinata alla vendita e quindi non ad un utilizzo personale da parte dello stesso.
Capirai, quindi, che non è possibile risalire ad un quantitativo minimo dal quale possa essere desunto un utilizzo personale della sostanza stupefacente, essendo diverse le circostanze di cui si dovrà tenere conto per ottenere una assoluzione spaccio stupefacenti.
E’ chiaro, tuttavia, che minore sarà il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto, maggiori saranno le possibilità di poter essere assolti dal delitto di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti.
Quanti grammi per spaccio?
Al fine di integrare la condotta di spaccio di sostanze stupefacenti non si prende in considerazione il quantitativo di sostanza stupefacente ceduto, essendo punita proprio la condotta della cessione della sostanza stupefacente.
Come ti ho detto in precedenza, inoltre, non c’è la necessità che la cessione venga effettuata con il pagamento di un corrispettivo di denaro, essendo possibile la contestazione del delitto di spaccio anche nel caso di una cessione a titolo gratuito.
Nel caso dello spaccio, infatti, è punita proprio la condotta della cessione ad altre persone della sostanza stupefacente, essendo necessario pertanto che ci sia esclusivamente la cessione, indipendentemente dal quantitativo ceduto, per contestare il delitto previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/90.
Chiaramente, il quantitativo di sostanza stupefacente ceduto può avere un’incidenza fondamentale nella valutazione della responsabilità penale di una persona dal momento che, cedere minimi quantitativi di sostanza stupefacente potrebbe integrare l’ipotesi dello spaccio di lieve entità, punito con la pena della reclusione da 6 mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Quanti mesi di galera per spaccio?
Come ti ho detto in precedenza, le pene previste dalla Legge Italiana per le condotte inerenti gli stupefacenti sono molto severe e difficilmente possono essere contenute in pochi mesi di reclusione.
Chiaramente, la Legge prevede delle differenze sostanziali in termini di pena per lo spaccio delle cd. droghe leggere e delle droghe “pesanti”.
Allo stesso tempo sono previste delle pene del tutto differenti nel caso in cui, come ti dicevo in precedenza, ti sia contestato uno spaccio di lieve entità, potendo in questi casi la pena essere contenuta anche in pochi mesi di reclusione.
È ovvio, tuttavia, che è impossibile fare una valutazione di ordine generale in merito alla possibilità di applicazione generica di una pena per spaccio di stupefacenti, pertanto, se vuoi approfondire maggiormente questo argomento, ti invito a guardare questo video nel quale ti spiego nel dettaglio quali sono tutte le pene previste dalla Legge Italiana in merito alle diverse condotte inerenti le sostanze stupefacenti.
Cosa significa articolo 73 comma 1?
Nel caso in cui ti venga contestata la violazione prevista dall’articolo 73 comma 1 del D.P.R. 309/90, significa che ti viene contestata una condotta illecita che fa riferimento alle cd. droghe “pesanti” ed è pertanto opportuno che tu ti rivolga immediatamente ad un avvocato specializzato in spaccio di sostanze stupefacenti, al fine di ottenere una difesa nel procedimento penale.
Devi capire, infatti, che le pene previste per questo tipo di reato dal comma 1 dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90 vanno dai 6 ai 20 anni di reclusione prevedendo inoltre l’articolo la possibilità di applicare una multa da euro 26.000 a euro 260.000.
Nel caso in cui ti venga contestato questo reato, pertanto, è opportuno che tu non sottovaluti questo procedimento dal momento che c’è il rischio che possano essere applicate nei tuoi confronti delle pene molto alte.
Cosa significa articolo 73 comma 5?
Nel caso in cui, invece, ti venga contestato il delitto previsto dall’articolo 75 comma 5 del D.P.R. 309/90 significa che ti viene contestata una condotta inerente le sostanze stupefacenti che, tuttavia, risulta essere di lieve entità.
In questo caso, così come ti ho detto in precedenza, è sempre opportuno che tu ti rivolga immediatamente ad un avvocato esperto in spaccio di droga al fine di predisporre immediatamente una difesa per il procedimento penale che sarà formulato nei tuoi confronti, essendo comunque lo spaccio di lieve entità un reato punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Cosa succede se mi trovano con qualcuno che ha con sé la droga?
Devi innanzitutto sapere che il fatto che tu possa essere trovato in compagnia di una persona che abbia con sé della sostanza stupefacente non implica in alcun modo che tu possa essere considerato responsabile di una qualsiasi condotta inerente gli stupefacenti.
Al fine di poter considerare una eventuale responsabilità penale della persona, infatti, è necessario che ci sia una condotta attiva nella detenzione della sostanza stupefacente, non potendo essere punita la mera presenza fisica nel luogo in cui detta sostanza è detenuta.
In altre parole, affinché possa ritenersi sussistente una responsabilità è necessario che ci sia una partecipazione, in termini di concorso nel reato, rispetto alla detenzione dello stupefacente.
Se il comportamento della persona, infatti, rimane meramente passivo, e non fornisce alcun tipo di contributo partecipativo alla condotta criminosa, non ti potrà essere contestato alcun reato e pertanto, anche nel caso in cui sia iniziato un procedimento penale nei tuoi confronti, potrai ottenere una assoluzione spaccio stupefacenti.
Quando si può essere assolti dal reato di spaccio di sostanze stupefacenti?
Come avrai ben potuto comprendere, diverse sono le ipotesi in cui si può essere assolti dal delitto previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/90.
Innanzitutto si potrà essere assolti nel caso in cui il possesso della sostanza stupefacente sia giustificato da un uso personale della stessa.
Come ti ho detto in precedenza, infatti, la Legge Italiana qualifica l’utilizzo personale della sostanza stupefacente come un mero illecito amministrativo, pertanto, nel caso in cui la sostanza stupefacente sia detenuta soltanto per un uso personale dovrai essere assolto dal delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 e potrà essere applicata nei tuoi confronti esclusivamente una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.
Allo stesso tempo potrai ottenere una sentenza favorevole anche nel caso in cui tu riesca a dimostrare che la condotta inerente gli stupefacenti che ti viene contestata sia di “lieve entità”, essendo previste in questo caso l’applicazione di pene assolutamente più basse, ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/90.
Occorre inoltre rilevare che, in molti casi, è opportuno procedere (anche attraverso un consulente tecnico di parte) ad un’analisi chimica della sostanza stupefacente dal momento che, al fine della configurazione del reato, è necessario che la sostanza stupefacente abbia un effetto drogante.
Potrebbe esserti utile, al riguardo, considerare come esempio la cd. CBD, ovverosia la sostanza a base di cannabis con un basso contenuto di THC (al di sotto del minimo dello 0,2% previsto dalla Legge Italiana) la cui detenzione, ben saprai, non costituisce reato.
In questo caso, sebbene detta sostanza contenga della cannabis, i quantitativi di THC presenti nella sostanza saranno al di sotto dei minimi previsti dalla Legge e pertanto si tratterà di una condotta alla quale non potrà essere attribuita alcun tipo di rilevanza penale e quindi, anche in questo caso, si potrà ottenere una assoluzione spaccio stupefacenti.
Ci sono, inoltre, numerose altre ipotesi in cui si può riuscire a dimostrare la totale estraneità di una persona rispetto ad una eventuale detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, essendo pertanto sempre opportuno che, in caso di contestazione di questo tipo di reato, vista finanche la delicatezza della materia e la previsione di pene altissime, che una persona si faccia assistere sempre da un avvocato spaccio stupefacenti, con specifica competenza in questo tipo di settore.
Perché rivolgersi ad un esperto avvocato assoluzione spaccio stupefacenti?
Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia particolarmente complessa, delicata che richiede specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
Allo stesso tempo la gravità delle pene previste dalla Legge rende altamente consigliabile affidarsi sin da subito ad un Avvocato competente in casi di spaccio di sostanze stupefacenti, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
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