Se hai ricevuto il sequestro confisca del veicolo, la sospensione oppure la revoca della patente, non esitare a contattare Avvocato Codice della Strada il quale saprà indicarti la soluzione migliore per risolvere tale problematica.
Quali sono le sanzioni al codice della strada per le quali necessariamente dovrai contattare un avvocato esperto in questo campo? Te lo spiego in questo articolo!
Vediamo subito quali sono le fattispecie del codice della strada che rientrano nelle sanzioni penali, e gli articoli di riferimento.
Indice dei contenuti
Guida senza patente
L’articolo 116, comma 15, seconda parte, CdS, riguarda il caso di recidiva nel biennio di guida senza aver conseguito la patente, o con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti psico-fisici prescritti.
Per tutte le citate ipotesi di recidiva è previsto l’arresto fino ad un anno. Se non accompagnate da recidiva, per la guida senza patente, si applicherà una sanzione amministrativa.
Abbiamo affrontato e risolto una vicenda del genere, ove un nostro assistito era stato sottoposto a procedimento penale in quanto accusato del reato di guida senza patente per aver commesso la medesima violazione nel biennio.
Grazie alla difesa dell’Avvocato Vincenzo Ezio Esposito l’assistito è stato assolto in quanto il reato non poteva essere condannato per insussistenza del reato contestato.
Competizioni non autorizzate
L’articolo 9-bis del Codice della strada punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro chi:
“organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato”.
Tale norma estende la stessa pena a chiunque vi prenda parte.
Il secondo comma se dalla competizione deriva la morte di una o più persone prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Da tre a sei anni se ne derivano lesioni personali.
Il terzo comma stabilisce aumenti di pena se:
“le manifestazioni sono organizzate a fini di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori degli anni diciotto”.
Infine il quarto comma prevede la reclusione da tre mesi ad un anno e la multa da 5.000 a 25.000 euro per chiunque scommetta sulle competizioni non autorizzate.
Gara tra veicoli
L’articolo 9-ter, Cds sanziona
“chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore”;
la pena, in tal caso, è della reclusione da sei mesi ad un anno e della multa da 5.000 a 20.000 euro.
Qualora dalla competizione ne derivi la morte di una o più persone, la pena è della reclusione da sei a dieci anni.
La pena va due a cinque anni se dalla gara derivino lesioni personali.
Non è richiesto l’elemento organizzativo a differenza dell’ipotesi precedente, essendo sufficiente, ai fini della consumazione del reato, porre in essere una gara tra veicoli, anche a livello meramente occasionale o estemporaneo.
Per tale fattispecie è prevista – oltre le sanzioni amministrative accessorie – la confisca dei veicoli coinvolti.
Targhe manomesse, falsificate o alterate
L’articolo 100 del Codice della strada, al comma quattordicesimo, rimanda al Codice penale ai fini dell’individuazione del regime sanzionatorio a carico di chi:
“falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate”.
Il generico richiamo al Codice penale va inteso nel senso dell’applicazione delle pene previste per i delitti di falsità materiale commesse da un privato, ai sensi del combinato disposto degli articolo 482, 476, 477, 478 del Codice Penale.
Guida in stato di ebbrezza
L’articolo 186 CdS impone il divieto di guidare in stato di ebbrezza provocato dall’assunzione di sostanze alcoliche. Su tale reato siamo particolarmente competenti.
Leggi qui la sentenza di assoluzione ottenuta per un nostro assistito per il reato di guida in stato di ebbrezza. Ai trasgressori viene comminata una serie di sanzioni penali, graduate in base alla fascia di tasso alcolemico riscontrato.
Se si supera la soglia del 0,5 grammi litro fino a 7 si incorrerà in sanzioni amministrative. Si incorrerà in sanzioni penali se è individuato nel valore di 0,8 grammi per litro ed oltre. Chi guida in stato di ebbrezza è punito con l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro;
La pena è invece dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e dell’arresto da sei mesi ad un anno qualora risulti accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, con conseguente
“confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
In entrambi i casi, se il conducente provoca un incidente stradale, le pene saranno raddoppiate (art. 186, comma 2-bis)
le ammende, invece, saranno aumentate da un terzo alla metà se il reato è commesso nella fascia d’orario compresa tra le dieci di sera e le sette del mattino (art. 186, comma 2-sexies).
Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest
Infine, il rifiuto a sottoporsi ai prescritti accertamenti volti a verificare la soglia del tasso alcolico viene punito con la stessa pena prevista per chi conduce un veicolo con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ovvero con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e con l’arresto da sei mesi a un anno (art. 186, comma 7).
La contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7, codice della strada presuppone il rifiuto alla sottoposizione all’accertamento mediante apparecchi portatili e nell’immediatezza del controllo (disciplinati dai commi 3 e 4), a nulla rilevando che, in un momento successivo, la persona sospettata di guidare in stato di ebrezza si sottoponga all’esame ematico (previsto per il caso di incidente dal comma 5). L’art. 186, comma 7, cit., non a caso sanziona il rifiuto dell’accertamento «di cui ai commi 3, 4 o 5», indicando chiaramente come il reato sia integrato dal rifiuto ad una delle predette modalità di controllo.
Si è affermato, infatti, che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod.strada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico (Sez.4, n.3202 del 12/12/2019, dep. 2020, Berton, Rv. 278025). La contravvenzione in questione integra un reato istantaneo, che deve ritenersi consumato nel momento stesso in cui la persona richiesta di sottoporsi al test con l’etilometro si rifiuti, a nulla rilevando che, in un momento successivo e dopo un lasso temporale apprezzabile, non si opponga al prelievo ematico.
L’articolo 186-bis, introdotto con la Legge n. 120 del 2010, individua pene più aspre per i conducenti in stato di ebbrezza in considerazione dell’età, del tipo di trasporto effettuato e del tipo di veicolo condotto.
In tali ipotesi, per un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro, si applicheranno le sanzioni penali previste dall’articolo 186, aumentate da un terzo alla metà.
Ciò vale per i conducenti di età inferiore agli anni ventuno, per i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone e/o cose e, infine, per i conducenti di autoveicoli di massa superiore a una certa soglia, di autobus e altri mezzi di trasporto.
Riguardo la guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, l’art. 187 del Codice della strada commina le stesse sanzioni previste per i casi di guida in stato di ebbrezza di cui sopra.
Fuga da incidente stradale
Al comma sesto dell’articolo 189, Cds, è punita la condotta omissiva di chi contravvenga all’obbligo – previsto dal primo comma dello stesso articolo – di fermarsi in qualunque caso l’utente stradale abbia cagionato o subito un incidente stradale.
L’utente stradale che non rispetti tale norma è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni la condotta omissiva di chi contravvenga all’obbligo.
Come citato dalla Cassazione Sez. 4 25.1.2001 n. 20235 rv. 234581:
<<il dovere di fermarsi sul posto dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata possa essere anche talmente breve da non consentire né’ l’identificazione del conducente, nè quella del veicolo, ne’ lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica>>.
Cassazione Sezione Penale 4ª
Perché rivolgersi ad un esperto avvocato codice della strada?
Nel caso di un illecito stradale, è consigliabile essere difesi da un esperto Avvocato codice della starda, perché è una materia complessa ed in continuo aggiornamento. Spesso, infatti, si può incappare – oltre alla sanzione penale – a quella amministrativa della sospensione oppure revoca della patente di guida. Ed ancora è possibile il sequestro ovvero la confisca del veicolo.
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