Avvocato per diffamazione su Facebook: contattaci per ottenere il risarcimento

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Avvocato per diffamazione su Facebook: contattaci per ottenere il risarcimento

Se sei stato diffamato su Facebook o su qualsiasi altro social network, puoi rivolgerti ai professionisti dello Studio Legale Avvocato Penalista H24, esperti nei casi di diffamazione su Facebook. Sapremo fornirti la consulenza o l’assistenza legale che fa al tuo caso.

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Di seguito si specificano quali condotte possono integrare il delitto di diffamazione su Facebook.

Pertanto, per comprendere se sei stata vittima di diffamazione puoi leggere il nostro articolo e, dunque, rivolgerti ad un avvocato competente per il reato di diffamazione su Facebook.

Quali condotte integrano il reato di diffamazione su facebook?

La diffamazione si realizza quando si offende la reputazione altrui davanti ad una molteplicità di persone ed in assenza del soggetto nei confronti del quale viene pronunciata l’espressione diffamatoria.

La diffamazione è prevista e punita dall’art. 595 c.p. che sanziona, con la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro, chi comunicando con più persone offende l’altrui reputazione.

La diffamazione è un reato procedibile a querela di parte, quindi perché siano condotte indagini in merito e perché possa, poi, instaurarsi correttamente un procedimento penale è necessario redigere correttamente una querela mediante l’ausilio di un avvocato competente per il reato di diffamazione su facebook.

Il reato di diffamazione, essendo un reato comune e a forma libera, può essere compiuto da chiunque e con qualsiasi condotta che sia però idonea ad offendere e screditare l’altrui reputazione. La diffamazione, quindi, può avvenire verbalmente o anche per iscritto, a mezzo posta ad esempio, a mezzo stampa o con qualunque altro mezzo pubblicitario.

In tale ultimo caso, ossia quando l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità scatta l’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 595 c.p. che punisce tale ipotesi di diffamazione con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro.

Quali condotte integrano la diffamazione su Facebook?

La diffamazione su Facebook si realizza quando un utente pubblica sul proprio profilo Facebook una affermazione lesiva dell’altrui reputazione capace di raggiungere un numero indeterminato di persone, attesa la capacità e potenzialità di diffusione di Facebook.

Proprio la potenza di diffusione di Facebook ha indotto la giurisprudenza di legittimità a considerare tale social network quale mezzo pubblicitario, di guisa che la pubblicazione su Facebook di un messaggio screditante l’altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravato dall’uso di altro mezzo pubblicitario di cui al comma 3 dell’art. 595 c.p.

La Cassazione ha infatti chiarito che

la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico”

(Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 4873 del 14/11/2016)

Facebook, infatti, è un mezzo di comunicazione potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato di persone, perché attraverso questa piattaforma virtuale gruppi di soggetti valorizzano il rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Tuttavia, pubblicare un messaggio dal contenuto infamante su Facebook, proprio per le peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante che si innescano, in una con la finalizzazione alla socializzazione, determina l’inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook nella tipologia di ‘qualsiasi altro mezzo di pubblicità’ di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. (Cass. pen. Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015).

Per comprendere se e quando si ci trovi coinvolti, o come imputato o come persona offesa, nel reato di diffamazione anche a mezzo Facebook, è opportuno chiedere assistenza ad un avvocato competente per il delitto di diffamazione su Facebook.  

Quando, invece, la pubblicazione di un messaggio screditante l’altrui reputazione non integra il delitto di diffamazione “a mezzo facebook”?

Per rispondere a tale quesito è opportuno analizzare la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 4025 del 19/12/2018 secondo cui deve escludersi il reato di diffamazione su Facebook qualora non sia individuabile con ragionevole certezza l’identità del destinatario del messaggio diffamatorio.

I giudici della Cassazione sono stati chiamati a valutare la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione su Facebook poiché, nonostante la mancata identificazione nominativa del destinatario, la narrazione e la specificità della vicenda (ossia la contravvenzione elevata all’imputata dai Vigili Urbani), la pubblicazione dei testi su Facebook e l’accessibilità ad una pluralità di persone, rendevano conoscibile il destinatario.

Ebbene, è ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui

in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso, sia in via processuale che come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell’identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l’articolo diffamatorio.

(Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 33442 del 08/07/2008)

La Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello nel caso in esame non avesse correttamente applicato il suesposto principio di diritto.

Difatti, la vicenda pubblicata su Facebook dall’imputata non aveva il carattere della notorietà e non rendeva il destinatario delle espressioni offensive identificabile,  in termini di affidabile o ragionevole certezza, da parte di qualsiasi lettore. Il destinatario, invero, era conoscibile non a qualsiasi lettore ma solo ai soli soggetti che avevano partecipato alla vicenda descritta nel testo.

Se vuoi avere maggiori informazioni sul delitto di diffamazione leggi l’articolo cliccando il link in basso:

Pertanto, la Corte atteso che il destinatario del messaggio diffamatorio pubblicato su Facebook non era inequivocabilmente individuabile, annullava la sentenza per insussistenza del fatto.

Rivolgiti ad un Avvocato competente per la diffamazione su Facebook.

Se sei vittima di un messaggio denigrante l’altrui reputazione pubblicato su Facebook, puoi rivolgerti allo Studio Legale Avvocato Penalista H24, competente in materia di diffamazione su Facebook, che potrà fornirti l’assistenza legale che fa al tuo caso.

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