Diffamazione online e sequestro preventivo

Argomenti:

Diffamazione online e sequestro preventivo

Sei vittima di diffamazione on line? La tua reputazione è stata gravemente lesa da espressioni pubblicate e diffuse in Internet? Vuoi che vengano eliminate le espressioni ingiuriose e diffamatorie sul tuo conto? Vuoi sapere come ottenere il sequestro preventivo e quindi l’oscuramento della pagina telematica? Se la risposta è sì, allora ti invito a leggere questo articolo.

Nei casi sopra citati, si può chiedere il sequestro preventivo per oscuramento del contenuto diffamatorio. Abbiamo già trattato casi di importanza nazionale di questo tipo: affidati a dei professionisti del settore.

Di seguito, infatti, si cercherà di chiarire quando in caso di diffamazione online è possibile chiedere ed ottenere il sequestro preventivo del sito, della pagina web ovvero del contenuto sul social network (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter etc.).

COS’È LA DIFFAMAZIONE?

La diffamazione si consume quando si offende la reputazione altrui davanti ad una molteplicità di persone ed in assenza del soggetto nei confronti del quale viene pronunciata l’espressione diffamatoria.

Il reato

La diffamazione è prevista e punita dall’art. 595 c.p. che sanziona, con la reclusione fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro, chi comunicando con più persone offende l’altrui reputazione.

La querela

La diffamazione è un reato procedibile a querela di parte, quindi perché siano condotte indagini in merito e perché possa, poi, instaurarsi correttamente un procedimento penale è necessario redigere correttamente una querela mediante l’ausilio di uno Studio Legale competente nel reato di diffamazione e, in particolare, nella diffamazione a mezzo Facebook.

Il reato di diffamazione può avvenire verbalmente o anche per iscritto, a mezzo posta ad esempio, a mezzo stampa o con qualunque altro mezzo pubblicitario.

La diffamazione a mezzo stampa

In tale ultimo caso, ossia quando l’offesa è arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità scatta l’aggravante di cui al comma 3 dell’art. 595 c.p. che punisce tale ipotesi di diffamazione con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro.

La lesione della reputazione

La reputazione altrui viene lesa non solo con  l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche con la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione dell’opinione comune.

LA DIFFAMAZIONE A MEZZO SOCIAL NETWORK È REATO?

La risposta a tale quesito è positiva (leggi qui l’articolo specifico). È quindi configurabile la diffamazione compiuta attraverso i nuovi strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico, quali, a titolo esemplificativo, social network, blog, forum e siti internet (leggi qui quando sussiste la diffamazione tramite blog).

Ad oggi, infatti, dottrina e giurisprudenza risultano essere concordi nel ritenere che la diffamazione, considerata la vastissima portata comunicativa dei nuovi mezzi digitali, possa – e anzi debba – configurarsi qualora il delitto sia commesso mediante questi ultimi che sono dotati di una maggiore capacità di diffusione, e quindi, determinando un maggiore pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma, ossia per la reputazione.

Infatti, quando ad esempio la diffamazione viene perpetrata sul social network, si parla di diffamazione aggravata.

QUANDO CHIEDERE IL SEQUESTRO PREVENTIVO DELLA PAGINA WEB?

Analizziamo di seguito l’attività difensiva posta in essere da Avvocato Penalista H24 nel caso sopra descritto che ci consentirà di rispondere al quesito.

Il caso specifico

Avvocato Penalista H24, nell’ottica di tutela del proprio assistito e per impedire che questi potesse essere vittima di altre minacce o estorsioni o che il reato di diffamazione potesse protrarsi,  ha presentato istanza alla Procura della Repubblica competente affinché si provvedesse in via d’urgenza al sequestro preventivo dei contenuti multimediali diffusi sui canali di comunicazione del sito del programma televisivo in quanto gravemente diffamatori.

Nell’istanza di sequestro preventivo veniva rappresentato come la disposizione di un sequestro preventivo fosse resa ancora più necessaria dalla circostanza che la trasmissione televisiva avrebbe provveduto a trasmettere una seconda parte del servizio afferente il proprio assistito, dando spazio a nuove minacce ed estorsioni oltre che al protrarsi ed all’aggravarsi della diffamazione online.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di sequestro preventivo, l’autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo anche di un intero sito web imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata” (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015, Fazzo e altro, Rv. 264089).

Le pagine social

Inoltre, le pagine social costituiscono pagine web e, nel caso in cui il contenuto di uno o più di essi sia offensivo, può essere disposta la rimozione mediante oscuramento, “imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via d’urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedirne l’accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato”.

Il sequestro preventivo della pagina web

La disciplina del sequestro preventivo di cui all’articolo 321 cod. proc. pen. è applicabile al sequestro di dati informativi e in particolare “il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche diffuse sul web implica un intervento sul prestatore di servizio (internet service provider), perché impedisca l’accesso al sito o alla singola pagina ovvero disponga il blocco o la cancellazione del file incriminato; tanto comporta inevitabilmente l’inibitoria di una determinata attività gestita dallo stesso internet provider”.

L’obbligo di rimozione delle offese contenute nelle pagine web

Di recente la Corte di Cassazione ha riconosciuto un vero e proprio obbligo di rimozione in capo ai gestori dei siti internet, di ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato dagli utenti e di cui il gestore sia venuto a conoscenza (Cass. pen., Sez. 5 n. 52946 del 2016).

In conclusione, se tramite sei stato diffamato tramite dei post o dei commenti pubblicati su Facebook, Instagram o altro social network, puoi richiedere la rimozione del contenuto offensivo e l’oscuramento della pagina web.

PERCHÉ RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO COMPETENTE PER DIFFAMAZIONE ONLINE SEQUESTRO PREVENTIVO?

L’attuale diffusione di nuovi strumenti digitali e soprattutto la diffusione di nuovi social network utilizzati sempre più per esprimere le proprie opinioni, per diffondere messaggi o informazioni, rende ancor più elevato il rischio che tramite tali pubblicazioni si possa incappare in frasi che denigrano l’altrui reputazione pubblicamente e con una potenzialità di diffusione elevatissima.

Nel caso in cui sei stato vittima di diffamazione online e la tua reputazione è stata fortemente lesa, puoi chiedere alle autorità competenti il sequestro preventivo della pagina web ottenendo così l’oscuramento della pagina incriminata. In tali casi per la redazione dell’istanza per diffamazione online e sequestro preventivo è opportuno richiedere l’assistenza di un legale competente.

Se vuoi presentare istanza di sequestro preventivo e vuoi ricevere assistenza legale, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che vanta nel suo team avvocati esperti in diffamazione online sequestro preventivo in quanto gli stessi hanno già affrontato casi di livello nazionale.

    RICHIEDI UNA PRIMA CHIAMATA GRATUITA



    0 0 votes
    Punteggio Articolo
    Subscribe
    Notificami
    guest
    0 Commenti
    Inline Feedbacks
    View all comments