Avvocato per diffamazione: quando sussiste il reato?

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Avvocato per diffamazione: quando sussiste il reato?

In questo articolo voglio spiegarti quando sussiste il reato di diffamazione (articolo 595 codice penale) e cosa fare in caso di processo. Se stai cercando un avvocato per diffamazione, sei nel posto giusto e non ti resta che leggere l’articolo oppure contattarci immediatamente. Potrai subito parlare con un esperto avvocato per diffamazione che potrà darti tutte le spiegazioni del caso.

Abbiamo già trattato casi di diffamazione di livello nazione e siamo dunque uno studio che può realmente aiutarti a risolvere il tuo problema relativamente ad un fatto di diffamazione (RollingStone, ComunicatiStampa, RaccontiDalVicinato, Notizie.it).

Leggi qui l’articolo giuridico sulla vicenda mediatica che ha interessato Mirko Scarcella e le Iene.

Quando si configura il reato di diffamazione?

La diffamazione (da non confondere con la Calunnia), generalmente, si ha ogni qualvolta si offende la reputazione altrui davanti ad una molteplicità di persone ed in assenza del soggetto nei confronti del quale viene pronunciata l’espressione diffamatoria.

È un reato previsto dall’art. 595 del codice penale il quale prevede:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Cosa deve intendersi per reputazione?

In tema di diffamazione, infatti, si è stabilito che la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sè o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico” (cfr. Sez. 5, n. 3247 del 28/02/1995, dep. il 24/03/1995, Labertini, Padovani e al. Rv. 201054 – 01) e che “l’intento diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni e pure in questa forma deve essere penalmente represso” (Sez. 5, n. 4384 del 07/02/1991, dep. il 17/04/1991, Giannini, Rv. 187192 – 01).

Non costituiscono pertanto offesa alla reputazione le sconvenienze, l’infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza.

Inoltre, le modalità espressive dispiegate devono essere proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione e non tradursi in espressioni  che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato

Affinché sussista il delitto di diffamazione le espressioni espressioni utilizzate devono essere gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodare in una mera aggressione verbale del soggetto criticato.

La diffamazione, come puoi immaginare, può riguardare anche:

In questi casi si parla di diffamazione aggravata sul web, mezzo Facebook, mezzo social, mezzo stampa e mezzo internet. Le pene previste in questi sono più elevate rispetto alla diffamazione semplice ove il reato appartiene di competenza al Giudice di Pace territorialmente competente. Appare utile ricordare che la diffamazione può anche avvenire mezzo mail.

Per sapere quando si configura il reato, quali soni i casi e gli esempi di diffamazione ovvero se il tuo caso rientra nella fattispecie penale è opportuno contattare un esperto e competente avvocato per diffamazione.

In cosa consiste la scriminante dell’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere?

La diffamazione è sempre punibile ? NO

Vediamo qual è – ad esempio – un caso in cui la diffamazione non è punibile perché si esercita il diritto di critica.

L’art. 51 c.p., infatti, al primo comma recita:

“l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità”.

Tale disposizione disciplina la scriminante dell’ “Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere” ossia una causa di giustificazione in presenza della quale un determinato fatto, che normalmente costituirebbe reato, non è considerato tale perché compiuto nell’esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge o nell’adempimento di un dovere imposto da norme giuridiche o da un ordine dell’Autorità.

La scriminate dell’esercizio di un diritto ricorre soprattutto nell’ambito dell’attività giornalistica dove, diversamente, la pubblicazione di notizie darebbe luogo al reato di diffamazione di cui all’articolo 595 codice penale.

La legge italiana e quella europea (art. 10 CEDU) infatti tutela la libertà di espressione sempre che l’attacco non vada oltre quello che è il legittimo diritto di critica.

Quali sono i limiti del diritto di cronaca e del diritto di critica?

Nell’attività giornalistica è riconosciuta la scriminante del diritto di cronaca che nell’ipotesi di diffamazione commessa a mezzo stampa, può rilevare come causa di giustificazione quando vengono rispettati sia il requisito della

  • verità (cioè corrispondenza al vero della notizia riferita) sia quello della
  • continenza (vale a dire, uso di espressione appropriate e non intrinsecamente offensive, denigratorie ed ingiuriose), sia quello della
  • pertinenza (ossia della rilevanza sociale del fatto narrato).

Criterio della verità

Quanto al primo requisito, qualora venga pubblicata su una testata giornalistica una notizia falsa o inattendibile, non necessariamente viene integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa poiché l’inattendibilità dell’informazione, da sola, non costituisce un’offesa all’altrui reputazione; ma, affinché si configuri il reato di diffamazione, la notizia oltre ad essere infondata deve ledere le qualità morali, intellettuali e professionali di una persona.

Va, altresì, precisato, sempre sotto il profilo dell’infondatezza della notizia, che la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, in caso contrario si risponderà del delitto di diffamazione.

Criterio della continenza

Per quanto concerne, invece, il criterio della continenza, il diritto di critica consente di utilizzare un linguaggio aspro e polemico senza incorrere nel reato di diffamazione.

Ma, qualora vengano utilizzate delle espressioni superfluamente diffamatorie e inutilmente aggressive, si supera il limite della continenza andando a ledere inopportunamente la reputazione e l’onore della persona offesa e andando ad integrare il reato di diffamazione.

La Corte di cassazione è intervenuta sul diritto di critica con la sentenza numero 839/2015 precisando che il diritto di critica politica è idoneo a legittimare l’attività di cronaca giornalistica, senza farla sfociare nell’ambito dell’illecito e della diffamazione, solo fino al punto in cui esso non trascenda in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire la figura morale del soggetto “criticato”.

Criterio della pertinenza

Per quanto riguarda il criterio della pertinenza il diritto di critica deve attenere il fatto oggetto della diffamazione. Bisogna raccontare la verità con riferimento a quel determinato fatto che si assume essere diffamatorio.

Sussiste la diffamazione in caso di provocazione?

In determinati casi può ritenersi integrata la causa speciale di non punibilità della provocazione di cui all’art. 599, comma 2, cod. pen.. L’articolo di legge prevede che:

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso

Articolo 599 comma 2° cod. pen.

Al fine di configurare il comportamento altrui come “provocatorio” è necessario sia che l’illegittimità intrinseca che deve connotare il “fatto ingiusto” determinante lo stato d’ira in cui versa l’offensore sia individuabile in comportamenti che “ictu oculi” non possano, neppure astrattamente, trovare giustificazione in disposizioni normative ovvero nelle regole comunemente accettate della convivenza civile (V. Sez. 5, n. 13570 del 13/03/2008, dep. il 31/03/2008, Stella e al. Rv. 239830 – 01; Sez. 5, n. 4943 del 20/01/2021, dep. 08/02/2021, Pierandozzi, Rv. 280333 – 01), laddove, per tutto quanto esposto ed affermato nelle pronunce di merito, non ricorre una siffatta ipotesi nel caso di specie, in cui, peraltro, in ogni caso, le affermazioni che si indicano come scatenanti risalgono, comunque, a un anno prima rispetto alle mali incriminate (la stessa vicenda dei conteggi su cui la ricorrente fonda le sue accuse è risalente nel tempo).

In proposito, è già stato chiarito dalla Suprema Corte di cassazione (Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, dep. 211 4/02/2016, Presta, Rv. 267137 – 01) che sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito, sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore.

È necessario sporgere denuncia-querela per diffamazione?

In ogni caso, poiché la diffamazione, anche a mezzo stampa oppure tramite sociale, è un reato procedibile a querela di parte, affinché siano condotte indagini e perché possa, poi, instaurarsi correttamente un procedimento penale è necessario redigere una denuncia-querela anche volendo mediante l’ausilio di un avvocato per diffamazione.

Se sei stato diffamato ma non hanno espressamente detto il tuo nome, devi sapere che puoi comunque procedere alla denuncia per diffamazione.

In questi casi l’individuazione del destinatario dell’offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell’offesa, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell’offesa (cfr. Cass., sez. V, 5.12.2008, n. 11747, rv. 243329).

Quindi anche se non hanno menzionato il tuo nome o cognome ma dall’offesa si può facilmente desumere che facesse riferimento alla tua persona, puoi comunque denunciare per aver subito una diffamazione.

Cosa posso fare se mi hanno diffamato?

In caso di diffamazione su di un blog ovvero su di un social network (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) è possibile richiedere il sequestro preventivo tramite oscuramento del contenuto diffamatorio ai sensi dell’art. 321 del codice di procedura penale.

Se vuoi approfondire questo argomento leggi l’articolo:

Ciò è possibile per evitare che le conseguenze del reato siano portate a conseguenze ulteriori ovvero che siano commessi ulteriori episodi di diffamazione.

Attraverso lo strumento del sequestro del contenuto diffamatorio, si mira a tutelare la reputazione della persona che ingiustamente è stata diffamata.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, in tema di sequestro preventivo, l’autorità giudiziaria, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, può disporre, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo anche di un intero sito web imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata” (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015, Fazzo e altro, Rv. 264089).

Tale misura di carattere cautelare, può essere adottata anche al fine di oscurare un contenuto social.

Competenza territoriale per il delitto di diffamazione

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale che dovrà giudicare sulla sussistenza del reato di diffamazione è quello relativo al luogo di residenza/domicilio di chi ha posto in essere la condotta delittuosa.

Infatti, la competenza per territorio per il reato di diffamazione commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito della rete internet, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall’art. 9 comma 2 cod. proc. pen.” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 16307 del 15 marzo 2011, Cass. pen., sez. V, sent. n. 8482 del 23 gennaio 2017).

Mandare una mail offensiva, può integrare il delitto di diffamazione?

L’utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della “comunicazione con più persone” anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza (cfr. Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016 – dep. 2017, S., Rv. 269016), salva l’esplicita indicazione di riservatezza.

Sicché, anche in caso di PEO (ovvero la classica e-mail), come in caso di inoltro della comunicazione per posta ordinaria, è possibile ritenere la sussistenza del requisito oggettivo, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, della “comunicazione con più persone” anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio, inviato tramite posta elettronica, ad una sola persona determinata; e ciò sia quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad un altro soggetto, a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza, sia in tutti i casi in cui la comunicazione inviata via mail a un solo soggetto sia, come prevedibile – con giudizio da operarsi ex ante rispetto alla ricezione – , stata diffusa o comunque posta a conoscenza di almeno un altro soggetto.

D’altronde l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria (Sez. 5, Sentenza n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044 – 01) ove non ricorra contestualità nel recepimento del messaggio (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Rv. 280814 – 01).

Perché rivolgersi ad un avvocato competente per diffamazione?

Il delitto di diffamazione è una fattispecie complessa ed in gioco c’è la reputazione del soggetto: essa va opportunamente tutelata in tutte le sedi.

Per questa ragione bisogna rivolgerti ad un esperto per la diffamazione affinché questi possa innanzitutto dirvi se sussiste il reato e come affrontare il processo penale nella maniera più opportuna per conseguire il risultato sperato.

Come sopra ti ho detto e dimostrato con articoli on line di testate giornalistiche (RollingStone, ComunicatiStampa, RaccontiDalVicinato, Notizie.it), abbiamo già trattato importanti casi di diffamazione che hanno avuto risonanza nazionale ed internazionale.

Il caso di Mirko Scarcella contro il noto programma televisivo ‘LeIene’ è un caso trattato dal nostro studio legale. Celebrità dello spettacolo hanno scelto il nostro studio proprio in virtù della esperienza e competenza in questa determinata e delicata materia.

Ed allora, se sei sottoposto ad un procedimento penale per il reato di diffamazione oppure ne sei stato vittima e vuoi tutelarti presentando una querela o chiedendo il risarcimento del danno, puoi scrivere qui ad Avvocato Penalista H24 esperto in materia di diffamazione oppure puoi contattarci tramite WhatsApp o Facebook.

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