Avvocato per Furto files dati informatici

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Avvocato per Furto files dati informatici

Avvocato Penalista H24 nel seguente articolo esaminerà la sentenza n. 11959 del 2020 pronunciata dalla II sezione della Corte di Cassazione. L’obiettivo è comprendere le valutazioni della Corte sulla questione relativa alla qualificazione dei dati informatici (files) come cose mobili suscettibili di essere oggetto delle condotte illecite di furto e di appropriazione indebita.

Vuoi sapere se i files possono essere considerati cose mobili? Vuoi sapere se la sottrazione dei dati informatici può dar luogo ad un reato quale ad esempio il furto dei files o l’appropriazione indebita dei files? Ti interessa semplicemente conoscere il contenuto della sentenza n. 11959 del 2020 pronunciata dalla II sezione della Corte di Cassazione ? Se la tua risposta è positiva, allora leggi questo articolo.

Se qualcuno si è appropriato dei tuoi files ed ha cancellato i dati informatici dal tuo computer e vuoi sporgere denuncia oppure sei indagato per furto files dati informatici e vuoi difenderti, puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che vanta esperienza in materia di reati contro il patrimonio e nello specifico nel furto files dati informatici.

La sottrazione di dati informatici (Files) dal computer può configurare il reato di furto o di appropriazione indebita?

Sì. Per la seconda sezione della Corte di Cassazione può  configurarsi il  reato di furto o di appropriazione indebita di files o dati informatici. Vediamo di seguito il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte.

Il caso oggetto della sentenza n. 11959/2020

Veniva presentato ricorso avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino. Questa aveva confermato la condanna di un lavoratore per il reato di appropriazione indebita di cui all’articolo 646 codice penale, per aver duplicato e successivamente cancellato i dati informatici archiviati sul personal computer aziendale che gli era stato affidato per motivi di lavoro e lo aveva restituito al datore di lavoro formattato.

Nel ricorso ci si doleva dell’erronea qualificazione dei files (dati informatici) quali beni mobili la cui sottrazione non poteva, secondo la difesa, integrare il reato di appropriazione indebita. 

Avvocato Penalista H24 si è già occupato nei precedenti articoli del furto di energia elettrica, anch’essa qualificabile quale bene mobile.

I files (dati  informatici) possono essere assimilati ai beni mobili?

In merito a tale quesito si sono formati nel tempo due orientamenti giurisprudenziali:

I files o dati informatici non possono essere oggetto di furto o di appropriazione indebita

Con alcune pronunce la Corte di Cassazione aveva  escluso che i files potessero formare oggetto del reato di furto  e del reato di appropriazione indebita. La motivazione starebbe nella particolare natura dei documenti informatici, che rappresenta un ostacolo logico alla realizzazione dell’elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice. Ad esempio, nel caso di semplice copiatura non autorizzata di “files” contenuti in un supporto informatico altrui, poiché in tale ipotesi non si realizza la perdita del possesso della res da parte del legittimo detentore (Sez. 4, n. 44840 del 26/10/2010, Petrosino) non può ritenersi integrato il reato di furto.

Con riferimento al delitto di appropriazione indebita, la Corte ha evidenziato come sia stato più volte affermato che “oggetto materiale della condotta di appropriazione non può essere un bene immateriale” (Cass. n. 33839/2011). Si verifica un’eccezione solo se “la condotta abbia ad oggetto i documenti che rappresentino i beni immateriali” e sui quali siano stati trasfusi e incorporati i dati informatici (Cass. n. 47105/2014; Cass. n. 20647/2010; Cass. n. 21596/2016). Tale orientamento si fonda sulla specificità del delitto di appropriazione indebita, che individua quale oggetto materiale della condotta il “denaro od altra cosa mobile“.

Cosa si intende per cosa mobile?

In materia penale la nozione di “cosa mobile” presuppone la necessità che la cosa sia suscettibile di «fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro o perché ha l’attitudine a muoversi da sé oppure perché può essere trasportata da un luogo ad un altro o, ancorché non mobile ab origine, resa tale da attività di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione od enucleazione» (Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010).

I files o dati informatici essendo assimilabili a beni mobili possono essere oggetto di furto o di appropriazione indebita

Di recente è stata affermata la possibilità che oggetto della condotta di furto possono essere anche i files. La Corte si è soffermata sulla struttura del file come insieme di dati numerici che nella loro rappresentazione assumono carattere materiale, sul concetto di trasferibilità dei files tra dispositivi e sulla necessità di interpretare alcuni concetti giuridici alla luce delle attuali tecnologie informatiche.

Com’è stato segnalato dalla dottrina più accorta che si è interessata di questa tematica, «tali elementi non sono entità astratte, ma entità dotate di una propria fisicità: essi occupano fisicamente una porzione di memoria quantificabile, la dimensione della quale dipende dalla quantità di dati che in essa possono essere contenuti, e possono subire operazioni (ad esempio, la creazione, la copiatura e l’eliminazione) tecnicamente registrate o registrabili dal sistema operativo».

Il ragionamento logico giuridico seguito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11959/2020

Secondo la Corte il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono. Lo dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati.

L’assunto da cui muove l’orientamento maggioritario, giurisprudenziale e della dottrina, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della “cosa mobile” non è condivisibile; al contrario, l’analisi della nozione scientifica del dato informatico conduce a conclusioni del tutto diverse.

Il criterio della necessaria detenzione fisica della cosa quale presupposto necessario per ravvisare le condotte di sottrazione e impossessamento (o appropriazione) dei files va rivalutato avendo riguardo alla capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, oppure per essere “custodito” in ambienti “virtuali”. Tutte caratteristiche queste che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione.

In conclusione, pur se difetta il requisito della apprensione materialmente percepibile del file in sé considerato, il file rappresenta una cosa mobile, definibile tale per la sua struttura, la possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, suscettibile di esser trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo.

Il principio di diritto

La Corte ritiene pertanto che nell’interpretazione della nozione di cosa mobile, contenuta nell’art. 646 cod. pen., in relazione alle caratteristiche del dato informatico (file) come sopra individuate, va affermato il seguente principio di diritto: i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”.

Perché rivolgersi ad un avvocato competente per furto files dati informatici?

Il tema dei reati aventi ad oggetto i files o dati informatici è in continua evoluzione. La giurisprudenza è orientata ad interpretare le norme penali alla luce dell’evoluzione tecnologica e, quindi, ad estendere la tutela di beni patrimoniali anche al concetto di files e dati informatici.

Se qualcuno si è appropriato dei tuoi files ed ha cancellato i dati informatici dal tuo computer e vuoi sporgere denuncia, oppure sei indagato per furto files o dati informatici e vuoi difenderti, puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che vanta esperienza in materia di reati contro il patrimonio e nello specifico nel furto files e dati informatici.

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