Riabilitazione Penale: come e quando richiederla ?

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Riabilitazione Penale: come e quando richiederla ?

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In cosa consiste la riabilitazione della condanna penale?

La riabilitazione, disciplinata all’art. 178 codice penale, è un istituto attraverso il quale il condannato riacquista la capacità di esercitare quei diritti e quei doveri ai quali aveva dovuto rinunciare a causa della sentenza di condanna.

La riabilitazione è un vero e proprio diritto del condannato che deve, quindi, essere riabilitato in presenza dei presupposti previsti dalla legge.

La funzione della riabilitazione è allo stesso tempo premiale e social-preventiva e può trovare applicazione con riguardo a tutte le condanne, comprese quelle a pena condizionalmente sospesa.

Secondo quanto previsto dalla Suprema Corte di legittimità, la riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Da tale operatività della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna consegue che debba ritenersi sussistente l’interesse a richiedere il relativo provvedimento per il sol fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati. La riabilitazione può pertanto essere richiesta e concessa anche quando si riferisca a condanna per la quale sia stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena ed il reato sia estinto per il decorso del termine di cui all’art.163 cod.pen. (Sez. 3, Sentenza n. 3845 del 01/12/1999 Cc.  – dep. 29/02/2000 – Rv. 215710 – 01).

Quali sono le condizioni per la riabilitazione?

L’art. 179 c.p. detta i presupposti di legge affinché un soggetto possa essere riabilitato.

Le condizioni della riabilitazione sono:

  • IL PASSAGGIO DEL TEMPO. Devono essere decorsi almeno tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena principale; tale termine è di almeno otto anni nel caso in cui il colpevole sia recidivo, dieci se delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • LA BUONA CONDOTTA. Il condannato deve aver tenuto una buona condotta per tutto il periodo indicato. L’esito di questo periodo legale di prova deve far emergere il ravvedimento del condannato, sia processualmente che storicamente, e si manifesta non soltanto tramite l’astensione da azioni criminose, ma anche attraverso il mancato compimento di condotte antisociali e sintomatiche di pericolosità;
  • LA NON SOTTOPOSIZIONE A MISURE DI SICUREZZA. Il condannatonon deve essere stato sottoposto o devono essere state revocate le misure di sicurezza, ad eccezione della confisca e dell’espulsione dello straniero dallo Stato;
  • L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CIVILI. Il condannato deve aver eseguito le obbligazioni civili nascenti dal reato, a meno che dimostri di essersi trovato nell’impossibilità materiale di adempiere. La prova dell’incapacità di poter rispettare gli oneri impartiti è posta a carico dell’interessato e deve essere valutata discrezionalmente dall’autorità giudiziaria caso per caso.

La concessione della riabilitazione è subordinata alla dimostrazione del ravvedimento del richiedente, desumibile dai comportamenti regolari tenuti nel periodo minimo previsto dalla legge e sino alla data della decisione sull’istanza, e dalla sua attivazione per l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla condotta criminosa, condizione pretesa dalla norma di cui all’art. 179 cod. pen. anche nei casi in cui nel procedimento di cognizione sia mancata la costituzione di parte civile e quindi non sia stata resa alcuna statuizione sulle obbligazioni civili, scaturenti dall’illecito penale.

E’ onere dell’istante allegare la sussistenza delle condizioni pretese dall’ordinamento per l’ammissione alla riabilitazione e, per quanto in ossequio ai principi generali, valevoli per gli incidenti di esecuzione, spetti all’autorità giudiziaria, a fronte dell’allegazione di circostanze specifiche da parte dell’interessato, condurre le opportune indagini per verificare le sue reali condizioni economiche e patrimoniali, è sempre sul richiedente che grava l’onere di fornire qualche elemento conoscitivo, indicativo del suo sforzo e della buona condotta tenuta.

Il passaggio del Tempo. Cosa va considerato?

L’art. 179 cod. pen. prescrive espressamente che la riabilitazione può essere concessa “quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta” ed il condannato nello stesso arco temporale abbia dato prova di buona condotta, dovendosi intendere il relativo termine come decorrente dal momento di conclusione dell’espiazione della pena detentiva e dal pagamento effettivo della pena pecuniaria e il destinatario del provvedimento come colui che ha già riportato condanna con sentenza dibattimentale o emessa nel giudizio abbreviato, cui è pacificamente equiparabile la sentenza di patteggiamento.

La riabilitazione è conceduta dunque quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato  abbia  dato  prove  effettive e costanti di buona condotta. 

Il termine e’ di almeno otto anni se si  tratta  di  recidivi,  nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 del codice penale. 

Il termine è di dieci anni se si tratta di  delinquenti  abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in  cui  sia  stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Poiché ai fini della decorrenza del termine per ottenere la riabilitazione, si fa riferimento, oltre all’avvenuta esecuzione della pena, anche alla sua eventuale estinzione per altra causa, quale può essere quella prodotta dalla sospensione condizionale della pena, anche la condanna con pena sospesa consente di beneficiare della riabilitazione.

Come faccio a dimostrare la buona condotta per ottenere la riabilitazione?

Ai fini dell’accertamento della buona condotta, la personalità dell’istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto non solo nel periodo minimo di tre anni dall’esecuzione o dalla estinzione della pena inflitta, ma anche in quello successivo, sino alla data della decisione sull’istanza prodotta, e in tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto un’assenza di ulteriori elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona condotta.

L’istituto della riabilitazione, infatti, trova fondamento in un concetto che va oltre la mera condotta regolare, nel senso che non è sufficiente l’assenza di rilievi negativi ma occorrono comportamenti positivi e dimostrativi dell’emenda.

Ciò che si richiede è, dunque, l’emergenza positiva di fatti sintomatici dell’avvenuto recupero del soggetto ad un corretto modello di vita, “l’instaurazione e il mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalità dei consociati, pur quando le stesse non siano penalmente sanzionate o siano, addirittura, imposte soltanto da quelle elementari e generalmente condivise esigenze di reciproca affidabilità che sono alla base di ogni ordinata e proficua convivenza sociale” (Sez. 1, n. 196 del 3/12/2002, Rega, Rv. 223027; Sez. 2 n. 35545 del 25/6/2008 P.G. in proc. Gucciardi, Rv. 240660; Sez. 1, n. 39809 del 2/10/2008, Lombardo, Rv. 241652; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572).

Sicché, mentre il totale silenzio sulla condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa di comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedere una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne. 1.2. Nella valutazione del presupposto probatorio è consentito al giudice prendere in esame, nonostante la presunzione di non colpevolezza che assiste l’imputato, anche denunce, atti di procedimenti penali pendenti a carico del riabilitando, ancorché non ancora definiti con sentenza di condanna, ma a condizione che abbiano ad oggetto fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda e che se ne apprezzi il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da contraddire il mantenimento della buona condotta e da provare il mancato recupero del condannato (Sez. 1, n. 13753 del 21/01/2020, Dondi, Rv. 278937; Sez. 1, n. 15471 del 26/11/2014, dep. 2015, Proietto Rv. 263313; Sez. 1, n. 22374 dell’8/5/2009; Sez. 1, n. 6528 dell’1/2/2012, Di Vincenzo, Rv. 252081).

Non possono essere tenuti in considerazione comportamenti, ancorché di chiara valenza negativa, compiuti dal condannato in un momento antecedente a quello prescritto dal primo comma dell’art. 179 cod. pen. (Sez. 1, n. 55063 del 14/11/2017, Fiumefreddo, Rv. 271916; Sez. 1, n. 47465 del 30/10/2013, Bensada, Rv. 257437; Sez. 1, n. 8134 del 17/02/2010, Braico, Rv. 246388).

È possibile dimostrare la buona condotta allegando per esempio:

  • attestazioni comprovanti la spontanea partecipazione ad attività socialmente utili o realizzazione di iniziative benefiche;
  • attestazioni comprovanti un particolare impegno posto nelle attività personali (lavoro, studio, famiglia);
  • quant’altro ritenuto idoneo.

Giova rappresentare che la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell’interessato ad un corretto modello di vita (Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572).

Inoltre, mette conto sottolineare che ai fini della valutazione della buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, non rilevano in negativo meri incontri sporadici ed occasionali con persone gravate da precedenti o pregiudizi penali, ma soltanto frequentazioni che, per la non sporadicità e significatività, escludano la rescissione del condannato da logiche e modelli illegali” (cfr. Cass. Sez. V n. 39499_2018 art. 178, 179 CP).

Va chiarito inoltre che la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata in riferimento esclusivo al periodo di tre anni o di almeno otto anni, (quando si tratti di recidivi nei casi previsti dai capoversi dell’art. 99 cod. pen.), decorrenti dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria, oppure dalla data di estinzione per altra causa della pena principale; non possono essere tenuti in considerazione comportamenti, ancorché di chiara valenza negativa, compiuti dal condannato in un momento antecedente a quello prescritto dall’art. 179, comma 1 e 2, cod. pen. (cfr. Cass. Sez. I n. 27225 del 2022).

Quali sono le obbligazioni civili?

Secondo la Suprema Corte di cassazione (cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 1844 del 09/12/2008, dep. 2009, Cucurachi, Rv. 242724), così come desumibile dal disposto dell’art. 179 cod. pen., tra le obbligazioni civili derivanti da reato, che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione, va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali e non solo il risarcimento del danno alle parti civili.

Inoltre, l’adempimento dell’obbligazione risarcitoria o comunque l’attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato integra condizione imprescindibile per la riabilitazione, anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (v. anche Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, Zurita Martinez, Rv. 261276).

Come dimostro di aver risarcito la persona offesa?

È possibile dimostrare l’avvenuto risarcimento del danno allegando una dichiarazione autentica della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento e di ritenersi soddisfatta, accompagnata da copia di un loro documento di identità.

Come mi comporto se non si trovano le persone offese?

Nel caso non esistano o non si trovino le parti offese, allegare la documentazione dei tentativi effettuati per rintracciarle e, con un’integrazione dell’istanza, proporre al magistrato di sorveglianza un’attività riparatoria, per esempio versamenti a associazioni che curano gli interessi di vittime di reati analoghi a quello commesso, e chiedere l’autorizzazione a compierla, allegando poi la relativa documentazione.

L’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo e, cioè, come conseguenza della sola impossibilità economica ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l’adempimento delle obbligazioni civili al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto: in questa corretta prospettiva, si deve ritenere sussistente a carico dell’interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell’emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna (Sez. 1, n° 6704 del 02.12.2005, Rv 233406).

È comunque onere del condannato che intenda ottenere la riabilitazione dimostrare che ha fatto quanto in suo potere per ristorare i danni patrimoniali, l’offesa causata e le spese generate, a riprova della sua volontà di emenda (Sez. 1, n. 23902 del 03/06/2010, Rv. 247991).

Se non posso adempiere al risarcimento, cosa faccio?

Se non si versa nelle condizioni di poter risarcire le persone offese o gli eredi, si può allegare documentazione comprovante le condizioni personali ed economiche disagevoli che impediscono, anche parzialmente, il risarcimento o l’attività riparatoria (modello “Cud” di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari ecc.).

In tema di riabilitazione, infatti, la dimostrazione, spettante al condannato, dell’impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato deve fondarsi su dati oggettivi, relativi agli introiti disponibili e al carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un’autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero (Sez. 1, Sentenza n. 10556 del 07/11/2018 Cc.  -dep. 11/03/2019- Rv. 274887 – 01).

Come detto, l’art. 179 cod. pen. richiede espressamente, quale presupposto necessario, che il riabilitando abbia provveduto all’effettivo adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, salvo che, come precisato dal sesto comma, n. 2, del citato articolo, il mancato adempimento derivi dall’impossibilità di provvedere. Condizione, questa, che ricorre quando il condannato dimostri di non disporre, pur non essendo indigente, dei mezzi patrimoniali necessari al risarcimento senza subire un sensibile sacrificio (Sez. 1, n. 640 del 1/2/1994, Massimiani, Rv. 197522 – 01; Sez. 1, n. 4509 del 10/12/1990, dep. 1991, Pedron, Rv. 186840-01; Sez. 1, n. 1647 del 5/6/1989, Magliona, Rv. 181666-01), ovvero quando ricorrano altre particolari situazioni di fatto, come quando le parti offese abbiano rinunciato al risarcimento oppure siano irreperibili (Sez. 1, n. 4089 del 7/1/2010, De Stasi, Rv. 246052-01; Sez. 1, n. 36232 del 20/9/2007, Baroncini, Rv. 237503-01; Sez. 1, n. 6704 del 2/12/2005, dep. 2006, Pettenati, Rv. 233406-01; Sez. 3, n. 685 del 11/2/2000, Fortin, Rv. 216156-01).

Detto obbligo sussiste anche quando non vi sia stata costituzione di parte civile (Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv. 251421 – 01) e pure ove non vi sia stata statuizione sulle obbligazioni risarcitorie (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, Zurìta Ramirez, Rv. 261276-01; Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Maggi, Rv. 242809-01), nonché nel caso in cui la condanna riguardi dei reati di pericolo; e ,con particolare riferimento al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, a tal fine, è onere del condannato, quando le obbligazioni civili non risultino già individuate ex actis, sollecitare il comune nel cui territorio l’organizzazione criminale si è insediata, anche se non costituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno ad esso arrecato, in quanto sicuramente valutabile in modo equìtativo in relazione alla gravità della lesione determinata per l’interesse della collettività (Sez. 7, n. 2903 del 2/10/2014, deo. 2015, Sabato, Rv. 262274 – 01; cfr. anche Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012, dep. 2013, Andreici, non massimata, secondo cui, astrattamente, il comune ha titolo al risarcimento in relazione al danno che la presenza dell’associazione ha arrecato all’immagine della città, allo sviluppo turistico e alle attività produttive a esso collegate).

Quali effetti produce la riabilitazione sul casellario giudiziale?

Per quanto concerne il casellario giudiziale rilasciato all’interessato o richiesto da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, la condanna a seguito della riabilitazione non sarà più iscritta ed il casellario risulterà ‘NULLO’.

Invece, nel certificato richiesto dagli uffici che esercitano la giurisdizione penale e dagli uffici del pubblico ministero, i provvedimenti giudiziali concernenti la riabilitazione (ossia i provvedimenti che la concedono e quelli che, eventualmente, la revochino) sono annotati nel certificato del casellario giudiziale, accanto alla sentenza di condanna cui si riferiscono.

Quindi, la riabilitazione non fa tornare del tutto nullo il casellario giudiziale penale, ma alla annotazione della condanna aggiunge la specificazione che è intervenuta riabilitazione.

Il certificato risulterà nullo solo a richiesta del privato.

Come e a chi va proposta l’istanza di riabilitazione?

Il procedimento di riabilitazione assume i caratteri del procedimento di esecuzione e si conclude sempre con ordinanza, salvi i casi di inammissibilità pronunciata con decreto. Per dare impulso alla riabilitazione occorre presentare un’istanza, nella quale sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 179 cod. pen..

All’istanza  per la riabilitazione occorre allegare tutta la documentazione dalla quale risulta la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge (casellario penale o visura). Pertanto, occorre dar prova di aver pagato le obbligazioni civili, intese sia le spese processuali (spese di giustizia) sia le spese dovute al risarcimento delle vittime e dei danneggiati.

È stato infatti affermato il principio di diritto -desumibile dal disposto dell’art. 179 cod. pen. – secondo cui tra le obbligazioni civili derivanti da reato, che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione, va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali (su cui cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 1844 del 09/12/2008, dep. 2009, Cucurachi, Rv. 242724).

A quale Giudice va presentata ?

L’istanza di riabilitazione va presentata dinanzi al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio.

Se non trova applicazione tale criterio, sarà competente il Tribunale del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna (se più di una, quella diventata irrevocabile per ultima).

Per la redazione dell’istanza è opportuno affidarsi ad un esperto avvocato riabilitazione condanna penale per le ragioni che di seguito saranno indicate.

Quando la riabilitazione non può essere concessa ?

La riabilitazione NON può essere conceduta quando il condannato: 

  • sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di  confisca,  e  il provvedimento non sia stato revocato; 
  • non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal  reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita’ di adempierle.

La riabilitazione penale può essere revocata?

Sì.

La riabilitazione penale è revocata di diritto se il riabilitato commette entro cinque anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni o un’altra pena più grave.

Perché rivolgersi ad un esperto avvocato riabilitazione condanna penale?

Poiché la redazione dell’istanza di riabilitazione è alquanto complessa, attesa anche la necessità di verificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge e di allegare tutta la documentazione relativa, occorre farsi assistere da un esperto avvocato riabilitazione condanna penale che sappia come ripulire la fedina penale.

Se vuoi cancellare una condanna penale dal casellario giudiziale ed estinguere tutti i suoi effetti accessori puoi chiedere la riabilitazione penale rivolgendoti al team Avvocato Penalista H24 che vanta nel suo studio legale un esperto avvocato riabilitazione condanna penale che saprà fornirti l’assistenza legale che fa al tuo caso.

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