Decreto di latitanza e mandato di arresto europeo: scarcerazione dell’assistita

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Decreto di latitanza e mandato di arresto europeo: scarcerazione dell’assistita

Cosa è il decreto di latitanza? Come si impugna? Cosa succede se impugni il decreto di latitanza e l’impugnazione viene accolta? 

In questo articolo voglio raccontarti come siamo riusciti a far ottenere l’annullamento del decreto di latitanza per una nostra Assistita raggiunta da un Mandato d’Arresto Europeo.

Il processo si è dovuto rifare da capo e, nel frattempo, il reato si è prescritto con conseguente scarcerazione dell’imputata.

L’antefatto

Una nostra assistita era inconsapevolmente destinataria di ordinanza cautelare per i reati di induzione e favoreggiamento della prositituzione.

Tuttavia, tale atto non veniva mai notificato alla nostra assistita, in quanto non veniva reperita presso il proprio indirizzo di residenza, né all’interno del territorio nazionale.

Presso l’abitazione della signora, tuttavia, i militari delegati alla notifica rinvenivano il marito dell’indagata, che riferiva che la stessa si trovava in Venezuela, suo paese d’origine, al solo fine di rinnovare il proprio passaporto e quello della figlia minore.

I militari, tuttavia, non eseguivano ulteriori ricerche, né tentavano di rintracciare l’indagata all’utenza telefonica, pur disponendo del numero, e redigevano un verbale di vane ricerche, ovverosia un atto nel quale riferivano all’Autorità Giudiziaria che non era possibile reperire l’indagata e notificare l’ordinanza cautelare.

Poiché veniva emesso tale verbale, il GIP competente emetteva decreto di latitanza nei confronti della nostra assistita.

Si procedeva, quindi, oltre, e veniva celebrato il processo con l’imputata “assente” perché ritenuta latitante, fino a quando non veniva arrestata in Francia, dove aveva fatto scalo per rientrare in Italia, all’oscuro di tutto e in forza di Mandato d’Arresto Europeo.

Cos’è il decreto di latitanza?

Il codice di procedura penale individua specifici presupposti affinché venga dichiarata la latitanza del soggetto indagato.

Questo perché, ovviamente, il decreto di latitanza deve essere subordinato a degli accertamenti rigorosi, in quanto laddove venisse emesso con leggerezza, si rischierebbe di processare, e magari condannare, un soggetto che non ha mai avuto la possibilità di difendersi, perché ignaro di essere sottoposto a un processo penale.

Quando parliamo di latitanza, infatti, non dobbiamo pensare necessariamente ai boss della malavita, che sicuramente quantomeno immaginano di essere ricercati dalla polizia, ma dobbiamo pensare anche a chi, del tutto privo di caratura criminale, è sottoposto a un processo penale senza saperlo, magari è incensurato e non ha esperienza giudiziaria, come la nostra assistita e, magari, è anche innocente e vorrebbe far valere la propria innocenza in giudizio.

Il codice di procedura penale, all’art. 296, definisce il concetto di latitanza ed elenca i presupposti per dichiararla:

“È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell’ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore”.

Da quanto emerge nel dispositivo enunciato, quindi, si comprende che la latitanza presuppone l’emissione di un ordine limitativo della libertà personale e la sottrazione ad esso, sottrazione che, è bene specificare, deve essere volontaria.

È chiaro, quindi, che occorre verificare che le ricerche siano state così rigorose da poter definire, con assoluta certezza, che il latitante si è volontariamente sottratto all’esecuzione della misura a suo carico.

Le ricerche del latitante

Il decreto di latitanza risponde all’esigenza di non lasciare che la macchina della giustizia sia intralciata dalla sottrazione dell’indagato alla misura cautelare.

Se l’istituto non esistesse, potrebbero ritardare i processi anche per anni, prima che venga trovato il soggetto destinatario della misura.

Se questa è l’esigenza, è evidente che anche le ricerche che deve svolgere la Polizia Giudiziaria per notificare l’atto cautelare non possono estendersi ovunque, ma devono, comunque, districarsi, svolgersi, in tutto ciò che appare logico o logicamente prevedibile.

Le ricerche del latitante, la Polizia può usare il numero telefonico del ricercato?

La Corte di cassazione ha chiarito che, proprio in forza del giudizio di ragionevolezza che ti ho indicato sopra, se per qualunque motivo la Polizia delegata alla notifica e all’esecuzione della misura cautelare è in possesso del numero di telefono del ricercato, è necessario che provi a rintracciarlo anche mediante tale modalità, prima di redigere verbale di vane ricerche (Cass. Pen., sez. V n. 34993/2020).

Le ricerche del latitante: vanno esperite anche all’estero?

È chiaro che se il soggetto non è reperibile sul territorio nazionale, non può essere ricercato su tutto il globo terraqueo. 

Se si riconoscesse un tale onere in capo alla Polizia si tradirebbe l’intento stesso dell’istituto, giacché la macchina giudiziaria rimarrebbe incagliata nei meandri di un ingranaggio così stridente.

Ed infatti, e a differenza di altri atti per i quali si ammette la ricerca effettuata all’estero, la Corte di cassazione ritiene che affinché venga declarata la latitanza non occorre che l’interessato sia ricercato in tutto il territorio mondiale.

C’è un però.

Ed infatti, la Cassazione, risolvendo un lungo contrasto e pronunciandosi a Sezioni Unite, nel 2014 ha affermato che in linea di principio le ricerche del latitante devono arrestarsi entro i confini nazionali, affinché il soggetto assuma tale qualifica, tranne, però, nel caso in cui vi siano degli indizi che suggeriscano il possibile luogo in cui volontariamente si nasconde l’interessato (Cass. Pen. SS.UU. n. 18822/2014).

In quel caso la Polizia è obbligata a ricercare anche lì, cioè oltre i confini dello stato italiano.

La volontarietà della sottrazione alla misura cautelare

Altro indice, fondamentale, che il Giudice deve rilevare prima di emettere il decreto di latitanza è la prova certa – fosse anche raggiunta per via indiziaria – che l’indagato sia consapevole dell’ordine che pende sulla sua testa, o che quantomeno possa ragionevolmente essere emesso, e che pertanto volontariamente sfugga alla sua esecuzione. 

Cosa succede se si dichiara nullo il decreto di latitanza?

Dal punto di vista giuridico, emettere un decreto di latitanza in assenza dei presupposti che lo giustificano rischia di arrecare alla macchina della giustizia molti più danni di quanti non vi sarebbero se l’istituto della latitanza non esistesse.

Ed infatti, se viene emesso un decreto di latitanza che non doveva essere emesso, tutti gli atti successivi ad esso sono nulli e l’eventuale processo che si è celebrato con imputato latitante va ricominciato da capo.

Ecco perché il Giudice, nell’emettere un decreto di latitanza deve essere particolarmente cauto, sia nel verificare se l’attività di ricerca del soggetto sia stata completa ed esaustiva, sia nel verificare che il soggetto si sia volontariamente sottratto all’ordine pendente.

Le conseguenza, come detto, sono dirompenti: secondo la giurisprudenza viene annullato tutto ciò che è stato eseguito dopo il decreto di latitanza erroneamente emesso, e tutto deve ricominciare dall’inizio, lasciando, spesso, che si avvicini lo spettro della prescrizione.

Questa è la conclusione cui è pervenuta la Suprema corte di Cassazione, in maniera pressoché costante (Cass. Pen., sez. III n.1621/2015).

Decreto di latitanza dichiarato nullo

Il processo a carico della nostra assistita

Riprendiamo dove avevamo lasciato la vicenda che ci occupa. 

Le ricerche per reperire sul territorio nazionale la nostra assistita davano esito negativo e, in realtà, non erano neanche così accurate, visto che il marito, trovato nel luogo di residenza della stessa, riferiva che si trovava in Venezuela con la figlia.

Conformemente ai principi enunciati dalla Corte di cassazione, la Polizia avrebbe dovuto cercare proprio in Venezuela l’indagata e sarebbe stato anche molto semplice, visto che la stessa era partita in aereo ed era stata registrata alla frontiera.

Ancora, la Polizia aveva il numero di telefono della signora, ma, incredibilmente, non verrà mai contattata lì.

Con riferimento alla volontarietà, poi, i professionisti del nostro Studio riuscivano a dimostrare non solo che la signora si era recata in Venezuela molto tempo prima che venisse emessa l’ordinanza di custodia cautelare e spiccato il mandato d’arresto europeo, ma, altresì, che la stessa stava facendo ritorno in Italia, sempre a mezzo aereo, e facendo scalo in Francia, dove poi verrà arrestata.

Appariva, cioè, realmente inverosimile che chi intendeva sottrarsi a un ordine cautelare volesse fare rientro là dove lo stesso sarebbe stato eseguito, e mediante un mezzo di trasporto dove ogni singolo passeggero è controllato meticolosamente.

Facendo proprie le rimostranze manifestate dai nostri Avvocati, il Giudice del dibattimento 

  1. accoglieva le richieste; 
  2. dichiarava nullo il decreto di latitanza; 
  3. ordinava che il processo ricominciasse da capo.

Questo comportava in primo luogo la scarcerazione dell’assistita in quanto il mandato di arresto europeo era stato emesso sulla scorta di un decreto di latitanza fondato su presupposti erronei per le ragioni che ho sopra indicato.

Inoltre, in secondo luogo, molto probabilmente la nostra assistita verrà prosciolta dalle accuse a lei mosse per intervenuta prescrizione. 

Non può sottacersi, infatti, che il processo celebrato fino ad ora era illegittimo perché è stato sulla base di un decreto di latitanza erroneamente emesso: è chiaro che dovendo fare tutto da capo si perderà altro tempo e decorrerà il termine per la prescrizione.

Questa vicenda ci insegna che magari è meglio fare sin dall’inizio qualche controllo più approfondito ed evitare che possano partire dei processi di sabbia non rispettosi delle garanzie che la legge prevede a tutela delle persone indagate o imputate.

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