Avvocato per Mandato di Arresto Europeo (MAE)

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Essere destinatari di un mandato di arresto Europeo è un qualcosa che genera sempre molta ansia, trattandosi di una richiesta fatta da uno stato estero che va ad incidere in maniera drastica sul bene principale della nostra vita, ovvero la nostra libertà personale.

Devi sapere innanzitutto che, in caso di notifica di un mandato di arresto, ci sono tre aspetti fondamentali che devi assolutamente tenere sempre in considerazione dal momento che potranno esserti molto utili per poter affrontare nel migliore dei modi la difesa nel procedimento che si verrà ad instaurare.

Ebbene, essere destinatari di un mandato di cattura internazionale non significa che necessariamente dovrai essere condannato, né tantomeno che l’Italia dovrà provvedere necessariamente alla consegna, essendoci alcune ipotesi, tassativamente previste dalla legge, in relazione alle quali l’ ordine di arresto emesso a livello Europeo da uno Stato estero potrà essere disatteso dalle Autorità Giudiziarie Italiane, le quali non potranno quindi procedere alla consegna.

1 – La prima cosa che devi sapere sul MAE.

Trattandosi di una procedura molto complessa, fa riferimento proprio agli aspetti basilari del mandato cattura Europeo, e quindi: 

  • 1.1. In cosa consiste il mandato di arresto Europeo e
  • 1.2. Quando può essere richiesto un mandato di arresto Europeo.

Ti spiego in cosa consistono i due aspetti. 

1.1 Cosa è ed in cosa consiste il mandato di cattura internazionale?

Il Mandato di Arresto Europeo è stato introdotto dalla Decisione Quadro 2002/584/GAI che ha ricevuto attuazione in Italia attraverso la legge n. 69 del 2005.

Detta legge, nel delineare tutti gli aspetti fondamentali del mandato Europeo, all’articolo 1 comma 2 definisce il mandato di arresto Europeo come: 

“una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea in vista dell’arresto  e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale”.

Articolo 1 comma 2 legge numero 69 del 2005.

In questo caso la legge, parlando di “una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea” prende in considerazione sia l’ipotesi del mandato di arresto Italiano, ovvero l’ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria Italiana richiede l’arresto all’estero di una persona, sia l’ipotesi del mandato di arresto internazionale, circostanza questa nella quale è l’Autorità Giudiziaria straniera a chiedere la consegna di una persona al Giudice Italiano.

1.2 – Quando può essere richiesto il mandato MAE?

Devi sapere che quando viene richiesto un mandato di cattura Europeo, alla base deve esserci sempre una decisione di un’autorità giudiziaria estera che consiste, alternativamente: 

  • in una sentenza irrevocabile di condanna; situazione in cui il processo è stato già svolto nel paese ove sarebbe stato commesso il reato; 
  • in un provvedimento cautelare, per l’esecuzione del quale il Paese emittente formula una richiesta che dovrà essere valutata dalla Corte di Appello italiana competente. In questo caso il processo da cui deriva la richiesta di mandato di cattura internazionale dovrà ancora essere celebrato nel paese in cui sarebbe stato commesso il reato.

I presupposti sulla base dei quali può essere emesso un mandato di cattura Italiano sono sicuramente molto simili a quelli sopra elencati dal momento che, per poter procedere ad una procedura di arresto Europeo, si dovrà sempre procedere sulla base di  una sentenza irrevocabile di condanna o di una misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria Italiana.

Dopo aver analizzato i principali aspetti del mandato di arresto Europeo, possiamo oltre.

2 – Cosa devi sapere sul mandato di arresto europeo.

Una volta che viene effettuata da parte di uno Stato membro UE una richiesta di applicazione di mandato di arresto Europeo all’Autorità Giudiziaria Italiana, si apre in Italia una procedura che trova la propria disciplina nella Legge 69 del 2005 (Mandato di arresto Europeo procedura passiva di consegna).

I principali aspetti che devi conoscere al riguardo sono quelli relativi:

  • 2.1 – Qual è l’Autorità Giudiziaria competente a decidere sul mandato di arresto Europeo?
  • 2.2 – Cosa deve contenere la richiesta di applicazione del mandato di arresto Europeo?
  • 2.3 – Qual è la procedura che dovrà essere seguita in Italia in caso di richiesta di mandato arresto Europeo?

2.1 – Qual è l’autorità giudiziaria competente a decidere sul mandato di arresto europeo?

La procedura di esecuzione passiva (ovvero quando il Mandato di Arresto Europeo è emesso da uno Stato membro e la richiesta è rivolta all’Italia) può aver luogo o sulla base di una richiesta ricevuta dal Presidente della Corte di Appello competente, oppure in seguito ad un arresto effettuato direttamente dalla polizia giudiziaria, sulla base di una segnalazione inserita nel sistema informativo Schengen (SIS).

In tale ultima ipotesi sarà il presidente della Corte di Appello competente a convalidare l’arresto effettuato dalla Polizia Giudiziaria ed eventualmente applicare una misura cautelare (si aprirà quindi una procedura di mandato arresto europeo convalida dell’arresto). 

Devi sapere che, in caso di richiesta di applicazione di un mandato di arresto Europeo, il giudice competente a dare esecuzione al mandato, sulla base dell’articolo 5 comma 2 della Legge 69 del 2005, è rispettivamente:

  • La Corte di Appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la residenza;
  • La Corte di Appello nel cui distretto l’imputato o il condannato ha la dimora o il domicilio eletto nel momento in cui il provvedimento giunge all’autorità giudiziaria. 

Se la competenza non può essere determinata in questo modo, e quindi nel caso in cui l’imputato o il condannato non ha né domicilio, né residenza, né dimora in Italia, la competenza spetterà alla Corte di Appello di Roma.

Nel caso in cui, invece, l’arresto sia stato effettuato dalla Polizia Giudiziaria sulla base di una segnalazione nel sistema SIS, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l’arresto.

2.2 – Cosa deve contenere la richiesta di applicazione del mandato arresto europeo?

Il primo aspetto che va necessariamente valutato nel momento in cui viene formulata una richiesta di applicazione di mandato di arresto Europeo è quello relativo le informazioni che lo stesso deve contenere; da questo punto di vista, infatti, l’articolo 6 della legge 69 del 2005 precisa che:

Il mandato d’arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni che devono essere tradotte in lingua italiana (aggiornamento al D. Lgs. 10 del 2021).

Ai sensi dell’art. 8, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, necessariamente, infatti, il mandato di arresto europeo dev’essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o, in alternativa, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, se lo Stato membro dell’esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue. Dalle “Dichiarazioni dello Stato italiano al Segretariato generale del Consiglio relative alla attuazione della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”, inviata il 3 maggio 2005 al Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione europea, si rileva, tuttavia, che la lingua accettata dall’Italia è unicamente l’italiano (Sez. 6, n. 49992 del 05/12/2019, Berky, in motivazione).

Si riporta di seguito l’art.1 della legge n. 69 del 2005:

  • a) identità e cittadinanza del ricercato; 
  • b) nome, indirizzo, numero di telefono  e  di  fax,  indirizzo  di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente; 
  • c) indicazione dell’esistenza di una  sentenza  esecutiva,  di  un provvedimento cautelare o di qualsiasi  altra  decisione  giudiziaria esecutiva che abbia la stessa  forza  e  che  rientri  nel  campo  di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge; 
  • d) natura e qualificazione giuridica del reato; 
  • e) descrizione delle  circostanze  della  commissione  del  reato, compresi il momento, il  luogo  e  il  grado  di  partecipazione  del ricercato; 
  • f) pena inflitta, se vi e’ una sentenza definitiva, ovvero,  negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge  dello  Stato di emissione; 
  • g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. 

((1-bis. Quando e’ stato emesso ai fini della  esecuzione  di  una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta’  personale applicate all’esito di  un  processo  in  cui  l’interessato  non  e’ comparso personalmente, il mandato di arresto europeo  deve  altresì contenere l’indicazione di almeno una delle seguenti condizioni: 

  • a) l’interessato e’ stato tempestivamente citato a mani proprie  o con altre modalita’ comunque idonee  a  garantire  inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del  luogo  del  processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del  fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza; 
  • b) l’interessato, informato del processo a suo  carico,  e’  stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione  da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d’ufficio; 
  • c) l’interessato, ricevuta la notifica della decisione di  cui  si chiede l’esecuzione e informato del  diritto  di  ottenere  un  nuovo processo o della facolta’ di dare inizio al giudizio di  appello,  al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il  riesame  del merito della decisione, nonche’, anche a  mezzo  dell’allegazione  di nuove prove, la  possibilita’  di  una  sua  riforma,  ha  dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o  non  ha  chiesto  la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti; 
  • d) l’interessato non ha ricevuto personalmente la  notifica  della decisione, ma la ricevera’ personalmente  e  senza  indugio  dopo  la consegna nello  Stato  membro  di  emissione  e  sara’  espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale  abbia  diritto  di partecipare e che consenta il riesame nel merito,  nonche’,  anche  a mezzo dell’allegazione di nuove prove, la possibilita’ di una riforma di detta decisione,  sia  dei  termini  entro  i  quali  egli  potra’ richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un  giudizio di appello.)) 

2. Se il mandato d’arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, ((o  l’indicazione della esistenza di almeno  una  delle  condizioni  di  cui  al  comma 1-bis,)) l’autorita’ giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo  16. Analogamente provvede quando ritiene necessario  acquisire  ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 ((, 18-bis, 18-ter)) e 19. 

Si tratta di un aspetto molto importante del mandato arresto europeo dal momento che, in caso di assenza di queste informazioni, l’Autorità Giudiziaria Italiana sarà obbligata a richiederle direttamente, o anche tramite Ministero della Giustizia, allo Stato estero che ha richiesto l’applicazione del mandato di cattura internazionale, obbligando quindi detto Stato ad integrare la richiesta con queste informazioni, trattandosi di documentazione fondamentale prevista per legge, concedendo pertanto un termine massimo allo Stato estero per l’integrazione.

Nel caso in cui dette informazioni non siano integrate nei termini stabiliti, ai sensi dell’articolo 16 della legge 69 del 2005 – così come modificato dal Decreto Legislativo n. 10 del 2021 – la Corte di Appello può chiedere ulteriori informazioni.

2.3 – Qual è la procedura che dovrà essere seguita in Italia in caso di richiesta di mandato arresto europeo?

Una volta valutati gli aspetti del tutto preliminari, inerenti i requisiti del mandato di arresto Europeo e la competenza a decidere in Italia sullo stesso, occorre necessariamente procedere a valutare la procedura che dovrà essere seguita dai Giudici Italiani in caso di mandato di arresto internazionale.

Innanzitutto, una volta iniziata la procedura, il presidente della Corte di Appello competente procede all’audizione della persona ricercata: tale audizione ha un carattere meramente informativo e serve per avvisare la persona del contenuto del mandato di arresto europeo, della procedura di esecuzione e della possibilità di acconsentire alla consegna. 

Durante l’audizione è sempre necessaria la presenza di un avvocato, il quale deve essere avvisato almeno 24 ore prima della data fissata per lo svolgimento dell’audizione. 

Si tratta di una fase molto delicata del mandato di arresto, ragione per cui è sempre opportuno farsi assistere già in detta fase da un esperto avvocato mandato arresto europeo.

Sta di fatto che, qualora la persona indagata o imputata presta il consenso, il presidente della Corte di Appello emetterà un’ordinanza che contiene l’ordine di esecuzione del mandato di arresto Europeo; nel caso in cui, invece, non venga prestato il consenso, il Presidente fisserà un’udienza all’esito della quale la Corte di Appello pronuncerà una sentenza con la quale si deciderà sull’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3 – La terza cosa che devi necessariamente sapere sul mandato di arresto europeo (MAE).

Anche nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria straniera abbia inviato regolarmente tutta la documentazione richiesta, così come prescritto dalla Legge, non sempre l’Autorità Giudiziaria Italiana sarà obbligata a dare esecuzione al mandato, prevedendo la Legge Italiana diverse ragioni per le quali l’Italia può rifiutare di dare esecuzione ad un mandato di cattura internazionale.

Occorre quindi necessariamente sapere:

  • 3.1. Quali sono i casi in cui l’Italia può rifiutare di dare esecuzione al mandato arresto Europeo?
  • 3.2. Cosa si può fare contro i provvedimenti emessi dalla Corte di Appello?

Vediamoli nel dettaglio.

3.1 – Quali sono i casi in cui l’Italia può rifiutare di dare esecuzione al mandato di arresto europeo?

Come abbiamo detto, non sempre i Giudici Italiani saranno obbligati a dare esecuzione al MAE dal momento che, oltre che nel caso di possibile violazione dei diritti umani, ci sono dei casi tassativamente previsti dalla Legge in cui è obbligatorio il rifiuto alla consegna da parte dell’Autorità Giudiziaria Italiana.

La legge Italiana (articolo 18 della legge n. 69 del 2005) elenca ben sedici motivi di <<RIFIUTO OBBLIGATORIO DELLA CONSEGNA>> in caso di richiesta di mandato arresto europeo.

Ecco quali sono dopo il decreto legislativo n. 10 del 2021: 

  • a) se il  reato  contestato  nel  mandato  d’arresto  europeo  e’ estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi  e’  la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; 
  • b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per  gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non piu’ soggetta  a impugnazione o, in altro Stato membro dell’Unione  europea,  sentenza definitiva, purche’, in caso di condanna,  la  pena  sia  stata  gia’ eseguita ovvero sia in corso di esecuzione,  ovvero  non  possa  piu’ essere eseguita in forza delle leggi dello Stato  che  ha  emesso  la condanna; 
  • c) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato.))

Oltre a questi sedici casi, in cui è obbligatorio il rifiuto della consegna da parte dell’Autorità Giudiziaria, ci sono ulteriori tre casi, tassativamente previsti dall’articolo 18 bis della legge 69 del 2005, in cui è disposto un <<RIFIUTO FACOLTATIVO DELLA CONSEGNA>>; vediamo quali sono dopo il Decreto Legislativo n. 10 del 2021:

La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:

Comma 1:

  • a) se il mandato di arresto  europeo  riguarda  reati  che  dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto  o  in  parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo  territorio,  ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello  Stato membro di emissione, se  la  legge  italiana  non  consente  l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio; 
  • b) se, per lo stesso fatto che e’ alla base del mandato d’arresto europeo, nei  confronti  della  persona  ricercata  e’  in  corso  un procedimento penale. 

Comma 2:

Quando il mandato di arresto europeo è  stato  emesso  ai  fini della esecuzione di una pena o di una misura di  sicurezza  privative della libertà personale, la  corte  di  appello  puo’  rifiutare  la consegna  della  persona  ricercata  che  sia  cittadino  italiano  o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente  o  dimorante  nel  territorio  italiano  da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale  pena  o  misura  di sicurezza  sia  eseguita  in  Italia  conformemente  al  suo  diritto interno. 

In questo caso è attribuita alla Corte di Appello la facoltà di rifiutare la consegna sulla base del mandato di cattura internazionale, dovendo tuttavia la valutazione della Corte essere effettuata in ragione delle esigenze del singolo caso specifico.

Devi sapere in ogni caso che, anche nel caso in cui la Corte di Appello dovesse decidere di dare esecuzione al mandato arresto europeo c’è comunque la possibilità di appellare il provvedimento.

Inoltre con il decreto legislativo 10 del 2021 è stato introdotto alla legge sul MAE (L.n. 69 del 2005), l’articolo 18ter il quale prevede che:

quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all’esito di un processo in cui l’interessato non è comparso personalmente la corte di appello può rifiutare la consegna…

Art. 18ter l.n. 69_2005

se la persona in questione non ha avuto la possibilità di difendersi adeguatamente anche per il tramite di un difensore. Si deve dunque avere prova che la persona arrestata abbia avuto conoscenza del procedimento che lo vedeva imputato nello Stato che aveva emesso il mandato di arresto europeo e che comunque ha avuto la possibilità di difendersi.

Nel caso in cui queste condizioni non si sono verificate, la Corte di Appello può rifiutare la consegna.

3.2 – Cosa si può fare contro i provvedimenti emessi dalla corte di appello?

Contro i provvedimenti che decidono sull’esecuzione del mandato di arresto è possibile proporre ricorso per Cassazione, con effetto sospensivo della sentenza di consegna ma non della misura cautelare che resta in atto. 

Devi sapere che nel caso del mandato di arresto Europeo, così come nei casi di estradizione, il ricorso può essere fondato anche su motivi di merito; in tal caso la Corte di Cassazione potrà anche verificare l’esistenza dei presupposti che legittimano la decisione favorevole all’esecuzione.

In questo caso, proprio in materia di mandato di arresto europeo giurisprudenza prevalente ritiene che lo stesso possa essere addirittura rifiutato anche in caso di stabile radicamento dello straniero in Italia, essendo quindi onere della parte quello di produrre in giudizio le necessarie prove documentali (mandato arresto europeo 2018 Cassazione n. 49992).

Per l’impugnazione, vista la particolare complessità della materia, è sicuramente sempre consigliabile l’assistenza di un esperto avvocato mandato arresto europeo.

Nel caso in cui anche la decisione della Corte di Cassazione dovesse essere favorevole all’esecuzione del mandato di arresto, la persona ricercata dovrà essere trasferita nello Stato di emissione.

Ultima valutazione dovrà infine essere fatta in merito alla procedura di esecuzione attiva del mandato di arresto europeo, ovvero in merito alla procedura che deve essere seguita in caso di mandato di cattura Italiano, quindi nel caso in cui è l’autorità giudiziaria italiana che chiede ad uno Stato membro dell’Unione Europea la consegna di una persona ricercata.

Chi può emettere il mandato di arresto europeo in Italia?

In Italia il mandato di arresto europeo può essere emesso:

  • dal giudice che procede, se si tratta di esecuzione di una  misura cautelare custodiale;
  • dal pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza.

Il Ministro della Giustizia italiano, in tale fase, svolge compiti amministrativi quale quello di tradurre il mandato di arresto europeo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e di provvedere al relativo invio.

Poiché il mandato di arresto europeo non è autonomo, ma dipende dal provvedimento nazionale,  esso perde efficacia allorché la misura limitativa della libertà personale viene revocata o diventa inefficace, in base alle regole processuali italiane.

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Come avrai potuto comprendere, quella del mandato arresto europeo, al pari dell’estradizione, è una materia particolarmente complessa, delicata, che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.

In caso di mandato di arresto europeo è pertanto sempre consigliabile affidarsi ad un competente Avvocato mandato arresto europeo, specializzato in materia, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

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