Detenuto italiano all’estero: Come ottenere il trasferimento?

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Detenuto italiano all’estero: Come ottenere il trasferimento?

Se sei detenuto all’estero oppure conosci qualche persona che sia detenuta all’estero e voglia richiedere il trasferimento in Italia ? In questi casi puoi chiedere assistenza legale allo studio legale Avvocato Penalista H24 Avvocato per detenuto Italiano all’estero.

Come chiedere il transferimento del detenuto?

Il trasferimento delle persone condannate in uno stato estero è stabilito sulla base della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 1983). 

La convenzione riconosce la possibilità al cittadino straniero condannato in altro stato di essere trasferito, previa richiesta effettuata dal medesimo, nello Stato di appartenenza al fine di espiare in detto luogo la condanna.

La convenzione, fondandosi su un trattato multilaterale, trova riconoscimento in tutti gli Stati firmatari della stessa e  trova il proprio fondamento prevalentemente sulla base di ragioni umanitarie, dettate dalla necessità che la persona detenuta, al fine di procedere ad un corretto reinserimento nella società civile, possa espiare la condanna nel proprio stato di appartenenza, così da avere un avvicinamento ai propri familiari durante la detenzione.

Quali sono i presupposti sulla base dei quali la persona detenuta all’estero può essere trasferita?

L’art. 3 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 1983) stabilisce tutti i presupposti sulla base dei quali è possibile richiedere il trasferimento della persona detenuta, che si trovi all’estero, nel proprio stato di appartenenza.

Di fatto sarà possibile per il detenuto richiedere il trasferimento quando ricorrano detti presupposti:

  1. Che la persona condannata sia cittadina dello Stato ove si chiede il trasferimento al fine di scontare la pena;
  2. Che la sentenza di condanna sia definitiva e quindi non più appellabile;
  3. Che la pena residua da scontare, al momento della ricezione della richiesta di trasferimento da parte dello Stato estero, sia superiore ai 6 mesi, ovvero indeterminata;
  4. Che la persona condannata, per la quale si richiede il trasferimento, presti il consenso ad essere trasferita presso lo Stato di appartenenza;
  5. Che la condotta punita presso lo Stato estero per la quale il soggetto è detenuto costituisca reato anche presso lo Stato ove si richiede il trasferimento;
  6. Che lo Stato ove è stata inflitta la condanna e quello ove viene richiesto il trasferimento siano d’accordo sul trasferimento del detenuto.

Al fine di richiedere il trasferimento in Italia di un soggetto detenuto all’estero sarà pertanto necessario instaurare una procedura del tutto particolare dal momento che la relativa richiesta dovrà essere indirizzata direttamente al

–> Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale – Ufficio II – Cooperazione internazionale Via Arenula, 70 – 00186 ROMA.

In questo caso, vista la complessità della richiesta, sarà sempre opportuno effettuarla mediante l’ausilio di un esperto avvocato per detenuto all’estero, così da evitare qualsiasi tipo di errore procedurale.

Quali sono gli obblighi che incombono in capo allo stato ove il detenuto chiede di essere trasferito?

In primo luogo lo Stato ove il detenuto chiede di essere trasferito dovrà garantire allo Stato in cui lo stesso è detenuto che continuerà l’esecuzione della condanna immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile.

Allo stesso tempo dovrà comunicare le modalità attraverso le quali intenderà eseguire la condanna convertendo pertanto, attraverso una decisione amministrativa o giudiziaria, la sentenza di condanna emessa dallo Stato estero in una sentenza di condanna Italiana.

In tal modo le modalità di esecuzione della stessa sul territorio Italiano saranno determinate direttamente dallo Stato Italiano, non potendo lo Stato straniero effettuare alcun tipo di ingerenza sul detenuto dal momento del trasferimento in Italia dello stesso, considerandosi pertanto nello Stato estero il reato del tutto estinto con il trasferimento del detenuto.

Trattandosi di esecuzione di sentenze di condanna passate in giudicato, qualsiasi valutazione circa una eventuale revisione del processo non potrà mai essere presa dall’Italia, bensì dallo Stato presso il quale il soggetto risultava essere detenuto, dovendo l’Italia garantire esclusivamente l’esecuzione della sentenza di condanna.

Anche in questo caso si ritiene doveroso precisare che, una volta ottenuto il trasferimento in Italia del detenuto, al fine di ottenere nel più breve tempo possibile una eventuale misura alternativa alla detenzione sarà sempre opportuno procedere con l’ausilio di un esperto avvocato per detenuto Italiano all’estero, dal momento che si tratterebbe di una procedura che andrebbe ad incidere direttamente sulla libertà dell’individuo, che potrebbe essere ingiustamente compromessa a causa di eventuali ritardi nella formulazione delle richieste alle competenti Autorità giuridizionali.

Quali sono gli stati firmatari della convenzione sul trasferimento delle persone condannate? (Strasburgo 1983)

Come precedentemente anticipato, la Convenzione per il trasferimento delle persone condannate (Strasburgo 1983) si fonda su un trattato internazionale multilaterale che troverà quindi applicazione esclusivamente presso gli Stati firmatari della stessa.

Allo stato gli Stati firmatari della convenzione sono i seguenti:

  1. Albania;
  2. Andorra;
  3. Armenia;
  4. Australia;
  5. Austria;
  6. Azerbaijan;
  7. Bahamas;
  8. Belgio;
  9. Bolivia;
  10. Bosnia Erzegovina;
  11. Bulgaria;
  12. Canada;
  13. Cile;
  14. Cipro;
  15. Corea;
  16. Costa Rica;
  17. Croazia;
  18. Danimarca;
  19. Ecuador;
  20. Estonia;
  21. Federazione Russa;
  22. Finlandia;
  23. Francia;
  24. Georgia;
  25. Germania;
  26. Giappone;
  27. Grecia;
  28. Honduras;
  29. Irlanda;
  30. Islanda;
  31. Israele;
  32. Italia;
  33. Lettonia;
  34. Liechtenstein;
  35. Lituania;
  36. Lussemburgo;
  37. Macedonia;
  38. Malta;
  39. Mauritius;
  40. Stati Uniti Messicani;
  41. Moldova;
  42. Montenegro;
  43. Norvegia;
  44. Paesi Bassi;
  45. Panama;
  46. Polonia;
  47. Portogallo;
  48. Regno Unito;
  49. Repubblica Ceca;
  50. Romania;
  51. San Marino;
  52. Serbia;
  53. Slovacchia;
  54. Slovenia;
  55. Spagna;
  56. Stati Uniti d’America;
  57. Svezia;
  58. Svizzera;
  59. Tonga;
  60. Trinidad e Tobago;
  61. Turchia;
  62. Ucraina;
  63. Ungheria;
  64. Venezuela.

Qualora il cittadino Italiano risulti detenuto in uno degli Stati sopra indicati sarà pertanto riconosciuta la possibilità, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 3 della Convenzione, di richiedere il trasferimento dello stesso in Italia al fine di eseguire in detto Stato la sentenza di condanna.

Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per detenuto italiano all’estero?

La scelta di richiedere il trasferimento del cittadino Italiano da uno Stato estero di detenzione in Italia comporta diverse difficoltà, pertanto detta procedura, al fine di ottenere un esito positivo, dovrà essere necessariamente seguita da un esperto avvocato per detenuto italiano all’estero.

Da questo punto di vista, anche al fine di procedere alla richiesta alle competenti autorità Ministeriali nel più breve tempo possibile, sarà sempre opportuno essere assistiti da uno studio legale competente sia in diritto penale che in diritto internazionale.

Se hai bisogno di aiuto o hai la necessità di confrontarti con un esperto avvocato per detenuto Italiano all’estero, puoi richiedere assistenza o consulenza legale rivolgendoti ad AvvocatoPenalistaH24, vantando il nostro studio legale, nel suo team, avvocati di comprovata esperienza in materia di diritto penale internazionale.