Il nostro assistito veniva colpito da mandato di cattura dalla Romania per aver commesso delle Truffe nel suo paese di origine oltre ad aver guidato in stato di ebbrezza alcolica.
Il processo si era definito con una sentenza di condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e, per tale motivazione, era ricercato con un mandato di arresto europeo dalla Romania.
L’uomo si è rivolto al nostro studio legale chiedendo di non essere consegnato alla Romania per scontare la pena a lui comminata poiché ormai viveva da anni in Italia, si era costruito qui una famiglia ed aveva una lavoro: la consegna avrebbe praticamente distrutto tutto quello che di buono aveva sin qui costruito.
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L’arresto in Italia
Poiché, come detto, era pendente nei riguardi del nostro assistito un mandato di cattura dalla Romania, l’uomo veniva tratto in arresto per i reati che aveva commesso in Romania.
Fissata l’udienza di convalida dell’arresto, grazie all’intervento della difesa, la Corte di Appello di Roma riteneva non necessaria l’applicazione della misura carceraria e scarcerava il nostro assistito rinviando l’udienza relativa alla decisione sulla consegna chiesta dalla Romania.
Con riferimento all’iniziale provvedimento di scarcerazione, puoi cliccare qui e leggere più approfonditamente il motivo per il quale, dopo l’arresto per mandato di cattura dalla Romania, l’uomo è stato scarcerato e, da libero, ha atteso l’esito del processo confidando nei suoi avvocati difensori per evitare la consegna nel suo paese di origine.
La strategia difensiva per evitare la consegna
L’articolo 18bis lett. c) legge numero 69 del 2005
Per evitare la consegna, la difesa, assunta dall’Avv. Vincenzo Ezio Esposito e dall’Avv. Mario Capuano, faceva appello all’art. 18bis lett. C) della legge numero 69 del 2005 (la legge sul Mandato di Arresto Europeo in Italia).
Il predetto articolo di legge – recentemente introdotto con la legge del 4 ottobre 2019, n. 117 (in G.U. 18/10/2019, n.245) – prevede i ‘Motivi di rifiuto facoltativi alla consegna’ e testualmente afferma:
((1. La corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:
a) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, e’ in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell’Unione europea;
b) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
c) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno)).
Pertanto, secondo quanto disposto dalla normativa a cui gli avvocati dello studio legale si sono appellati, può essere rifiutata la consegna del cittadino italiano o comunitario che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in italia conformemente al diritto italiano.
Perché la normativa italiana prevede il rifiuto facoltativo della consegna?
Il rifiuto della consegna tende a permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui è stata condannata.
Il principale obiettivo della legge italiana e comunitaria, dunque, è proprio quello di ‘favorire il reinserimento sociale della persona condannata’.
Il criterio per individuare il contesto sociale, familiare, lavorativo e altro, nel quale si rivela più facile e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non è tanto e solo la cittadinanza, ma la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legali familiari, della formazione dei figli e di quant’altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di quel radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia.
Sul concetto di residenza stabile ai fini del rifiuto della consegna.
Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di “residenza”, che viene in considerazione per l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge n. 69 del 2005, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (tra tante, Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Batanas, Rv. 261375).
Queste conclusioni sono state tratte dalla Suprema Corte di cassazione dalle indicazioni fornite ai giudici nazionali dalla Corte di giustizia per la interpretazione della decisione quadro n. 2002/584/GAI (sentt. 6 ottobre 2009, Wolzenburg; 17 luglio 2008, Kozlowsky) e che sono state richiamate anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 227 del 2010, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. r), nella parte in cui non prevedeva il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente avesse residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia conformemente al diritto interno.
Ed ancora, la nozione di “residenza” rilevante per l’applicazione della norma, si riferisce a un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato e ne sono indici concorrenti: la legalità, l’apprezzabile continuità temporale e la stabilità della sua presenza in Italia, la distanza temporale tra quest’ultima e lcommissione del reato e la condanna inflitta all’Estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari e affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (Sez. 6, n. 50386 del 25/11/2014, Rv. 261375; Sez. 6, n. 46494 del 20/11/2013, Rv. 258414).
La strategia difensiva
Alla luce di quanto previsto dalla normativa di legge e dalla sua interpretazione, la difesa ha dunque depositato una serie di documenti e rappresentato una serie di fatti e circostanze in grado di dimostrare il reale e non fittizio radicamento del proprio assistito in Italia affinché la Corte di Appello di Roma potesse applicare il sopra citato articolo 18bis lett. c) l.n. 69 del 2005 e, dunque, rifiutare la richiesta di consegna derivante dal mandato di cattura dalla Romania.
Pertanto, sulla scorta di quanto argomentato e prospettato dalla difesa, i Giudici della Corte di Appello di Roma hanno rifiutato la consegna con grande soddisfazione del nostro assistito il quale non sarà consegnato alla Romania e non dovrà abbandonare la famiglia ed il lavoro.
3. Formale riconoscimento della sentenza straniera in Italia.
Una volta rifiutata la consegna, la Corte di Appello di Roma ha dovuto riconoscere la sentenza emessa dal Tribunale romeno affinché la stessa possa essere scontata in Italia.
Infatti è stato stabilito che, in tema di mandato di arresto europeo, la Corte d’appello che intende rifiutare la consegna ai sensi dell’art. 18-bis, lett. c), legge cit., disponendo l’esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell’Unione legittimamente residente o dimorante in Italia), è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal richiamato d.lgs. n. 161 del 2010 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro (arg. ex Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, Petrescu, Rv. 261803).
Esecuzione della pena in Italia
La pena comminata in Romania potrà dunque essere scontata in Italia sulla base del riconoscimento della sentenza straniera così come previsto dal D. Lgs. 161 del 2010.
Se vuoi approfondire il tema su come scontare in Italia la pena che ha sùbito all’estero ti metto il link all’articolo dedicato:
⇒ Come scontare in Italia una pena subita all’estero.
Come sconterà la pena il nostro assistito?
Non andrà in carcere!
Infatti la pena residua potrà essere scontata attraverso una delle misure alternative al carcere previste quale ad esempio l’affidamento al lavoro previsto dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario.
Se vuoi approfondire il tema relativo a quali sono le misure alternative al carcere leggi:
⇒ Quali sono le misure alternative al carcere?
Considerazioni Conclusive.
Attraverso l’applicazione di normative specializzate riferibili al mandato di arresto europeo e riconoscimento in Italia della sentenza straniera, il nostro assistito, colpevole di reati in Romania e per i quali pendeva un mandato di cattura Romania, non è stato consegnato allo Stato richiedente e potrà scontare la sua pena residua prestando attività lavorativa.
Grazie all’operato del nostro studio legale e dei nostri avvocati esperti in tema di mandato di arresto europeo e riconoscimento in Italia della sentenza sùbita all’estero, il nostro assistito non dovrà lasciare la sua famiglie e perdere il lavoro.
Se ti trovi nelle stesse condizioni e pende nei tuoi confronti un mandato di arresto europeo dalla Romania o da un altro paese membro dell’Unione Europea, puoi contattarci, troveremo una soluzione concretamente percorribile per risolvere la tua problematica così come abbiamo fatto in questo caso o come in altri processi.
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