Condanna all’estero: si può scontare la pena in Italia?

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Condanna all’estero: si può scontare la pena in Italia?

Sei stato condannato all’estero? Vuoi scontare la pena in Italia? Avvocato penalista Internazionale ti spiega come scontare la pena in Italia

Il primo passo per arrivare a questo risultato è sicuramente quello relativo al riconoscimento della sentenza straniera da parte dell’Autorità Giudiziaria Italiana. In questo articolo ti spiego nel dettaglio la procedura da sostenere.

Cosa si intende per riconoscimento della sentenza in Italia?

Il primo passo per poter scontare la pena in Italia è quello di ottenere il cd. ‘riconoscimento della sentenza in Italia’: esso -nella sostanza- rappresenta il provvedimento pronunciato dal Giudice Italiano con il quale la sentenza di condanna emessa all’estero viene riconosciuta in Italia (diventa a tutti gli effetti italiana, proprio come se fosse stata emessa dal Giudice italiano) e dunque consente di eseguire in Italia la pena che hai riportato all’estero.

Ovviamente ciò vale anche nel caso inverso, ovvero qualora si voglia fare riconoscere una sentenza emessa in Italia per scontare la pena all’estero.

Cosa si intende per persona condannata all’estero?

La “persona condannata” all’estero è da intendersi quale “la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna”, ossia [ex art. 2, comma 1, lett. b)] una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro con la quale vengono applicate una pena o una misura di sicurezza nei confronti di “una persona fisica”, senza distinguere, ai fini dell’applicabilità dello strumento, fra le posizioni soggettive dei cittadini comunitari o di Paesi terzi.

Qual è la normativa di riferimento per come scontare la pena in Italia?

Per arrivare a scontare la pena in Italia dopo aver subito una condanna all’estero, la normativa a cui dobbiamo fare riferimento è il decreto legislativo n. 161 del 2010 attraverso il quale il legislatore ha previsto proprio la disciplina di come scontare la pena in Italia se hai subito la condanna in uno dei paesi dell’Unione Europea (ma ciò vale anche se hai subito una condanna in un altro paese fuori dall’UE anche se si applica una legislazione diversa ovverosia la Convenzione di Strasburgo).

Tale decreto legislativo è stato emanato per adeguare il diritto italiano alla Decisione quadro 2008/909 GAI del Consiglio d’Europa del 27 novembre 2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che infliggono delle pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea. 

Il riconoscimento della sentenza straniera può avvenire nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi costituzionali in tema di diritti fondamentali, di libertà e giusto processo.

Qual è lo scopo della legge?

Lo scopo della decisione è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro dell’Unione Europea debba riconoscere una sentenza di un altro Stato ed eseguire la pena decisa all’estero.

Quando posso scontare la pena in Italia?

La suddetta decisione quadro si applica qualora la persona condannata si trovi nello Stato dell’Unione Europea di emissione o in quello di esecuzione: in questo caso è possibile scontare la pena in Italia.

È necessario il consenso della persona condannata all’estero?

Sì, ma con qualche precisazione.

La previsione relativa alla necessità di espressione del consenso alla trasmissione della sentenza è riprodotta dall’art. 10 comma 1, lett. d) del d.lgs. 161/2010, rivolto all’attuazione, nell’ordinamento italiano, del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o altre misure privative della libertà, per la loro esecuzione nell’Unione Europea.

La necessità di subordinare la trasmissione della sentenza, ai fini della sua esecuzione, al consenso dell’interessato trova i limiti di cui all’art. 6, della decisione quadro 2008/909/GAI, riprodotti dall’art. 10 del d.lgs 161/2010, che riferisce le disposizioni all’Italia come stato di esecuzione.

Non è necessaria, invece, la previa acquisizione del consenso dell’interessato quando la sentenza sia trasmessa:

  • allo Stato membro di cittadinanza dell’interessato (art. 6, par. 2, lett. a) conv. quadro, articolo 10, comma 1 lett. a) d.lgs. 161/2010, richiamato dal comma 4 del medesimo articolo);
  • allo Stato membro verso il quale la persona interessata sarà espulsa ‘una volta dispensata dall’esecuzione della pena’, per un ordine di espulsione o di allontanamento contenuto nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi provvedimento preso in seguito alla sentenza (art. 6, par. 2, lett. b) conv. quadro, articolo 10, comma 1 lett. b) d.lgs. 161/2010, richiamato dal comma 4 del medesimo articolo);
  • allo Stato membro nel cui territorio la persona è fuggita od è ritornata ‘a motivo del procedimento penale pendente nei suoi confronti o a seguito della condanna emessa nei suoi confronti nello Stato di emissione (art. 6, par. 2 , lett. c) conv. quadro, articolo 10, comma 4 d.lgs. 161/2010) ed il Ministro della giustizia abbia autorizzato l’esecuzione in Italia (articolo 10, comma 4 d.igs. 161/2010).

Ora, come è chiarito dall’art. 4 della decisione quadro 2008/909/GAI il consenso dell’interessato alla trasmissione della sentenza allo Stato di esecuzione, deve essere espresso conformemente alla legislazione dello Stato di emissione.

È necessario altresì segnalare che è irrevocabile il consenso all’esecuzione in Italia di una sentenza straniera manifestato dal condannato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 7 settembre 2010, n.161, all’autorità competente dello Stato di condanna secondo le forme stabilite dalla legge di detto Stato (nella specie Regno Unito). (Sez. 1, Sentenza n. 476 del 08/10/2020 Cc.  (dep. 08/01/2021 ) Rv. 280214 – 01.

Quali sono le autorità competenti per il riconoscimento della sentenza?

L’Italia designa come autorità competenti per decidere sul riconoscimento della sentenza penale straniera il Ministero della giustizia e le Autorità  Giudiziarie. Il primo passo consiste nell’inviare all’Autorità Amministrativa e Giudiziaria  la decisione adottata, per richiedere il relativo riconoscimento.

Quindi, se la decisione è stata adottata in Italia e si vuole scontare la pena all’estero, l’Autorità Giudiziaria invia la documentazione alla corrispondente autorità estera. 

Viceversa, se la decisione è stata adottata all’estero e si vuole scontare la pena in Italia, l’Autorità Giudiziaria Estera invia la documentazione alla corrispondente autorità italiana.  Il Ministro della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, nonché della corrispondenza ufficiale ad esse relativa.

La Corte d’appello deve preliminarmente verificare a quale fattispecie astratta di reato, prevista dall’ordinamento interno, sia riconducibile il fatto giudicato dalla sentenza da eseguire, per poi accertare che la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza inflitta siano compatibili con quelle previste in Italia per reati similari.

Come avviene la trasmissione delle sentenze dall’estero in Italia?

La trasmissione in Italia delle sentenze emessa da altri Stati Membri avviene -come detto- attraverso il Ministro della giustizia.

Il riconoscimento avviene tramite la decisione emessa dalla Corte di Appello competente per territorio, ovvero, quella del distretto in cui la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento viene trasmesso all’Autorità Giudiziaria. Se la competenza non può essere determinata è competente la Corte di Appello di Roma.

Se invece una sentenza di condanna straniera deve essere eseguita in Italia nei confronti di più persone, e non è possibile determinare la competenza, è competente la Corte del distretto in cui hanno residenza, domicilio o dimora il maggior numero di condannati. E se neanche in tal modo si può determinare la competenza lo sarà comunque la Corte di Appello di Roma.

In caso di arresto del condannato la competenza appartiene alla Corte del distretto in cui è avvenuto l’arresto.

Come è disposta la trasmissione all’estero delle sentenze italiane?

Questo ed il successivo paragrafo, afferisce alla possibilità di scontare – in uno dei paesi membri dell’Unione europea – una pena subita in Italia.

In questi casi, la trasmissione all’estero è disposta dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo 665 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione delle pene detentive. 

La trasmissione all’estero è disposta dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

Quali sono le condizioni per la trasmissione all’estero della condanna?

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 161/2010 precisa che l’autorità giudiziaria competente dispone la trasmissione se non ricorre una causa di sospensione dell’esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a) l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza all’estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
  • b) il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna è punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;
  • c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;
  • d) la persona condannata non è sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un’altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell’autorità  giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l’esecuzione.

La trasmissione all’estero è disposta verso lo Stato membro dell’Unione Europea di cittadinanza in cui vive la persona condannata, o è disposta verso lo Stato membro dell’Unione Europea in cui quest’ultima sarà espulsa, ovvero verso lo Stato membro dell’Unione Europea che ha acconsentito alla trasmissione.

Prima di inoltrare la sentenza e il certificato l’Autorità competente dello Stato di emissione si può consultare l’autorità competente dello Stato di esecuzione; in alcuni casi la consultazione è obbligatoria.

Quali sono gli effetti in Italia della sentenza straniera?

Una volta riconosciuta dall’autorità giudiziaria italiana, la sentenza straniera è equiparata a tutta gli effetti a quella italiana.  Si applicano dunque tutte le disposizioni che regolano l’esecuzione della pena, nonché le cause di estinzione del reato (amnistia) o della pena (indulto e grazia). 

La pena espiata nello Stato di emissione è calcolata ai fini dell’esecuzione. 

Perché lo stato mi riconosce la possibilità di scontare una pena in Italia se ho commesso il reato all’estero?

La finalità della decisione quadro e del conseguente decreto legislativo è chiara: il trasferimento del detenuto (ovvero in generale la possibilità si scontare la pena nel paese di origine), mira al reinserimento sociale delle persone condannate avvicinandole al loro paese e ai loro affetti, evitando così le difficoltà derivanti dalle differenze culturali, linguistiche, sociali. 

È possibile essere arrestati prima che sia riconosciuta la sentenza di condanna nello stato estero?

L’articolo 15 del decreto legislativo n. 161 del 2010 prevede che nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona condannata, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio dello Stato e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, se l’autorità competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta. 

Quali sono le condizioni per poter procedere al riconoscimento della sentenza in Italia?

Al fine di procedere al riconoscimento della sentenza straniera in Italia, devono necessariamente ricorrere le condizioni previste all’articolo 10, lettere a), b) ed e):

  • la persona condannata ha la cittadinanza italiana; 
  • la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio dello Stato, ovvero deve essere espulsa verso l’Italia a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;
  • il fatto è  previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall’articolo 11.

In determinati casi, anche se la persona non ha la cittadinanza italiana, si può procedere al riconoscimento della sentenza straniera e si può scontare la pena in Italia.

Qual è la differenza con la Convenzione di Strasburgo?

Con la Convenzione di Strasburgo si parla invece di trasferimento delle persone detenute all’estero ma in paesi che non appartengono all’Unione Europea. Per l’applicazione della predetta convenzione, la persona che chiede il trasferimento deve essere detenuta e deve prestare il consenso al trasferimento.

Se vuoi approfondire la tematica relativa al trasferimento della persone detenuto in base a quanto sancito nella Convenzione di Strasburgo, clicca qui.

Per scontare la pena in Italia, in base al decreto legislativo n. 161 del 2010, invece, l’unico presupposto richiesto per il riconoscimento è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.

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