L’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario prevede delle limitazioni molto stringenti per la concessione delle misure alternative alla detenzione (detenzione domiciliare, affidamento in prova ai servizi sociali e semilibertà), o finanche per la concessione dei permessi premio, nel caso in cui una persona abbia subito una sentenza di condanna definitiva per uno dei reati previsti all’interno della norma.
Questi reati, la cui elencazione completa è riportata all’interno dei diversi commi dell’articolo 4 bis, vengono definiti “ostativi”, ovvero costituiscono un impedimento o una limitazione alla concessione dei benefici penitenziari.
Si tratta nella maggior parte dei casi di reati molto gravi, in relazione ai quali, presumendo una pericolosità sociale maggiore della persona che li ha commessi, sono stati previsti dalla Legge dei limiti più stringenti per la concessione delle misure alternative alla detenzione le quali, in determinate circostanze, potranno anche non essere concesse nonostante la buona condotta tenuta dalla persona nel corso della detenzione.
Devi in ogni caso sapere che, anche se sono previste delle limitazioni da parte della Legge, non sempre avere una condanna per un reato ostativo significa che devi trascorrere tutta la durata della pena in carcere. Per questa ragione, nel caso in cui tu abbia questo tipo di problema, è sempre opportuno rivolgersi immediatamente ad un avvocato esperto in casi di reato ostativo.
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Quali sono i reati “ostativi” previsti dall’art. 4 bis per i quali operano le maggiori preclusioni?
Come ti dicevo, l’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario prevede una serie molto numerosa di reati per i quali sono previste differenti preclusioni in relazione alla possibile concessione delle misure alternative alla detenzione o dei permessi premio.
Quello che devi sapere, infatti, è che non tutti i reati che si trovano all’interno di questo articolo ti impediscono in maniera assoluta di richiedere la concessione delle misure alternative alla detenzione, essendo previste delle preclusioni e delle limitazioni differenti a seconda del tipo di reato.
Ma procediamo con ordine, ed andiamo a vedere quali sono i reati previsti all’interno dell’articolo 4 bis per i quali operano le maggiori preclusioni alla concessione delle misure alternative alla detenzione:
1. Delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico;
2. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) anche straniera, scambio elettorale politico-mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/90), detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (articoli 73 e 80 del D.P.R. 309/90);
3. Omicidio, estorsione aggravata, rapina aggravata, furto in abitazione, sequestro di persona a scopo di estorsione;
4. Peculato, concussione, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
5. Riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone, acquisto o alienazione di schiavi, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione;
I reati riportati sopra sono solo alcuni di quelli previsti dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, ma sono anche quelli per i quali operano le maggiori preclusioni per la concessione dei benefici penitenziari dal momento che, le stesse, potranno essere richieste soltanto nel caso in cui sussistano determinati requisiti.
Quali sono i requisiti previsti dalla legge per richiedere le misure alternative alla detenzione per questi reati?
Come ti dicevo, avere riportato una condanna per i reati che ti ho indicato sopra non significa necessariamente che dovrai scontare l’intera condanna in carcere, dal momento che la Legge prevede la possibilità di richiedere le misure alternative alla detenzione in caso ricorrano determinate circostanze che ti elenco in maniera dettagliata in seguito:
– Per quanto riguarda i reati di criminalità organizzata
Le misure alternative alla detenzione, per questo tipo di reati, possono essere concesse nel caso in cui la persona che deve scontare la pena non abbia più collegamenti con la criminalità organizzata ed abbia collaborato con la giustizia o aiutato l’autorità giudiziaria a raccogliere rilevanti elementi di prova nel corso del procedimento (articolo 58 ter Ordinamento Penitenziario).
Alla condizione di chi collabora con la giustizia la Legge equipara anche la condizione della persona che non abbia più collegamenti con la criminalità organizzata ma che, tuttavia, sia impossibilitata a collaborare con la giustizia perché, ad esempio, ha partecipato in maniera soltanto minima alla vita dell’associazione a delinquere o anche nel caso in cui la persona non abbia la possibilità di portare nel procedimento elementi di prova nuovi o rilevanti perché, ad esempio, erano già stati scoperti tutti gli elementi di cui lo stesso era a conoscenza nel corso delle indagini.
Si tratta in questo caso della c.d. collaborazione impossibile, ovvero della condizione del soggetto per il quale risulta impossibile fornire alcun tipo di collaborazione utile alla giustizia, condizione questa che, tuttavia, permette finanche al detenuto per un reato ostativo, al pari di un qualsiasi altro collaboratore di giustizia, di poter richiedere la concessione dei benefici penitenziari senza tuttavia collaborare mai con la giustizia.
Chiaramente, per poter richiedere una misura alternativa alla detenzione, la condizione della collaborazione con la giustizia o della collaborazione impossibile o irrilevante dovrà essere riconosciuta come esistente dal Tribunale di Sorveglianza, il quale, pertanto, dovrà fare una valutazione sulla base della richiesta del detenuto che, chiaramente, dovrà fondarsi anche sugli elementi emersi nel corso del procedimento nei suoi confronti.
È di fondamentale importanza richiedere sin da subito l’esistenza di questa condizione con l’ausilio di un esperto avvocato reato ostativo dal momento che, nel caso in cui la richiesta fosse accolta dal Tribunale di Sorveglianza, anche una persona condannata per reati gravissimi, quali ad esempio quelli di criminalità organizzata, potrà ottenere la concessione dei benefici penitenziari.
– Nei delitti contro la Pubblica Amministrazione
Anche nel caso di gravi delitti commessi contro la Pubblica Amministrazione, così come ti ho anticipato, sarà possibile richiedere la concessione delle misure alternative alla detenzione dimostrando che la persona condannata, ad esempio, abbia collaborato con la giustizia per fermare o limitare l’attività delittuosa, ovvero abbia collaborato al fine di aiutare l’autorità giudiziaria nella ricerca o nell’individuazione degli altri responsabili, nonché al fine di ottenere il sequestro delle somme o di altre utilità che sono state ottenute attraverso il reato commesso ai danni della Pubblica Amministrazione.
– Nei delitti contro la sfera sessuale
Per questo tipo di delitto le considerazioni da fare saranno necessariamente diverse dal momento che, in alcuni casi, le preclusioni rispetto alla concessione delle misure alternative alla detenzione non saranno assolute, essendo semmai previste delle limitazioni derivanti dal tipo di reato per il quale è stata applicata la condanna.
Nel caso dei delitti di violenza sessuale, di deformazione dell’aspetto di una persona mediante lesioni permanenti al viso, del delitto di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, degli atti sessuali con minorenne, della corruzione di minorenne, della violenza sessuale di gruppo ed adescamento di minorenni, i benefici penitenziari potranno essere concessi soltanto dopo che la persona sia stata sottoposta per almeno un anno ad un’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente all’interno del carcere da esperti.
Questo significa che, una volta trascorso il primo anno di detenzione ed ottenuto dei buoni risultati di osservazione scientifica della personalità la persona condannata per questo tipo di reati potrà comunque richiedere i benefici penitenziari e trascorrere all’esterno del carcere la successiva parte di pena.
Cosa fare in caso di condanna per più reati, di cui solo alcuni rientrano tra quelli ostativi?
Se sei stato condannato per più reati, di cui solo alcuni rientrano nell’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, la prima cosa che dovrai fare è quella di richiedere al Tribunale di Sorveglianza o al Magistrato di Sorveglianza di procedere allo scioglimento del cumulo, ovvero di procedere alla divisione della condanna che hai avuto per i reati ostativi da quella che hai avuto per reati che non rientrano nell’articolo 4 bis.
Si tratta di un momento fondamentale, poiché una volta scontata la condanna per il reato ostativo non ci saranno più preclusioni per la richiesta dei benefici penitenziari e pertanto potrai richiedere liberamente la concessione di una misura alternativa alla detenzione.
Ricorda sempre che, quando ti viene applicato un cumulo di pena, sarà sempre considerato scontato prima il reato “ostativo”, pertanto, nel caso in cui tu abbia già scontato la pena per il reato ostativo, attraverso l’aiuto di un avvocato dovrai procedere immediatamente a fare la richiesta di scioglimento del cumulo al fine di poter richiedere un beneficio penitenziario.
La condanna per un reato tentato rientrante tra quelli previsti dall’art.4 bis impedisce la richiesta dei benefici penitenziari?
La risposta a questo tipo di interrogativo è semplicemente NO!
Nel caso in cui tu sia stato condannato per un delitto tentato, anche se lo stesso rientra tra quelli previsti dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, non operano le preclusioni previste dalla Legge, essendo il delitto tentato considerato come una fattispecie di reato autonoma e del tutto differente rispetto al reato consumato rientrante tra quelli previsti dall’articolo 4 bis.
Pertanto, nel caso in cui tu sia condannato per un delitto grave, che tuttavia non si è mai consumato, restando solo un tentativo di reato, potrai sempre richiedere la concessione dei benefici penitenziari senza essere sottoposto alle preclusioni previste dall’articolo 4 bis.
Considerazioni conclusive
Come avrai compreso la richiesta dell’applicazione dei benefici penitenziari è una materia molto complessa, che richiede sempre delle competenze specifiche dell’avvocato. È per questi sempre consigliabile, se ti viene applicata una sentenza di condanna, rivolgerti sin dal primo momento della detenzione ad un avvocato competente in materia di reato ostativo.
Quello che devi comprendere, infatti, è che, anche in caso di condanna per un reato grave non sempre il carcere è l’unica soluzione possibile, prevedendo la Legge diverse strade alternative che possono essere sempre percorse.
Chiaramente in questi casi la tempestività, la precisione e la completezza delle istanze da presentare al Tribunale di Sorveglianza sono fondamentali dal momento che possono avere un rilievo molto importante per far ottenere un beneficio penitenziario ad una persona detenuta, permettendole di uscire dal carcere prima e di cominciare un percorso di recupero sociale all’esterno del carcere.