Avvocato Penalista H24 nell’articolo che segue chiarirà in quali casi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) adotta le misure provvisorie.
Hai proposto un ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e temi di subire un grave ed irreversibile pregiudizio? Vuoi saperne di più sulle misure provvisorie adottate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo? Se la tua risposta è affermativa, allora ti consiglio di leggere questo articolo.
Se vuoi proporre ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e vuoi chiedere anche l’adozione di una misura provvisoria, puoi chiedere assistenza legale ad Avvocato Penalista H24 che ha già presentato ricorsi dinanzi alla Corte EDU per violazioni dei diritti dell’Uomo (violazione del diritto di famiglia ed art. 8 CEDU).
Indice dei contenuti
Cosa sono le misure provvisorie adottate dalla Corte EDU?
Le misure provvisorie CEDU. Cosa sono?
Quando la Corte ha ricevuto un ricorso, nell’attesa che si pronunci sul caso, può chiedere allo Stato di adottare delle misure provvisorie. Si tratta di provvedimenti con carattere vincolante per lo Stato interessato che sarà tenuto a fare quanto richiesto dalla Corte Edu, per evitare che nel frattempo si verifichi un grave ed irreversibile danno per il ricorrente.
Il contenuto delle misure provvisorie
Nella gran parte dei casi la Corte chiede allo Stato di astenersi dal compiere qualcosa. Ad, esempio nel caso di estradizione, la Corte può chiedere allo Stato di astenersi dal procedere all’estradizione qualora la persona nel Paese di origine rischi la morte o la tortura. Le misure provvisorie sono previste all’art. 39 del regolamento della Corte Edu.
Quando vengono disposte le misure provvisorie CEDU?
Le misure provvisorie vengono accordate dalla Corte in presenza di condizioni ben precise, laddove rischiano di verificarsi delle gravi violazioni della Convenzione.
La Corte indicherà a uno Stato membro le misure provvisorie soltanto quando, dopo aver esaminato tutte le informazioni rilevanti, consideri che il ricorrente sia esposto ad un rischio reale di un danno grave e irreversibile in assenza delle misure in questione.
Come presentare la richiesta di applicazione delle misure provvisorie?
Requisiti sostanziali della domanda
Tutte le richieste presentate alla Corte devono essere motivate. Il ricorrente deve, in particolare, specificare in maniera dettagliata gli elementi su cui si basano i suoi timori, la natura dei presunti rischi e le misure della Convezione presumibilmente violate.
Un semplice rinvio a enunciazioni contenute in un altro documento o alla procedura interna non è sufficiente. È essenziale che le richieste siano sempre accompagnate da tutti i necessari documenti a supporto, in particolare dalle decisioni delle giurisdizioni interne così come da tutti gli altri documenti atti a corroborare le dichiarazioni del ricorrente.
Nei casi di estradizione o espulsione, la data e l’ora della prevista attuazione del provvedimento devono essere riportate insieme all’indirizzo o al luogo di detenzione del ricorrente e al suo numero di dossier ufficiale.
Qualsiasi cambiamento (data e ora dell’espulsione, indirizzo) deve essere prontamente comunicato alla Corte.
Requisiti formali della domanda
Le richieste di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte EDU devono essere inviate via fax o per posta. La Corte non prenderà in esame richieste ricevute per posta elettronica.
Bisogna presentare le richieste, laddove possibile, in una delle lingue ufficiali degli Stati contraenti.
Tutte le domande devono riportare la seguente dicitura, in grassetto sulla prima pagina del documento:
“Article 39 – Urgent”
Persona da contattare (nome e contatti): …
[In casi di espulsione o di estradizione]
Data e ora del trasferimento e destinazione: ...
Quando si può richiedere una misura provvisoria?
Misure interne a effetto sospensivo
La Corte non è un’istanza d’appello per le decisioni dei tribunali nazionali. In casi di estradizione o espulsione, prima di presentare alla Corte una richiesta di misura provvisoria, i ricorrenti devono aver esperito tutte le vie di ricorso interne in grado di portare alla sospensione della misura di allontanamento.
Nel caso in cui il ricorrente possa ancora esercitare un ricorso interno ad effetto sospensivo, la Corte non applicherà l’Articolo 39 per impedire l’attuazione della misura di allontanamento.
Presentazione della richiesta in tempo utile
La richiesta di misura provvisoria deve essere inviata immediatamente dopo che la decisione definitiva interna è stata emanata, al fine di permettere alla Corte e alla sua Cancelleria di avere tempo sufficiente per esaminare la questione.
Qualora la decisione interna sia imminente e sussista il rischio di una sua attuazione immediata, soprattutto in casi di espulsione ed estradizione, i ricorrenti e i loro rappresentanti legali devono presentare la richiesta di misura provvisoria senza attendere tale decisione, indicando chiaramente la data in cui questa sarà presa e che la richiesta è subordinata al carattere negativo della decisione interna.
Azioni successive alla richiesta di misura provvisoria
Una volta introdotta la domanda di misure provvisorie, il ricorrente o il suo rappresentante sono invitati a seguirne il trattamento. In particolare, è fondamentale informare immediatamente la Corte di una qualsiasi modifica amministrativa dello statuto del ricorrente (ad esempio, ottenimento di un permesso di soggiorno o rientro nel paese d’origine).
I ricorrenti che presentino richiesta di misura provvisoria ai sensi dell’Articolo 39 del Regolamento devono assicurarsi di rispondere alla corrispondenza della Cancelleria della Corte. In particolare, qualora la richiesta di misura provvisoria sia stata rigettata, i ricorrenti devono comunicare alla Corte se desiderano proseguire il ricorso. Qualora la misura provvisoria sia stata applicata, i ricorrenti devono aggiornare la Corte regolarmente e tempestivamente sullo stato di avanzamento dei procedimenti interni. In caso di inadempienza, il ricorso potrà essere radiato dal ruolo.
Come contattare la Corte EDU?
Riferimenti/contatti utili
La Corte ha istituito un numero di fax speciale riservato all’invio delle domande di misure provvisorie:
+33 (0)3 88 41 39 00
+33 (0)3 90 21 43 50
Orario di ricezione di fax e corrispondenza
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Di norma, le domande inviate dopo le ore 16.00 non potranno essere prese in considerazione il giorno stesso (giorni festivi).
Le domande dovranno essere formulate nella maniera più completa e concisa possibile. Tuttavia, per i fax superiori a 10 pagine, se ne raccomanda l’invio scaglionato al fine di garantire le migliori condizioni di ricezione e di trattamento.
Perché rivolgersi ad un avvocato competente per le misure provvisorie CEDU in caso di estradizione?
Potrebbe accadere che nel mentre la Corte prenda in esame il ricorso presentato, il ricorrente abbia già subito gravi pregiudizi e irreversibili violazioni dei diritti umani. Ad esempio nel caso in cui il ricorso riguarda una persona da estradare, potrebbe accadere che la decisione della Corte Edu intervenga quando l’estradando sia stato già allontanato ed i suoi diritti siano stati gravemente compromessi.
Ebbene, in tali casi è consigliabile farsi assistere da avvocati esperti nell’istanza di misura provvisoria Cedu estradizione.
Avvocato Penalista H24 ha affrontato diversi casi di estradizione (leggi qui), oltre ad essersi occupato di ricorsi dinanzi alla Corte EDU. Pertanto, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che ti aiuterà nella redazione dell’istanza per le misure provvisorie estradizione.