Oltraggio ad un pubblico ufficiale. Cosa si rischia e come fare per essere assolti

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Oltraggio ad un pubblico ufficiale. Cosa si rischia e come fare per essere assolti

Quante volte ti sarà capitato di esserti indispettito e di aver reagito con parole offensive all’alt dei carabinieri, alla verifica del biglietto da parte del controllore nel treno, o nel momento in cui il vigile ti applica una sanzione che ritenevi essere ingiusta? 

Sicuramente non a tutti capita di essere impassibili in questi casi e, appunto, può succedere che si abbia una reazione poco consona al momento, ed insolente nei confronti del pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio. 

Bene, devi sapere che, in questi casi, una parola di troppo potrebbe costarti molto cara e che, al ricorrere di determinate circostanze, potresti anche essere condannato ad una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione!

Se pensi di trovarti in una situazione  analoga a quella che ti ho appena descritto e vuoi sapere quando si configura il reato di “oltraggio a pubblico ufficiale”, disciplinato dall’articolo 341 bis del codice penale, ti consiglio di leggere attentamente questo articolo nel quale avvocato oltraggio pubblico ufficiale ti spiega nel dettaglio cosa fare in questi casi e come fare ad evitare la condanna nel procedimento penale.

Se vuoi immediatamente una consulenza legale, non esitare a contattarci, un avvocato specializzato in oltraggio a pubblico ufficiale sarà pronto a fornire tutte le risposte di cui necessiti attraverso una consulenza on line h24.

Oltraggio a pubblico ufficiale. Cosa prevede la Legge?

Mettiamo il caso che vieni fermato dalle Forze dell’ordine per un controllo di routine e tu, anziché collaborare e mostrare patente e libretto, come da loro richiesto, aggravi la situazione con delle ingiurie dirette ed esplicite nei loro confronti.

Cosa succede in questo caso? 

Come ti dicevo in precedenza, quando un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni ti sottopone, ad esempio, ad un controllo, nel caso in cui tu decida di reagire a questo controllo, rivolgendoti al Pubblico Ufficiale con parole ed epiteti offensivi, potresti andare incontro alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni. 

Questo accade perché si tratta di un vero e proprio reato, previsto dal Codice penale, all’articolo 341 bis, il quale espressamente prevede che: 

chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con reclusione da sei mesi a tre anni”. 

Devi sapere, inoltre, che la pena può essere aumentata nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione al Pubblico Ufficiale di un fatto determinato ma che, qualora venga provata la verità del fatto attribuito allo stesso, l’autore dell’offesa non potrà essere punito.

Chi è un pubblico ufficiale?

La definizione di pubblico ufficiale si ricava dallo stesso Codice penale, all’art. 357, nella parte in cui afferma che per pubblico ufficiale deve intendersi chiunque eserciti una pubblica funzione che possa avere natura legislativa, giudiziaria o amministrativa e dunque, ad esempio: i magistrati, la polizia, i vigili urbani, un controllore in una stazione, i segretari comunali, i medici nell’espletamento di una pubblica funzione, i notai e così via.

L’oltraggio ad un pubblico ufficiale è sempre considerato reato?

Non sempre offendere l’onore o il decoro di un pubblico ufficiale viene considerato reato, e questo anche nell’ipotesi in cui davvero utilizzi delle parole offensive contro lo stesso.

Mettiamo ad esempio che un carabiniere, da solo, ti sottoponga ad un controllo con annessa perquisizione nella tua proprietà privata senza che, tuttavia, a detto controllo siano presenti altre persone. 

Anche in questo caso, tornando all’esempio di prima, ti indispettisci vedendolo rovistare tra i tuoi oggetti personali e, non riuscendoti a trattenere, inveisci contro di lui. 

Bene, in questi casi non potrà esserti contestato il reato di oltraggio al pubblico ufficiale, ma sicuramente i tuoi comportamenti potrebbero avere rilevanza da un punto di vista civilistico, potendo comunque essere sottoposto ad una richiesta di risarcimento dei danni da parte del Carabiniere.

Ti starai chiedendo come è possibile che, essendo comunque egli un pubblico ufficiale, ed avendolo tu comunque offeso, non possa subire una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 

Ebbene, devi sapere che in realtà il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, non è uno di quei reati che scatta in automatico dal momento in cui vengono esternate delle  parole o dei gesti offensivi nei confronti di un pubblico ufficiale. 

Infatti, per aversi tale reato, devono sussistere necessariamente delle circostanze di luogo e di tempo, tassativamente riportate nell’articolo 341 bis del codice penale, in assenza delle quali, invece, non potrà parlarsi di oltraggio, bensì di semplice ingiuria, condotta questa che non ha più alcun tipo di rilevanza penale.

 Quali sono le condotte che integrano il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?

Vediamo quindi insieme quali sono le condotte che possono far ritenere integrato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale:

a) Le parole o i gesti devono essere offensivi ed avvenire in luogo pubblico. 

Deve trattarsi, dunque, di una parola o di un gesto che, oltre ad offendere la reputazione personale del pubblico ufficiale, deve finire per offendere anche la reputazione dell’intera Pubblica Amministrazione. 

La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito infatti che: “ai fini dell’integrazione del delitto risulta necessario che le parole siano offensive non solo dell’apprezzamento che ha di sé il pubblico ufficiale nella sua dimensione personale, ma anche nel contesto sociale in cui esplicano le sue funzioni”. (Cass. Pen. sent. n.30136/2021)

Ma, come ti dicevo prima, l’articolo 341 bis del codice penale prescrive un altro aspetto fondamentale affinché possa essere ritenuto configurato tale reato, e cioè che tali atteggiamenti si consumino in luogo pubblico o aperto al pubblico (come ad esempio una piazza, una stazione ferroviaria ecc.) in quanto, qualora le parole offensive non siano state esternate in luogo accessibile a chiunque, e formulate in un luogo privato, come ad esempio in un’abitazione privata, non potrà parlarsi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Nel caso in cui, ad esempio, dovessi insultare un poliziotto nel corso di una perquisizione mentre siete da soli, a casa, non commetterai alcun reato!

b) La presenza di più persone.

Altro elemento che dà luogo al reato di oltraggio a pubblico ufficiale è che la frase oltraggiosa venga pronunciata in presenza di più persone, trattandosi in questo caso di un vero e proprio elemento costitutivo del reato. 

Devi sapere, infatti, che non è necessario che l’offesa avvenga in un luogo affollato, essendo sufficiente che le persone lì presenti abbiano anche percepito ed assistito alle offese all’onore ed al decoro del pubblico ufficiale durante l’esercizio delle sue funzioni. 

La disposizione in esame, tuttavia, non richiede esplicitamente che le “più persone” innanzi alle quali è stata posta in essere la condotta oltraggiosa debbano essere civili, integrandosi infatti il reato anche laddove tra le persone presenti vi siano altri pubblici ufficiali. 

Per meglio comprendere cosa si intende con tale espressione, è bene sottolineare che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30136/2021, ha chiarito che il discredito alla Pubblica Amministrazione deve avvenire in presenza di chi, in quel dato momento, si trovi sul posto, ma non sia tenuto allo svolgimento delle funzioni d’ufficio che hanno “scatenato” la reazione offensiva da parte dell’agente.

Dunque, semplificando estremamente detto concetto, per aversi reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale è necessario che le offese avvengano in presenza di più persone, le quali potranno essere anche altri pubblici ufficiali lì presenti, destinatari delle stesse parole oltraggiose pur essendo, tuttavia, estranei al compimento dell’atto d’ufficio che ha dato luogo a tale reazione oltraggiosa. 

Se, ad esempio, inveisci con parole offensive contro il carabiniere che ti sta perquisendo e sono presenti anche altri carabinieri, sarai accusato di aver commesso reato di oltraggio in danno di tutti poiché, ad essere destinatario delle tue ingiurie non  saranno anche tutti gli altri carabinieri. 

Al contrario, invece, il reato di oltraggio non può ritenersi consumato allorquando l’espressione offensiva sia rivolta alla pluralità di pubblici ufficiali lì presenti intenti alla redazione di un atto d’ufficio e nell’esercizio delle loro funzioni in quanto, in tal caso, tutti i pubblici ufficiali sarebbero diretti destinatari delle offese e, per tale motivo, non potrebbero più considerarsi “persone presenti” alla tua condotta criminosa.

c) Momento in cui si ha la condotta oltraggiosa.

Si tratta di un altro elemento fondamentale per ritenere configurato il reato di oltraggio, poiché non è detto che da un insulto ad un pubblico ufficiale debba sempre e comunque derivare una tua condanna.

Provo a spiegarti meglio con un esempio: se offendi un poliziotto che non è in servizio, non starai di sicuro commettendo il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, potendosi semmai parlare di una semplice ingiuria sanzionabile, come detto prima, in sede civile.

Situazione opposta, invece, si verifica nel momento in cui quel poliziotto sta svolgendo la propria attività e magari ti sta sottoponendo ad un controllo perché non ti sei fermato all’alt. 

Dunque, atteso che l’offesa deve riguardare congiuntamente l’onore ed il prestigio, nonché deve  essere in grado di turbare il regolare funzionamento dell’attività del Pubblico Ufficiale, è necessario per il configurarsi del reato che la stessa sia esternata mentre il pubblico ufficiale è in servizio e sta compiendo un atto del suo ufficio, poiché solo in tali condizioni può realizzarsi il danno alla considerazione sociale ed all’autorevolezza della Pubblica Amministrazione.

Cosa si rischia con questo reato?

Come ti dicevo in precedenza, il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale si inserisce nel Codice penale nell’ambito dei delitti commessi dai privati contro la Pubblica Amministrazione ed infatti, l’articolo 341 bis del codice penale, è stato introdotto proprio al fine di tutelare l’onore, il prestigio ed il rispetto della Pubblica Amministrazione e non, sicuramente, la persona del pubblico ufficiale in sé, altrimenti sarebbe stata sufficiente l’accusa di ingiuria. 

Dunque, qualora dovessi avere una reazione offensiva nei confronti di un vigile, un medico, un poliziotto e, sempreché ricorrano le circostanze che ti ho detto in precedenza, potrai trovarti a dover affrontare un processo penale nel quale ti potrebbe essere applicata la pena della reclusione dai sei mesi ai tre anni. 

Tuttavia, il secondo comma dell’articolo 341 bis del codice penale prevede come specifica circostanza aggravante del reato che, qualora l’offesa riguardi l’attribuzione di un fatto specifico, la pena sarà aumentata. 

Se, ad esempio, insulti il poliziotto che ti sta perquisendo, additandolo di star abusando della sua posizione, tale insulto potrebbe costituire un’aggravante al reato di oltraggio a pubblico ufficiale e, per tale motivo, la pena a cui potresti andare incontro potrebbe essere addirittura aumentata. 

Ma attenzione però, come ti dirò a breve, offendere l’onore ed il decoro di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni non significa che dovrai essere necessariamente condannato per questo reato, essendoci infatti dei casi di esclusione ed estinzione del reato indicati espressamente dall’articolo 341 bis c.p. 

Vediamo assieme quali sono.

Quando non si è puniti nel caso di oltraggio a pubblico ufficiale?

Hai appena visto quali sono le circostanze che devono sussistere necessariamente affinché da una tua reazione offensiva, possa parlarsi di reato di oltraggio a pubblico ufficiale e, in assenza delle quali, la stessa reazione insolente assume un peso diverso, come nel caso di ingiuria, sanabile con un mero risarcimento dei danni a favore della persona offesa in sede civile.

Tuttavia, come ti anticipavo poc’anzi, l’articolo 341 bis del codice penale pone al comma 2, una clausola di non punibilità della condotta allorquando: se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile”.

Cosa significa nel dettaglio? 

Significa che a tuo favore viene posta una causa di esclusione dal reato qualora venga dimostrata la verità del fatto attribuito (ad esempio, si prova in concreto che il vigile incassava i soldi delle multe, così come risultava dalle tue accuse); in questo caso, come ti dicevo prima, non potrai essere sottoposto ad alcuna condanna.

Causa di estinzione del reato,esclusione dal reato di oltraggio a pubblico ufficiale

L’articolo 341 bis c.p. prevede espressamente, oltre ad una causa di non punibilità che si realizza solo con la prova della sussistenza reale ed effettiva del fatto attribuito al pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, anche una causa di estinzione del reato al ricorrere della quale non potrai essere condannato. 

L’articolo, infatti, stabilisce che: 

ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti della Pubblica Amministrazione di appartenenza, il reato è estinto“.

Ebbene, come avrai capito, nel caso in cui tu proceda a risarcire il danno sia nei confronti del pubblico ufficiale, che nei confronti della Pubblica Amministrazione alla quale esso appartiene, non potrai essere condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, dovendosi considerare il reato estinto.

Sul punto, tuttavia, bisogna chiarire che il pagamento può consistere anche nel versamento di una cifra simbolica, qualora la tua situazione economica non ti permetta di procedere al risarcimento effettivo del danno cagionato. 

Quanto detto, infatti, trova finanche conferma nella sentenza n. 1648/2018 del tribunale di Agrigento in cui una persona, accusata di oltraggio verso un Carabiniere in servizio, decideva di versare spontaneamente a titolo di risarcimento danni ai Carabinieri, mediante bonifico bancario, poi portato in giudizio come prova dal suo difensore, un importo complessivo di soli 30 euro, seguito da una lettera di scuse!

Con tale sentenza il giudice ha stabilito che una riparazione integrale del danno può derivare anche da un risarcimento simbolico, in virtù della situazione di indigenza in cui versa l’autore del reato, purché tuttavia vi sia una condotta riparatoria di ordine morale e dunque di pentimento spontaneo per la condotta oltraggiosa tenuta

Le motivazioni di tale sentenza, infatti, chiariscono perfettamente che, qualora l’estinzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale fosse circoscritta alle sole ipotesi di risarcimento integrale del danno e, dunque, non simbolico, come nel caso di specie, vi sarebbe una discriminazione tra gli imputati “abbienti” e quelli “meno abbienti”, in netta contraddizione con il principio di uguaglianza previsto all’art. 3 della Costituzione.

Quindi, da quanto detto, ti sarà chiaro che l’articolo 341 bic. del codice penale prevede a tuo favore una speciale modalità di estinzione del reato, attraverso il risarcimento del danno prima del giudizio, ma non necessariamente con l’esborso di una somma esosa la quale, appunto, può essere anche meramente simbolica nel caso in cui ti trovi in una situazione economica disagiata.

Tale riparazione farà venire meno l’interesse dello Stato alla punizione della tua condotta oltraggiosa e pertanto non potrai essere condannato.

Oltraggio a pubblico ufficiale e speciale tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale.

Devi sapere, infine, che in caso di oltraggio a pubblico ufficiale, anche nel caso in cui l’offesa sia particolarmente lieve, non potrà essere applicata nei tuoi confronti la causa di esclusione della punibilità prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.

Infatti, l’articolo 131 bis del codice penale esclude la punibilità di alcuni reati, la cui pena edittale detentiva non è superiore, nel massimo, a cinque anni, allorquando si tratti di un’offesa particolarmente tenue o lieve, tenendo sempre conto delle effettive modalità del fatto commesso e dell’entità del danno o pericolo conseguente oltre, ovviamente, alla non abitualità del comportamento.

Dunque, l’esclusione della pena per l’imputato è prevista per quei comportamenti che, sebbene integrino un reato, siano però frutto di una condotta occasionale, non abituale, ma, soprattutto qualora tali comportamenti siano caratterizzati da un grado di offensività particolarmente tenue.

Nel caso del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, tuttavia, anche nel caso in cui detta condotta dovesse essere ritenuta particolarmente lieve e poco lesiva dell’onore o del decoro del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, non potrà trovare applicazione la causa di esclusione della punibilità prevista dall’articolo 131 bis del codice penale, essendo questa stessa norma ad escludere la possibilità che possa trovare applicazione la causa di esclusione della punibilità nel caso di contestazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. 

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