Principio della doppia punibilità in tema di MAE

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Principio della doppia punibilità in tema di MAE

Con la sentenza n. 21336/2021 del 26.05.2021 (depositata il 28.05.2021) la Sezione VIa della Suprema Corte di cassazione ha emesso un’importante decisione sul tema del principio della doppia punibilità nell’ambito del mandato di arresto europeo previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 69 del 2005.

Secondo l’articolo di legge, per poter attivare la procedura del Mandato di Arresto Europeo e quindi esserci la consegna della persona all’interno dello Stato richiedente, occorre necessariamente che la condotta posta in essere dalla persona colpita dal MAE sia prevista come reato in entrambi gli Stati.

Questo si chiama appunto il principio della doppia punibilità e, nel caso in cui la condotta non sia prevista come reato in tutti e due gli Stati (quello dove viene emesso il MAE -Stato richiedente – e quello in cui la persona si trova -Stato richiesto-) la consegna della persona – eventualmente arrestata – non può essere disposta.

Nel caso riportato nella sentenza della Suprema Corte di cassazione sopra richiamata, alla persona arrestata veniva contestato il delitto di contrabbando e, proprio in base al principio della doppia punibilità, l’avvocato è riuscito a risolvere il caso per il suo assistito. 

Perché non è stata disposta la consegna della persona arrestata? Leggi la sentenza di cui si riporta il testo integrale.

RITENUTO IN FATTO 

1. Attraverso i propri difensori, M. B. impugna la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 aprile scorso, che ne ha disposto la consegna alla Repubblica federale di Germania, in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso a fini processuali dall’Amtsgericht di Stoccarda il 7 gennaio precedente, per i reati di concorso in contrabbando su base commerciale e favoreggiamento personale, previsti e puniti dagli artt. 370 e 373 del codice tributario nonché 14, 25, 27 e 53 del codice penale vigenti in quello Stato. 

2. Il ricorso rassegna due doglianze. 

2.1. La prima consiste nella violazione dell’art. 7, legge n. 69 del 2005, per insussistenza del requisito della doppia punibilità delle condotte per cui si procede. 

La Corte di appello, infatti, ha individuato le corrispondenti fattispecie di reato dell’ordinamento italiano in quelle previste dagli artt. 292 e 294, d.P.R. n. 43 del 1973, Testo unico della legge doganale. 

Tali fattispecie, tuttavia, in quanto originariamente punite con la sola pena pecuniaria, non sono più previste come reato, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016. 

2.2. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 16 e 18-bis della citata legge n. 69, in quanto, essendosi una parte della condotta svolta sul territorio italiano, non sarebbe stata esclusa la ricorrenza dei presupposti del possibile rifiuto facoltativo di consegna, senza che la Corte di appello abbia esercitato, su tale aspetto, i suoi doverosi poteri d’integrazione istruttoria. 

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso. 

4. Hanno depositato memoria e conclusioni scritte i difensori del ricorrente, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata e rilevando, con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, l’esistenza di indagini da parte dell’autorità giudiziaria italiana, e quindi l’interesse dello Stato ad affermare la propria giurisdizione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. E’ fondato il primo motivo di ricorso. 

Le condotte illecite in relazione alle quali è stato emesso il mandato d’arresto non sono previste come reato dall’ordinamento giuridico dello Stato. 

La stessa sentenza impugnata ha individuato, quali fattispecie astratte corrispondenti a quelle dell’ordinamento tedesco che si assumono violate, quelle di cui agli artt. 292 e 294, d.P.R. n. 43 del 1973, che sanzionano il contrabbando di merci diverse da quelle specificamente indicate nei precedenti artt. 282 ss. e per quantitativi imprecisati. 

Tali condotte, tuttavia, in quanto punite con la sola pena pecuniaria e non espressamente escluse dalla relativa previsione normativa, sono state depenalizzate dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016. Manca, pertanto, in relazione ad esse, il requisito della doppia punibilità, presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, secondo quanto previsto dall’art. 7, legge n. 69 del 2005, pur nella formulazione modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. 

La novella, infatti, alla regola generale per cui l’Italia dà esecuzione al mandato d’arresto europeo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, si è limitata ad aggiungere l’inciso «indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato» (comma 1), tenendo fermo, nel comma successivo, dedicato esplicitamente ai reati in materia di fiscale, doganale e valutaria, il principio secondo cui non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte, né che contenga lo stesso tipo di disciplina in tale materia, rispetto allo Stato membro di emissione. 

In tal modo, non può ritenersi che il recente intervento normativo abbia innovato la sedimentata giurisprudenza di legittimità, formatasi già nella materia estradizionale e sostanzialmente richiamata in tema di nn.a.e., secondo cui, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, non è richiesto che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è comunque necessario, oltre che sufficiente, che la concreta fattispecie sia punibile come reato da entrambi gli ordinamenti, non rilevando, invece, l’eventuale diversità del titolo, degli elementi richiesti per la configurazione del reato, oltre che del trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, Stoimenovsky, Rv. 235947; Sez. 6, n. 24771 del 18/6/2007, Porta, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 4538 del 01/02/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 19406 del 17/05/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017, Bernard, Rv. 269918; Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Majkowska, Rv. 270405). 

Ne consegue che, con specifico riferimento alla materia fiscale e valutaria, mentre non rilevano la denominazione del tributo o l’eventuale previsione normativa di soglie di rilevanza penale della condotta o di condizioni di punibilità, è decisivo il nucleo essenziale della fattispecie, che ne racchiude il disvalore: ovvero, nello specifico, l’inosservanza delle imposizioni doganali per qualsiasi tipo di merce ed anche per quantitativi imprecisati, che, invece, per il legislatore italiano, non merita una sanzione penale ma soltanto di tipo amministrativo. 

2. La fondatezza del primo motivo rende irrilevante il secondo, sicché non v’è ragione di soffermarsi su di esso. 

3. Il rifiuto della consegna comporta la perdita di efficacia della misura cautelare ad essa strumentale, in atto nei confronti del ricorrente, del quale dev’essere perciò disposta l’immediata liberazione, laddove non sussistano altri titoli di custodia. 

P.Q.M. 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non sussistendo i presupposti per la consegna e, per l’effetto, dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto, disponendo la immediata liberazione di B. M. se non detenuto per altro titolo. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005, e per le comunicazioni al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626, cod. proc. pen. Così deciso il 26 maggio 2021.

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