Avvocato Penalista H24 – studio legale di diritto internazionale – analizzerà nel seguente articolo la sentenza n. 12706 del 2020 pronunciata dalla I sezione della Corte di Cassazione sulla possibilità di concedere la liberazione anticipata prevista dall’ordinamento italiano per i periodi di detenzione espiati nella Repubblica Dominicana a seguito di trasferimento del detenuto, cittadino italiano, nel nostro Stato ove completerà l’espiazione della pena.
Ti interessa sapere se puoi chiedere la liberazione anticipata per una pena inflitta con una sentenza straniera? Vuoi sapere se il trasferimento di un detenuto la cui pena è stata inflitta nella Repubblica Dominicana consente di chiedere la liberazione anticipata? Se la tua risposta è sì, allora leggi questo articolo.
Se sei stato condannato all’estero ad una pena detentiva e hai già espiato parte della pena in quel Paese ma successivamente hai ottenuto il trasferimento in Italia e vuoi chiedere la liberazione anticipata per il periodo di detenzione già espiato, puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che ha esperienza in materia di esecuzione pena e di trasferimento detenuto pena Repubblica Dominicana.
Indice dei contenuti
1. La pena espiata nella Repubblica Dominicana dal detenuto trasferito in Italia, può essere valutata ai fini della concessione della liberazione anticipata?
1.1 L’oggetto del ricorso
Tale quesito è stato affrontato e risolto dalla Prima sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12706/2020 dinanzi alla quale era stato presentato ricorso contro la decisione del Magistrato di Sorveglianza di Avellino che aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata proposta dal detenuto per i periodi di pena espiati nella Repubblica Dominicana prima del trasferimento in Italia, ove proseguiva poi l’esecuzione della stessa pena comminata nella Repubblica Dominicana.
1.2 La liberazione anticipata. Che cos’è?
È un beneficio, disciplinato dall’articolo 54 dell’Ordinamento Penitenziario (legge n. 354 del 1975) che prevede lo sconto di pena di 45 giorni per ogni semestre e può essere concesso dal giudice ai detenuti che tengono una buona condotta e che partecipano ai progetti di rieducazione.
2. Quali sono i principi dell’ordinamento italiano che si applicano nel caso di trasferimento del detenuto da uno stato estero che chiede il riconoscimento del periodo di detenzione già espiato all’estero?
La I sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12706/2020 ha analizzato quali sono i principi che si applicano in materia di esecuzione della pena nei rapporti tra Stato di condanna e Stato di esecuzione della pena.
2.1 La costituzione
Il riconoscimento della liberazione anticipata per la pena scontata all’estero risponde ai principi costituzionali di cui all’articolo 27 della Costituzione che presiedono l’esecuzione della pena e per i quali l’esecuzione della pena deve essere funzionale alla rieducazione del detenuto.
2.2 L’ordinamento penitenziario
L’articolo 54 dell’Ordinamento Penitenziario – che disciplina la liberazione anticipata – non contiene distinzioni di natura territoriale ma si riferisce solamente ai semestri di pena scontati a prescindere dal luogo in cui la detenzione sia stata sofferta.
2.3 Il codice di procedura penale
La disciplina dettata dal codice di procedura penale riguardante il rapporto tra Stati esteri non facenti parte all’Unione Europea ha natura residuale e si applica solo in assenza di convenzioni internazionali o di diritto generale.
- L’articolo 735 codice procedura penale stabilisce che una volta operato il riconoscimento della sentenza straniera occorre modulare le prescrizioni inerenti la libertà vigilata in modo che le stesse prescrizioni non siano più gravi rispetto a quelle disposte nel provvedimento straniero. Inoltre prevede di adattare altri eventuali benefici, riconosciuti dallo Stato di emissione, mediante la loro conversione in misure analoghe previste dall’ordinamento nazionale, così da ampliare anche gli strumenti per la risocializzazione del condannato.
- L’art. 738, comma 2, codice procedura penale stabilisce che nei casi di riconoscimento ai fini dell’esecuzione della sentenza straniera, le pene conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana e che la pena espiata nello stato di condanna è calcolata ai fini dell’esecuzione.
Tale norma riconosce, quindi, espressamente la possibilità di sostituire la pena espiata nello Stato di condanna e quella ancora da eseguire nello Stato in cui deve proseguire l’esecuzione. - Queste norme processuali fondano il diritto del condannato di non subire un trattamento punitivo più gravoso di quello imposto dall’autorità straniera e di mantenere eventuali benefici riconosciutigli dalla legislazione estera ed accordati durante l’esecuzione già avvenuta, come nel caso della liberazione condizionale o della liberazione anticipata.
3. Esiste una convenzione tra la Repubblica Dominicana (stato di condanna) e lo stato italiano (stato di esecuzione della pena)?
Sì. Tra l’Italia e la Repubblica Dominicana è stato stipulato un Trattato Bilaterale ratificato con la legge numero 46 del 2010.
3.1 Il trattato bilaterale. In cosa consiste?
Al pari della Convenzione di Strasburgo, questo atto ha come obiettivo quello di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate.
3.2 Cosa prevede il Trattato?
L’articolo 8 stabilisce che «l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l’unico competente a prendere ogni decisione al riguardo» così conferendo all’autorità giudiziaria del paese in cui sia avvenuto il trasferimento del condannato il potere di decidere circa l’ammissibilità degli istituti che regolano la espiazione della pena. Inoltre, prevede che «lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera la pena interamente espiata», il che significa che lo Stato di esecuzione ha il potere esclusivo di valutare e disciplinare l’andamento e la durata della espiazione della pena detentiva, anche mediante applicazione di istituti più favorevoli.
L’articolo 9 del Trattato riconosce, in caso di proroga dell’esecuzione a seguito del trasferimento del condannato, sia il divieto di riformare la condanna irrogando una misura più severa delle precedenti, sia il potere di adattamento, a mezzo di decisione giudiziaria o amministrativa, della sanzione alla legislazione dello Stato di esecuzione, il che comporta che nella rimodulazione della pena non si potrà superare il limite massimo di quella inflitta con la condanna formatasi all’estero, e nemmeno lo stesso limite previsto dalla legge dello Stato di esecuzione, il che, quindi, non esclude che possa scendersi al di sotto della soglia minima.
L’articolo 5 disciplina poi le reciproche informazioni che gli Stati contraenti si devono scambiare, prevedendo che lo Stato di condanna trasmetta a quello di esecuzione notizie sulla natura, durata e data di inizio della condanna, sulla custodia cautelare, sui condoni di pena o su qualsiasi altro elemento relativo all’esecuzione della condanna ed ogni informazione sul trattamento nello Stato di condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.
4. Qual è stata la decisione della corte di cassazione?
4.1 Il principio di diritto
La prima sezione della Corte di Cassazione nella sentenza numero 12706/2020, alla luce di quanto sopra esposto, ha formulato il seguente principio di diritto: «Quando, a seguito di trasferimento in Italia del cittadino italiano, condannato a pena detentiva con sentenza irrevocabile emessa da autorità giudiziaria di paese estero, si debba completare l’espiazione della pena nel territorio nazionale, il beneficio della liberazione anticipata può essere applicato con riferimento al periodo di detenzione espiato nello Stato estero, anche se estraneo all’Unione europea, a condizione che esistano disposizioni, contenute in convenzionali bilaterali o facenti parte del diritto internazionale generale, che consentano all’autorità giudiziaria italiana l’applicazione degli istituti dell’ordinamento interno, riguardanti il trattamento penitenziario, nella sussistenza di tutte le altre condizioni previste dall’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354».
4.2 Il caso specifico del trasferimento del detenuto dalla Repubblica Dominicana
Nel caso specifico affrontato dalla Suprema Corte, i giudici della legittimità hanno ritenuto che la decisione dei giudici di merito sull’impossibilità di considerare i periodi di carcerazione patiti in carcere nella Repubblica Dominicana ha omesso di considerare la disciplina pattuita tra l’Italia e la Repubblica Dominicana per il trasferimento delle persone condannate ed ha omesso di effettuare un’interpretazione dell’articolo 54 Ordinamento Penitenziario costituzionalmente orientata alla funzione rieducativa della pena.
Sulla scorta di tale ricostruzione logico-giuridica la Corte di Cassazione annullava l’ordinanza impugnata e rinviava per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli che dovrà conformarsi al principio di diritto sopra esposto.
5. Perché rivolgersi ad un avvocato per il trasferimento del detenuto per pena inflitta nella Repubblica Dominicana?
Quando l’esecuzione della pena coinvolge anche uno Stato straniero è importante capire quale normativa trova spazio nel caso specifico. La materia è disciplinata a più livelli, mediante decisioni europee, trattati internazionali o patti bilaterali stipulati tra Stati ed anche dal nostro codice di procedura penale.
Avvocato Penalista H24 si è da sempre occupato della difesa dei detenuti stranieri che scontano la pena in Italia ed è specializzato in materia di trasferimento dei detenuti.
Pertanto, se sei stato condannato all’estero, o conosci qualcuno che ha subito una condanna all’estero, e vuoi sapere se la pena che hai/ha già espiato in quel Paese possa essere valutata per la concessione dei benefici in Italia dove sei/è stato trasferito per completare l’esecuzione della pena, puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che è specializzato e ha esperienza nel trasferimento detenuti per condanna estera ed in materia di esecuzione pena.