Lesioni colpose sul lavoro: archiviazione per assistito dello Studio Legale.

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Lesioni colpose sul lavoro: archiviazione per assistito dello Studio Legale.

A seguito di incidente sul lavoro presso una società agricola, la Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata, iscriveva nel registro degli indagati un assistito dello Studio Legale dell’Avvocato lesioni colpose sul lavoro.

In questo articolo ti racconto come abbiamo fatto ad ottenere il proscioglimento del nostro assistito.

L’accusa formulata dalla Procura della Repubblica.

Il nostro assistito, in qualità di amministratore della predetta società agricola, per colpa consistita nel violare gli obblighi del datore di lavoro non delegabili (di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) d.lgs. 81/08), ovvero nella mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi relativo ad un macchinario agricolo cagionava ad una dipendente, intenta a lavorare, lesioni gravi consistite nell’amputazione della prima falange del dito medio, con inabilità al lavoro superiore a giorni 90.

Quindi, l’accusa mossa nei confronti dell’indagato era quella di aver cagionato lesioni colpose sul lavoro ad una loro dipendente per colpa consistita nella mancata valutazione dei rischi del macchinario utilizzato dalla donna e nella mancata elaborazione del relativo Documento di Valutazione del Rischio (DVR).

Accusa mossa nei confronti dell'indagato

La tesi di Avvocato lesioni colpose sul lavoro.

Successivamente alla notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p. per il reato di lesioni colpose sul lavoro, la Difesa interveniva mediante la produzione di atti tesi a dimostrare che il proprio assistito non solo avevano provveduto, in ottemperanza agli obblighi imposti dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro di cui al D.lgs. 81/08, alla valutazione dei rischi del macchinario in uso alla donna con la contestuale redazione del Documento di valutazione del Rischio (DVR), ma aveva, altresì, fornito alla lavoratrice le informazioni necessarie relative alle mansioni che avrebbe dovuto adempiere e ai rischi in cui sarebbe incorsa, dotandola anche dei mezzi necessari per prevenire gli stessi.

Ebbene, la Difesa dimostrava, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali, che la responsabilità per le lesioni sul lavoro verificatesi nel caso di specie, non era addebitabile agli amministratori della società agricola, avendo questi adempiuto a tutte le obbligazioni tipiche della loro posizione di garanzia, bensì  – in ragione del “principio di autoresponsabilità del lavoratore” che impone anche ai lavoratori di agire con diligenza, prudenza e perizia – alla condotta imprevedibilmente colposa della lavoratrice.

In materia antinfortunistica e di responsabilità per le lesioni sul lavoro,  si è registrato nel tempo una evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Cosa prevede sul punto la Corte di cassazione.

Difatti, la Corte di legittimità in una recente pronuncia ha spiegato come il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (cfr. Cass. pen. sez. 4, n. 41486 del 5.5.2015, Viotto).

Tale principio, normativamente affermato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs 9.04.2008 n. 81, naturalmente non ha escluso la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall’affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest’ultimo.

In giurisprudenza, si è passati – a seguito dell’introduzione del D. Lgs 626/94 e, poi del T.U. 81/2008 – dal principio “dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore” (che si rifà spesso all’art. 2087 del codice civile), al concetto di “area di rischio” che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva.

Strettamente connessa all’area di rischio che l’imprenditore è tenuto a dichiarare nel DVR (Documento di Valutazione del Rischio), sono stati, perciò, individuati anche i criteri che consentono di stabilire se la condotta del lavoratore debba risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza.

Cosa prevede il Testo Unico sugli infortuni lavorativi.

La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia.

Sicchè, si avrà un comportamento “esorbitante” del lavoratore quando questi assume nell’ambito del contesto lavorativo quelle condotte che fuoriescono dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci; diversamente, si avrà un comportamento “abnorme” quando il lavoratore assume delle condotte in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta.

Dunque, anche le tendenze giurisprudenziali – in tema di lesioni colpose sul lavoro – si dirigono verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. “principio di autoresponsabilità del lavoratore”).

Il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Richiesta di archiviazione

Cosa ha deciso il Giudice.

In accoglimento della tesi difensiva, dapprima il PM presentava richiesta di archiviazione e poi il Gip presso il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il relativo provvedimento di archiviazione nei confronti del nostro cliente per infondatezza della notizia di reato, escludendo, quindi, sulla base della produzione documentale fornita della Difesa, che l’evento, rappresentato dalle lesioni colpose avvenute sul posto di lavoro, potesse essere addebitato al datore di lavoro nostro cliente, il quale, invece, una volta adempiute le obbligazioni pertinenti al ruolo assunto, non risponde dell’evento determinato da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

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