Diritto di Critica: quando sussiste? Cassazione 18.01.2021 dep. 04.03.2021

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Diritto di Critica: quando sussiste? Cassazione 18.01.2021 dep. 04.03.2021

Con la sentenza in commento depositata il 04.03.2021 (udienza 18.01.2021) la Corte di cassazione (Sezione Vª) ha indicato i termini di operatività del diritto di critica previsto dall’articolo 51 del codice penale e quando questo scrimina la condotta diffamatoria. Ci sono dei limiti ben precisi che, se valicati, comportano la condanna per il delitto di diffamazione come previsto dall’art. 595 del codice penale.

RITENUTO IN FATTO 

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca – che aveva riconosciuto i coniugi C. F. e C. di P. colpevoli del delitto di diffamazione, a ciascuno rispettivamente attribuito, commesso a mezzo di pubblicazione sulla bacheca del social network Facebook di commenti offensivi dell’onore e della reputazione di Leonardo P.. 

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore, che svolge due motivi. 

2.1. Con il primo, è denunciata violazione degli artt. 599 e 59 cod.pen., e correlato vizio della motivazione, mancante e contraddittoria, con riferimento alla valutazione della causa di non punibilità di cui all’art. 599 cod. pen. Il riferimento è ai motivi con i quali la Corte di merito ha negato la sussistenza dei presupposti di fatto della provocazione, avendo fatto riferimento, quale evento scatenante dello stato d’ira, alla mera circostanza che la persona offesa, ciclista professionista appartenente al team diretto dal F., non avesse partecipato a una gara programmata (giro degli Appennini), giustificando l’impossibilità di partecipare con una certificazione medica. In realtà, espone la Difesa, l’ira degli imputati o, comunque, l’errore percettivo circa il fatto ingiusto altrui, fondante la causa di esclusione della pena, è riconducibile a un insieme di comportamenti sleali dell’atleta, sia sul piano umano che sportivo, come risultanti dalla prova dichiarativa, che, però, il giudice distrettuale non aveva affatto valutato, così sostanzialmente travisando le prove. 

2.2. Analoghi vizi sono dedotti con il secondo motivo, in ordine alla errata valutazione della scriminante del diritto di critica, di cui agli artt. 51 e 59 cod.pen. Si sostiene, inoltre, che le parole incriminate, sempre alla luce delle complessive circostanze del fatto, non trasmodino in un attacco ad hominem e che sia stato invece rispettato il limite della continenza. 

3. Con requisitoria scritta del 27/12/2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Paola Filippi, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

I ricorsi non sono fondati. 

1. E’ manifestamente infondato il primo motivo, che non tiene conto del corretto inquadramento del fatto da parte del giudice di merito, il quale si è attenuto al condiviso orientamento di legittimità secondo cui il comportamento provocatorio, costituente il fatto ingiusto, che causa lo stato di ira e la reazione diffamatoria dell’offensore, anche quando non integrante gli estremi di un illecito codificato, deve comunque potersi ritenere contrario alla civile convivenza secondo una valutazione oggettiva e non in forza della mera percezione negativa che del medesimo abbia avuto l’agente. Non è dunque sufficiente che questi si sia sentito provocato, ma è necessario che egli sia stato oggettivamente provocato (Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014, Rv. 259882 ; Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018 Rv. 273131 – 01 ). 

Nel caso di specie, i ricorrenti assumono del tutto genericamente che la reazione diffamatoria sarebbe stata la conseguenza di atteggiamenti professionalmente scorretti tenuti nei confronti della squadra, laddove, come ritenuto dai giudici di merito, è fuor di dubbio che, il giorno dei fatti, il giovane corridore della squadra del F. fosse effettivamente ammalato, tanto da ricorrere a cure ospedaliere, certificate in atti. Né maggiore specificità aggiunge il richiamo operato dai ricorrenti alla esistenza di un più ampio spettro di comportamenti deontologicamente scorretti, in cui la persona offesa sarebbe incorsa. L’allegazione si fonda, infatti, sul generico richiamo a una discussione avuta dal F. con il padre del giovane corridore, mentre questi si trovava in ospedale, e tende a perseguire, sulla base di vaghi sospetti, riferiti dal solo F., un’alternativa ricostruzione dei fatti, senza fornire elementi, oggettivamente apprezzabili, circa il dedotto travisamento della prova. 

Dalle fonti di prova dichiarative si ricava, infatti, che il P. fu effettivamente ricoverato e sottoposto a cure ospedaliere, come da certificazione rilasciata e acquisita in atti, in quanto affetto da una severa infezione in corso, e che, pertanto, alcun bluff era stato messo in pratica per evitare di partecipare alla gara ciclistica in Italia. 

In tale ottica, del tutto irragionevolmente si mira ad accreditare la tesi che lo stato d’ira degli imputati sarebbe stato cagionato dalla reazione accalorata avuta, durante una conversazione telefonica con il F., dal padre del giovane corridore, poiché non è dato comprendere la ragione per la quale quel padre avrebbe dovuto accettare di buon grado la manifestata intenzione, dalla connotazione chiaramente ritorsiva, di escludere il figlio dalla gara in Cina, a distanza di dieci giorni. Insomma, si tratta di allegazioni a sostegno di una provocazione solo soggettivamente ritenuta, in mancanza di un comportamento univocamente valutabile come violazione di una regola della civile convivenza e, quindi, del tutto inidonee a costituire una valida piattaforma su cui fondare la valutazione della condotta degli imputati in termini di reazione giustificabile ai sensi dell’art. 599 cod. pen. Correttamente, dunque, il giudici di merito hanno escluso l’attenuante di cui all’art. 599 cod. pen., non prospettabile neppure in forma putativa, non ravvisandosi, nella stessa prospettazione, fatti capaci di fondare la ragionevole, anche se erronea, opinione dell’illiceità del fatto altrui; l’errore, infatti, in tali casi, deve essere plausibile, ragionevole e logicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 13942 del 16/10/1986, Rv. 174568; Sez. 5, n. 37950 del 20/06/2017, Rv. 270789).

2. Anche il secondo motivo è infondato. Il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta ovvero a un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Carta costituzionale e dall’art. 10 della Convenzione EDU. 

Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva. La sentenza impugnata ha ritenuto superato, nel caso in scrutinio, il limite della continenza espressiva, con valutazione che il Collegio ritiene corretta. 

2.1. Deve preliminarmente ribadirsi che la nozione di “critica” rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. Limiti che sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall’art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione, né trasmodare nell’invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). 

2.2. Quanto al requisito della continenza, è noto che essa concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o “materiale”, attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all’interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell’informazione in funzione del tipo di resoconto e dell’utilità/bisogno sociale di esso. La continenza formale attiene, invece, al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione: essa postula, quindi, una forma espositiva proporzionata, “corretta” in quanto non ingiustificatamente sovrabbondante al fine del concetto da esprimere. Questo significa che le modalità espressive attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero, con la parola o qualunque altro mezzo di diffusione, di rilevanza e tutela costituzionali (ex art. 21 Cost.), postulano una forma espositiva corretta della critica – e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione – senza trasmodare nella gratuita e immotivata aggressione dell’altrui reputazione.Si ritiene, peraltro, che essa non sia incompatibile con l’uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non esservi adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 11905 del 05/11/1997, G, Rv. 209647). 

In realtà, secondo il consolidato canone ermeneutico di questa Corte, al fine di valutare il rispetto del criterio della continenza, occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazio – temporale e dialettico nel quale sono state profferite, e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione, proporzionati al fatto narrato e funzionali al concetto da esprimere (Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573). Con questo si intende ribadire che la diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi: sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la “misura” delle espressioni consentite (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, P.M in proc. Surano, Rv. 261122; Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019 Rv. 275554). Compito del giudice è, dunque, quello di verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell’ambito di un contesto critico e funzionale all’argomentazione, così da escludere l’ invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti (Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta può, sì, essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può mai scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866). Si è così affermato che esula dai limiti del diritto di critica l’accostamento della persona offesa a cose o concetti ritenuti ripugnanti, osceni, o disgustosi, considerata la centralità che i diritti della persona hanno nell’ordinamento costituzionale (Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv. 271434). 

2.3. Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenza della predetta scriminante, e tornando alla fattispecie in scrutinio, ritiene il Collegio, come premesso, che nelle parole incriminate sia ravvisabile il contenuto diffamatorio che è stato ad esse attribuito, poiché, in definitiva, i due imputati, lungi dal manifestare una consentita critica all’operato professionale di un atleta, hanno, piuttosto, preso di mira la persona, nei cui confronti hanno espresso il loro disprezzo con il ricorso a parole inutilmente umilianti e ingiustificatamente aggressive, e, per questo, oggettivamente trasmodanti, come” uomo di merda”, “briaco in biciletta”, “suonato”, espressioni che possono valere – oggettivamente e con i connotati del dolo di chi le scrive – a ledere la reputazione e quindi la considerazione sociale del soggetto passivo. In quanto dirette alla persona, piuttosto che al comportamento del professionistica, e idonee a esporre allo scherno e al ludibrio pubblico il destinatario, siffatte parole si risolvono in un gratuito argumentum ad hominem, che la giurisprudenza di questa Corte, richiamandosi a quella costituzionale ed europea, considera, infatti, condotta non consentita dal diritto di critica (tra moltissime: Sez. 5, n. 3477 del 8/02/2000, Rv. 215577; Sez. 5 n. 38448 del 26/10/2001, Rv. 219998; Sez. 5, sent. n. 10135 del 12/03/2002, Rv. 221684; Sez. 5, n. 13264 del 2005; Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, Rv. 249239), in quanto, piuttosto che esprimere un dissenso motivato, manifestato in termini misurati e necessari (Sez. 5, n. 35992 del 05/06/2013, Bosco, Rv, 256532; Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 – dep. 07/03/2011, Morelli e altri, Rv. 250218), è diretta a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, P.M. in proc. Simeone e altri, Rv. 249239; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 219998). 

2.4. Invece, sussiste la detta esimente nel caso in cui un soggetto portatore di interessi di rilevanza collettiva indirizzi missive, segnalazioni, esposti, ancorché contenenti espressioni offensive, ad organi sovraordinati, volti a censurare la condotta di un dipendente o di un associato, ponendone in dubbio la regolarità o la correttezza (Sez. 5, n. 38962 del 04/06/2013, P.C. in proc. Di Michele, Rv. 257759; Sez. 5, n. 32180 del 12/06/2009, Dragone, Rv. 244495). Si ravvisa, in tal caso, la generale causa di giustificazione, sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinata a ottenere un intervento per rimediare a una condotta che si giudichi illegittima o inappropriata (Sez. 5, n. 1695 del 14/07/2014, Rv. 262720), o comunque a sollecitare il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5 n. 33994 del 05/07/2010 , Rv. 248422; Sez. 5, n. 28081 del 15/04/2011 Rv. 250406; Sez. 5, n. 42576 del 20/07/2016, Rv. 268044); beninteso, sussistendo i limiti inerenti a tale scriminante (diritto di critica) – occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma – che, se rispettati, escludono la sussistenza del delitto di diffamazione. 

2.5. La situazione scrutinata è, tuttavia, eccentrica rispetto a quelle ora richiamate, assumendo rilevanza lo specifico contesto comunicativo in cui è avvenuta l’esternazione, ovvero mediante l’utilizzo di uno dei nuovi mezzi informatici e telematici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook). Nella specie, gli imputati si sono serviti di una bacheca telematica, che è un’area di discussione, in cui qualsiasi utente o i soli utenti registrati (forum chiuso) sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile agli altri soggetti autorizzati ad accedervi, attivando così un confronto libero di idee in una piazza virtuale (Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Rv. 264090; conf. Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rv. 272685). 

Ebbene, se per un verso la diffusione tra più persone di notizie denigratorie a carico di altri integra il reato ex art. 595 cod pen., anche se dette notizie rispondono al vero, dall’altro, la circostanza (verità della notizia) non è indifferente quando l’agente abbia tenuto la sua condotta nell’esercizio del diritto di cronaca, di critica o di legittima tutela dei suoi interessi (Sez. n. 3565 del 07/11/2007, Rv. 238909 ). In tale ambito sarebbe potuta, infatti, rientrare anche la condotta dei due odierni imputati laddove essi, piuttosto che dare sfogo a pulsioni soggettive su una virtuale “pubblica piazza”, avessero inoltrato, al fine di far emergere l’eventuale violazione di regole deontologiche da parte dell’atleta, una missiva, un esposto, una segnalazione alle autorità sportive competenti, quali possono essere il C.O.N.I, la Federazione di riferimento, gli organi della giustizia sportiva, che sono i soggetti istituzionalmente preposti a raccogliere le eventuali lamentele sull’operato di uno sportivo professionista. Se i ricorrenti si fossero rivolti a tali organismi per segnalare quello che, a loro modo di vedere, era stato un comportamento poco corretto dell’atleta della squadra, chiedendo risposte jure suo utitur, avrebbero posto in essere una condotta scriminabile ex art. 51 cod. pen.: invero, accusare un professionista, presso l’Organo delegato al controllo del rispetto dei canoni della deontologia professionale, di comportamenti che integrino violazioni di tali regole è un fatto astrattamente privo di antigiuridicità, venendo in rilievo l’esercizio di un diritto e, finanche, rendendosi un servigio alla categoria professionale alla quale il “denunciato” appartiene, perché la pone in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela. Naturalmente, tale discorso è valido sempre che i fatti portati a conoscenza dell’organo professionale siano veri (o, nei limiti ex art. 59 cod.pen., siano ritenuti tali dall’agente). 

Questo perché l’offesa va tenuta distinta dall’accusa, venendo la prima scriminata solo nei casi di cui all’art. 598 cod. pen., mentre l’agire dell’accusatore, che non può che assumere la responsabilità di quel che dice – specie se fa valere un proprio diritto – può essere lecito a condizione che l’accusa abbia fondamento o, almeno, che l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò.

Ed è essenzialmente per tale motivo che si ritiene non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell’Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista iscritto, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero; questo perché l’esponente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi (di cliente o di collega). La esercita, evidentemente, attraverso il diritto di critica (sub specie di denunzia, esposto ecc.) e dunque con i limiti (sopra ricordati) che segnano il perimetro entro il quale si può censurare l’altrui condotta (Sez. 5, n. 3565 del 07/11/2007 Rv. 238909). 

2.6. Conclusivamente si può dunque affermare che, 

ai fini del riconoscimento dell’esimente prevista dall’art. 51 cod. pen., qualora le frasi diffamatorie siano formulate a mezzo social network, il giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. 

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