Se sei cittadino italiano ed è stata formulata nei tuoi confronti richiesta di estradizione puoi rivolgerti, compilando la richiesta di contatto che trovi qui sotto, ad AvvocatoPenalistaH24.it, studio di diritto penale internazionale che vanta una comprovata esperienza nell’ambito della estradizione cittadino italiano.
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Cosa prevede la legge sull’estradizione?
L’art. 26 della Costituzione Italiana e l’art. 13 del codice penale, nel disciplinare la estradizione cittadino italiano stabiliscono che, a meno che non si tratti di un reato politico, per il quale non è mai possibile concedere l’estradizione, un cittadino Italiano può essere estradato esclusivamente nel caso in cui detta possibilità sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali ovvero da trattati internazionali.
Tutta la fase della estradizione cittadino Italiano, a partire dalla richiesta dello Stato estero fino alla eventuale fase della consegna, riveste importanza fondamentale dal punto di vista della cooperazione giudiziaria internazionale, trattandosi di un procedimento che inesorabilmente potrebbe determinare la compressione della libertà personale del cittadino che, così come meglio si vedrà, può essere limitata soltanto nel caso in cui vi sia un trattato valido tra gli Stati che lo consenta.
Quando può essere formulata richiesta di estradizione?
L’estradizione, principale forma di cooperazione giudiziaria tra Stati, può essere richiesta da uno Stato estero allorquando debba essere messa in esecuzione una sentenza di condanna comminata in detto Stato, ovvero allorquando si debba provvedere alla applicazione di un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di un soggetto che venga rinvenuto in altro stato, diverso da quello richiedente.
Si tratta di un procedimento di natura bifasica, fondandosi la prima parte della procedura estradizionale su valutazioni di natura prevalentemente politica, affidata alla competenza del Ministro della giustizia nel mentre, la seconda fase del procedimento, attuabile nel caso in cui vi sia rifiuto da parte del soggetto richiesto alla estradizione, riveste natura giurisdizionale essendo attribuita la competenza a decidere sulla concessione o meno della estradizione direttamente alla Autorità Giudiziaria nazionale.
Chiaramente, dal punto di vista giuridico e normativo, la disciplina dell’estradizione avrà dei risvolti pratici totalmente differenti a seconda che il soggetto richiesto da parte dello Stato straniero sia un cittadino italiano ovvero un cittadino straniero.
Nel caso in cui l’estradizione sia richiesta nei confronti di un cittadino straniero, che chiaramente si trovi nel territorio Italiano al momento dell’arresto, la disciplina da seguire sarà sempre quella dettata dagli artt. 697 e seguenti del codice di procedura penale, in relazione ai quali rivestirà fondamentale importanza nella concessione della estradizione il fatto che: si tratti della applicazione di una sentenza di condanna, ovvero della richiesta di applicazione di una misura cautelare applicata in relazione ad un reato che trovi punibilità in entrambi gli ordinamenti; che la sentenza emanata dallo stato estero non sia contraria ai principi fondamentali dello Stato; che non vi siano ragioni per ritenere che la persona estradanda potrà essere sottoposta, per i delitti in contestazione, a pena di morte, ovvero a tortura, atti persecutori per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, opinioni politiche, lingua, ovvero a trattamenti disumani o degradanti durante la detenzione, in violazione dei diritti fondamentali della persona.
Differente sarà il caso in cui la richiesta di estradizione, formulata dallo stato estero, sia rivolta allo Stato Italiano nei confronti di un cittadino italiano, condizione questa del tutto particolare dal momento che, in relazione ai principi derivanti dall’art. 26 della Costituzione, richiederà una procedura, nonché delle valutazioni, del tutto differenti rispetto a quelle sopra formulate.
Quali sono i presupposti affinché possa essere disposta la estradizione di un cittadino italiano?
Come sopra anticipato i principi stabiliti dalla Costituzione Italiana in relazione alla possibile concessione della estradizione cittadino italiano sono stringenti: la stessa potrà essere disposta esclusivamente allorquando “sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali”.
L’estrema importanza degli interessi in gioco, afferendo inevitabilmente la libertà personale del cittadino italiano sulla base di un provvedimento restrittivo della libertà personale emesso da autorità giudiziaria straniera, ha fatto sì che il legislatore abbia previsto una disciplina particolarmente stringente per la concessione della estradizione cittadino italiano rendendola di fatto possibile esclusivamente allorquando sussista un trattato tra gli stati, bilaterale o multilaterale, che la consenta.
In assenza quindi di una convenzione estradizionale tra lo stato richiedente e l’Italia, che preveda la possibilità di concedere la estradizione cittadino italiano, non sarà pertanto in ogni caso possibile concedere l’estradizione, indipendentemente dal reato contestato, dal trattamento sanzionatorio previsto e dalla sussistenza o meno di elementi che giustifichino, da un punto di vista probatorio, la richiesta dello Stato estero.
Chiaramente in assenza di trattato bilaterale o multilaterale che espressamente stabilisca la possibilità di concessione della estradizione cittadino italiano andranno valutate in ogni caso, con la massima attenzione, le ulteriori fonti convenzionali sulla base delle quali potrà essere fondata la richiesta estradizionale da parte dello Stato estero tra cui, a puro titolo esemplificativo, sulla base dei singoli tipi di reato contestato: Convenzione di Vienna del 1988 in materia di sostanze stupefacenti, Convenzione di New York del 2000 per i reati di criminalità organizzata transnazionale, Convenzione di Lanzarote del 2012 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.
In caso di assenza di trattato bilaterale?
In questo caso, quindi, anche in assenza di un trattato bilaterale che preveda la concessione della estradizione cittadino italiano potrà essere sempre valutata l’estradabilità dello stesso sulla base di dette fonti convenzionali, esclusivamente in relazione ai reati in esse previsti, restando quindi la valutazione in merito alla estradabilità o meno del cittadino italiano subordinata al potere politico del Ministro di giustizia ovvero alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria nazionale.
Chiaramente la necessità di una cooperazione in materia giudiziaria tra i vari Stati fa si che la richiesta di estradizione cittadino italiano, anche in assenza di trattati bilaterali, vada valutata sempre con la massima attenzione dal potere politico e giudiziario potendo la stessa trovare sostegno finanche in altre fonti convenzionali che specificamente prevedano la possibilità di concessione della estradizione sulla base della contestazione di una determinata fattispecie di reato, prevista da trattati internazionali ai quali entrambi gli Stati hanno aderito.
A chi spetta la valutazione in merito alla possibilità di concedere l’estradizione del cittadino italiano?
Così come precedentemente anticipato, la richiesta di estradizione da parte dello Stato estero apre la strada ad un tipo di procedura bifasica che prevede un doppio tipo di valutazione: politica e giurisdizionale.
La prima valutazione, di natura chiaramente politica, verrà effettuata direttamente dal Ministro della Giustizia il quale, sulla base della richiesta di estradizione formulata dallo Stato estero potrà formulare una prima, fondamentale, valutazione in merito alla possibilità o meno di applicazione della estradizione cittadino italiano sulla base della esistenza di trattati bilaterali o multilaterali che vincolino l’Italia alla concessione della stessa.
L’ulteriore fase rimane quella giudiziaria, di fronte alla Corte di Appello competente, in relazione alla quale, oltre alla valutazione circa la sussistenza o meno di trattati che vincolino l’Italia alla concessione della estradizione, dovrà in ogni caso sempre essere valutata la sussistenza di tutti gli elementi, previsti inderogabilmente dagli artt. 697 e seguenti del codice di procedura penale, affinché l’estradizione possa essere concessa.
Si tratta in questo caso di una valutazione che dovrà essere formulata sulla base di un doppio vincolo derivante da:
1) sussistenza di trattati internazionali che vincolano alla concessione della estradizione;
2) sussistenza dei requisiti di estradabilità del cittadino Italiano.
Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in materia di estradizione cittadino italiano?
L’estrema complessità della disciplina estradizionale rende di fatto oggettiva la necessità di essere sempre assistiti da parte di un avvocato esperto di diritto internazionale così da tutelare al meglio i diritti del cittadino italiano che potrebbero essere ingiustamente pregiudicati in caso di una richiesta di estradizione formulata da parte di uno Stato estero in assenza dei requisiti di legge sopra menzionati.
Qualora sia formulata una richiesta di estradizione cittadino italiano è pertanto necessario rivolgersi sin da subito ad un avvocato esperto in materia internazionale che possa prontamente formulare, già in sede di opposizione alla estradizione, tutte le opportune eccezioni fondate sulla normativa italiana di riferimento oltre che sulle relative convenzioni internazionali.
Se hai bisogno di aiuto o vuoi richiedere una consulenza in tema di estradizione cittadino italiano, puoi chiedere assistenza o consulenza legale rivolgendoti ad AvvocatoPenalistaH24.it, compilando la richiesta di contatto che trovi qui sotto, trattandosi di uno studio legale internazionale che vanta nel suo team avvocati di comprovata esperienza nell’ambito della disciplina estradizionale e della estradizione cittadino italiano.