Avvocato Penalista H24 nel seguente articolo si soffermerà ad analizzare la decisione della Corte Costituzionale – sentenza n. 88/2019 – con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 comma 2 del Codice della Strada nella parte in cui prevedeva come conseguenza della sentenza di condanna o di patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali gravi o gravissime l’automatica revoca della patente.
Sei indagato o imputato per omicidio stradale o per lesioni personali stradali gravi o gravissime? Vuoi sapere se la tua patente sarà revocata o sospesa? Vuoi semplicemente conoscere cosa accade in caso di condanna per omicidio stradale o per lesioni stradali gravi o gravissime? Se la risposta è positiva allora leggi questo articolo.
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Indice dei contenuti
In caso di condanna per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime si applica in automatico la revoca della patente di guida o il giudice può decidere per la sospensione?
La questione di legittimità costituzionale sollevata alla Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 88/2019 si è occupata di diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito ai reati stradali. Nello specifico ha preso in esame la questione attinente l’articolo 590-quater cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e di equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 589-bis, settimo comma, del codice penale e dell’art. 222, commi 2 e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
Revoca sospensione patente di guida
Il quesito di legittimità costituzionale
Per quanto concerne nello specifico il tema trattato nel presente articolo, ovvero la revoca o sospensione della patente di guida, nella questione di legittimità costituzionale veniva evidenziato che il comma 2 dell’articolo 222 del Codice della Strada, nella versione precedente a quella attualmente in vigore, graduava i tempi della sospensione della patente in relazione ai danni cagionati alla persona offesa.
La disciplina ante riforma
Secondo la precedente disciplina, quindi, la revoca della patente era prevista per l’ipotesi di lesioni causate da soggetti che avevano guidato in stato di alterazione psicofisica da ebbrezza alcoolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La disciplina post riforma
Invece, a seguito della modifica apportata dalla legge numero 41 del 2016, alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. consegue in ogni caso la revoca della patente di guida, anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
L’irragionevolezza della revoca della patente di guida
Secondo il giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 222 comma 2, vi è un profilo di irragionevolezza perché la disposizione sottopone, senza possibilità dì graduazione, alla medesima sanzione accessoria (revoca patente di guida) situazioni diverse, la cui diversità è attestata anche dalla differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione di un diverso disvalore sociale.
L’articolo 222, comma 2, cod. strada non lascia al giudice alcuna possibilità di commisurare la sanzione accessoria alla gravità del danno, alle modalità della condotta, all’intensità della colpa e al concorso di altri fattori (quali, ad esempio, il concorso di colpa della persona offesa).
Il legislatore, pur avendo differenziato sul piano della sanzione penale le fattispecie delle lesioni colpose (art. 590-bis cod. pen.) e dell’omicidio colposo (art. 589-bis cod. pen.) secondo specifiche violazioni del codice della strada e pur avendo attribuito un diverso disvalore alle condotte descritte come circostanze aggravanti, non ha poi trasposto tale distinzione nell’art. 222 codice strada laddove ha disciplinato in modo uniforme e indifferenziato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Qual è la risposta della Corte Costituzionale?
Nella sentenza 88/2019 la Corte Costituzionale ha in primo luogo preso atto che nell’art. 222 codice della strada vi è un automatismo sanzionatorio: la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida non è graduabile in base alle peculiarità del caso, e troverebbe giustificazione solo nelle ipotesi più gravi delle violazioni previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma degli articoli 589-bis e 590-bis cod. pen.
Contraddittorietà ed irragionevolezza intrinseca di una sanzione amministrativa (revoca della patente di guida) fissa per comportamenti di diversa gravità
Secondo la Corte “Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime”.
Quindi, per quei comportamenti meno gravi la previsione dell’automatica revoca della patente non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità.
Contraddittorietà ed irragionevolezza rispetto ad altre fattispecie similari sanzionate con la sospensione della patente di guida
Oltretutto la Corte evidenzia che nell’articolo 222 codice della strada rimane vigente la prescrizione secondo la quale quando dal fatto commesso con violazione del codice della strada derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a due anni, mentre nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni.
Cioè nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen. è prevista, dal quarto periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada, la sanzione amministrativa della revoca della patente. Invece, il precedente terzo periodo prevede, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente fino a quattro anni.
Analogamente, nel caso di condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis cod. pen. è prevista, sempre dal quarto periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada, la sanzione amministrativa della revoca della patente. Invece il precedente secondo periodo prevede, in caso di lesioni colpose con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente fino a due anni.
La conclusione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale afferma che “ la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti)”.
Pertanto, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 88 del 2019 dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.”
Diversamente, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 222, comma 3-ter codice della strada e non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater cod. pen..
Perché rivolgersi ad un avvocato competente in tema di revoca sospensione patente guida?
Considerato che la materia dei reati stradali è alquanto complessa e la giurisprudenza continuamente viene chiamata a far luce sugli aspetti essenziali e sui confini delle condotte penalmente rilevanti, in caso di reati stradali è bene rivolgersi ad un avvocato esperto nei reati stradali.
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