Ristrutturazione Edilizia: quali sono le conseguenze penali?

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Ristrutturazione Edilizia: quali sono le conseguenze penali?

Hai fatto una ristrutturazione dell’immobile senza essere autorizzato ed adesso hai paura di finire sotto processo o di ricevere una condanna? Sei nel posto giusto. 

Sempre più clienti si rivolgono al nostro Studio legale per ricevere una consulenza legale per capire cosa fare in questi casi ed evitare problemi con la legge.

Come ti ho detto già tante volte, la materia dei reati edilizi è molto variegata e complicata, e non è difficile incorrere senza volere in guai molto seri realizzando attività di ristrutturazione dell’immobile.

Per questo suggerisco sempre, prima di compiere qualunque lavoro, di rivolgerti, oltre che a personale tecnico competente in materia edile, come architetti e ingegneri, anche a chi sa aiutarti con le leggi, per evitare di avere problemi in futuro.

Se però hai realizzato una ristrutturazione edilizia senza permesso di costruire e ora hai paura di essere sottoposto a un procedimento penale, o sei indagato o imputato per questo, in questo articolo ti spiego come potresti evitare una condanna.

L’art. 44 D.P.R. 380/2001

Ho già trattato l’argomento più volte: saprai, quindi, che in Italia esiste un vero e proprio Testo unico contenente le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001).

L’art. 44 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia introduce una fattispecie di reato:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;

c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.

La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.”

È sempre bene, quindi, non realizzare alcuna opera “abusiva”, perché si rischia un processo penale.

Ma quando si può parlare di abusivismo edilizio? L’art. 44 come hai visto enuclea diverse condotte.

Anzitutto, si parla di costruzione abusiva in tutti quei casi in cui non si osservano le disposizioni del Testo Unico o dei regolamenti comunali in materia edilizia.

Si parla, però, di costruzioni abusive anche quando vengono realizzate in totale assenza del permesso di costruire, o in difformità dallo stesso, frutto di una articolata concessione edilizia rilasciata dalla sovrintendenza comunale o, in casi specifici, da altri organi amministrativi.

Pertanto, un’opera può essere abusiva o in quanto priva di permessi, o in quanto difforme da essi.

Le ristrutturazioni cd. “pesanti” e il permesso di costruire

Il Testo Unico edilizio è stato interessato, di recente, da una significativa riforma.

In particolare, la Legge n. 120 del 2020 ha modificato l’art. 10 del Testo Unico, il quale spiega bene cosa sia il “permesso di costruire” indicato nell’art. 44 che ti ho riportato sopra.

Il permesso di costruire è quell’atto, rilasciato dagli organi amministrativi competenti, che consente al proprietario dell’immobile di eseguire i lavori richiesti.

Infatti, l’art. 10 del Testo Unico, così come modificato dalla Legge n. 120 del 2020 stabilisce:

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Proprio l’ultima lettera, la lettera c) indicata è quella che interessa le ristrutturazioni edilizie ed è quella che è stata modificata nel 2020 e, ancor prima, come vedremo, nel 2014.

Prima di spiegarti in cosa sono consistitono le modifiche, però, è necessario che ti illustri brevemente cosa sia il permesso di costruire.

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo richiesto all’autorità comunale e dalla stessa rilasciato, che abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria.

Il permesso di costruire, poi, si distingue nettamente dalla SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività).

Tale ultimo istituto non consiste nella richiesta di un’autorizzazione preventiva prima di fare i lavori, ma si tratta semplicemente di una comunicazione, che il cittadino fa all’amministrazione, nella quale informa quest’ultima di avere iniziato ad eseguire dei lavori.

Il permesso di costruire, invece, è un provvedimento che deve essere concesso prima che i lavori inizino.

Data questa premessa, devi sapere che il concetto di ristrutturazione edilizia ha subito una profonda trasformazione in termini di contenuto; il punto focale è dato dalla possibilità, in occasione degli interventi di demolizione e ricostruzione, di modificare o meno la sagoma dell’edificio.

Anche se non previsto normativamente, si è soliti classificare gli interventi di ristrutturazione in due grandi categorie in funzione della rilevanza delle opere da eseguire.

Si parla di ristrutturazione edilizia pesante e di ristrutturazione edilizia leggera.

Per “ristrutturazione edilizia pesante” si intendono gli interventi che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.

Sono quindi interventi di ristrutturazione edilizia pesanti quelli che comportano la trasformazione dell’organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e, inoltre, l’intervento comporta o modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o mutamenti della destinazione d’uso limitatamente agli immobili particolari (d’interesse storico).

La SCIA è l’atto amministrativo necessario per eseguire gli interventi di ristrutturazione di edilizia “leggeri” (che non pertengono alla trasformazione dell’organismo edilizio) mentre il permesso di costruire, ad oggi, è l’atto necessario per eseguire interventi di ristrutturazione “pesanti”.

Le modifiche al concetto di ristrutturazione “pesante”

Prima della legge n. 164 del 2014, la definizione di ristrutturazione “pesante” era molto più vasta.

Infatti, l’art. 10 comma 1 lett. c) del Testo Unico Edilizio prevedeva, prima del 2014 che la ristrutturazione edilizia “pesante” fosse quella concernente 

“gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.”

Prima del 2014, pertanto, si definivano interventi di ristrutturazione “pesante”, soggetti a permesso di costruire, in difetto dei quali l’art. 44 del Testo Unico comminava sanzioni penali, tutti quegli interventi che portavano 

  • aumento di unità immobiliari;
  • modifiche di volume;
  • modifiche di sagoma;
  • modifiche dei prospetti o superfici.

A seguito della riforma intervenuta nel 2014, si definisce intervento di ristrutturazione “pesante” quello concernente

gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Anche se le due disposizioni sembrano uguali, ti dico, in realtà, che dopo il 2014 è stato rimosso il criterio di aumento di unità immobiliari, di modifiche di sagoma e di superficie ed è rimasto, invece, quello di modifica della volumetria.

Vuol dire che alcune condotte, come quelle comportanti le modifiche della sagome e di superficie, o l’aumento di unità immobiliari, che prima rientravano nel concetto di ristrutturazione edilizia pesante, per la quale occorreva il permesso di costruire prima del 2014, adesso rientrano nel concetto di ristrutturazione edilizia leggera, per la cui realizzazione è sufficiente la SCIA.

Le conseguenze in sede penale

Cosa succede, quindi, se hai realizzato modifiche alla sagoma dell’edificio, o alla sua superficie, o alle sue unità immobiliari prima del 2014, quando sarebbe servito il permesso di costruire, di cui eri sprovvisto?

Se questa condotta la ponessi in essere oggi basterebbe la SCIA.

Fino al 2014 occorreva il permesso di costruire, del quale eri sfornito.

La modifica all’art. 10 operata nel 2014 e nel 2020 ha avuto delle ripercussioni nel sistema sanzionatorio penale indicato dall’art. 44 del Testo Unico Edilizio.

 Nell’attuale sistema penale italiano vige il principio del “favor rei”, tale per cui se la legge penale attuale è più favorevole, rispetto a quella vigente all’epoca in cui fu commesso il fatto, allora verrà applicata.

Facciamo un esempio: Tizio realizza una ristrutturazione “pesante” che ha comportato la modifica della sagoma del proprio edificio, senza richiedere il permesso di costruire, nel 2013, quando, quindi, ciò era obbligatorio.

Tizio viene sottoposto a processo per tale condotta nel 2016, cioè in un momento in cui non è più previsto il permesso di costruire per realizzare le modifiche alla sagoma del proprio edificio, ma la SCIA.

Si rammenti che l’art. 44 punisce a livello penale le condotte di chi ha agito senza permesso di costruire, quindi nei casi in cui esso è richiesto.

Tizio verrà assolto perché, anche se nel 2013 il fatto costituiva reato, in base alla legge successiva, più favorevole, non è più richiesto il permesso di costruire per la condotta che aveva posto in essere e, pertanto, il fatto non costituisce più reato.

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