Avvocato per espulsione per ordine di rimpatrio

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Avvocato per espulsione per ordine di rimpatrio

Lo studio legale Avvocato Penalista H24 spesso assiste alla grave violazione dei diritti umani perpetrata alle frontiere.

Spesso accade che presso le zone di transito aeroportuale (Milano Malpensa e Roma Fiumicino) gli stranieri che tentano di accedere in Italia vengono bloccati dalla Polizia di Frontiera ed ivi trattenuti senza la necessaria assistenza legale, umanitaria e sociale. 

Il tutto in grave violazione del diritto nazionale ed internazionale ed in particolare in violazione dei diritti umani sanciti dalla Convenzione EDU.

Avvocato Penalista H24 ha recentemente prestato assistenza a due donne straniere che erano state trattenute illecitamente nella zona di transito dell’aeroporto Milano – Malpensa in quanto destinatarie di un provvedimento di respingimento alla frontiera con ordine di rimpatrio.

Sei uno straniero e hai ricevuto un provvedimento di espulsione o un respingimento alla frontiera?
Sei stato trattenuto alla frontiera per espulsione con ordine di rimpatrio?
Vuoi sapere cosa fare in caso di respingimento alla frontiera o di provvedimento di espulsione con ordine di rimpatrio?
Se sei interessato a tali problematiche, allora leggi questo articolo!

In questo articolo analizziamo l’episodio delle due donne straniere bloccate nella zona di transito aeroportuale in violazione di qualsivoglia garanzia umanitaria, assistenziale oltre che giuridica e cercherà di chiarire la differenza tra i provvedimenti di respingimento e di espulsione.

Il caso delle due donne straniere destinatarie del provvedimento di respingimento alla frontiera

Il fatto

Avvocato per espulsione ordine di rimpatrio H24, contattato dai familiari delle due donne straniere fermate presso lo scalo aereo internazionale di Milano Malpensa, si è immediatamente attivato per garantire la tutela dei diritti delle proprie assistite.

I professionisti dello studio richiedevano l’immediata trasmissione del provvedimento di espulsione e dell’ordine di rimpatrio al fine di poter interloquire con le assistite e decidere un’eventuale impugnazione dei provvedimenti la cui motivazione era ancora sconosciuta al difensore.

Inoltre veniva sollecitava la comunicazione di tale provvedimento di espulsione anche al fine di avanzare una domanda di protezione internazionale stante l’elevato rischio che le donne, in caso di reingresso nel Paese di provenienza, sarebbero state sottoposte a persecuzione.

Leggi qui come fare una domanda di protezione internazionale e cosa prevede la Convenzione di Ginevra.

Le violazioni commesse

Nella vicenda descritta emerge in primo luogo che il respingimento delle due cittadine straniere è stato eseguito in assenza di un qualunque provvedimento di convalida in violazione della normativa nazionale.

Ed invero, il Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018) prevede all’art.10 comma 2-bis TU che per i respingimenti non eseguiti nell’immediatezza e con lo stesso vettore (quindi per i respingimenti ‘differiti’ o, nella formulazione normativa, ‘con accompagnamento alla frontiera’) l’applicazione delle procedure di convalida di cui all’art. 13 Testo Unico Immigrazione.

Non essendo stato immediatamente eseguito il respingimento dal vettore che le aveva condotte alla frontiera (come invece prescrive l’articolo 10, comma 3 del D. Lgs. 286/1998, di seguito Testo Unico Immigrazione), il trattenimento delle due donne nella zona aeroportuale determinava una forte incisione della libertà personale .

In secondo luogo, le due signore sono state trattenute per diversi giorni nella zona di transito aeroportuale senza che il trattenimento sia stato sottoposto a convalida giudiziaria.

Il trattenimento dello straniero nelle zone di transito

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha già avuto modo di affermare che il trattenimento di un cittadino straniero nelle zone di transito aeroportuale equivale a una restrizione della libertà che, anche se in principio finalizzata a prevenire l’immigrazione illegale, non può essere in violazione dei diritti fondamentali del cittadino straniero e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato in forza della stessa Convenzione EDU (cfr. Corte EDU, Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996).

Secondo la stessa Corte, se il trattenimento si estende per un periodo di tempo prolungato, lo stesso risulta in una mera restrizione della libertà personale che sfugge alla logica del trattenimento amministrativo finalizzato alla gestione dei flussi migratori.

Inoltre, il trattenimento non deve privare lo straniero dell’accesso effettivo alla domanda di protezione internazionale, garanzia flagrantemente violata dalla Polizia di Frontiera di Milano Malpensa che, privando le donne di interloquire con i familiari e con il legale, ha impedito di valutare la possibilità di formulare una domanda di asilo o di protezione internazionale.

Tale prassi del trattenimento alla frontiera appare ancora più grave laddove alle donne straniere  è stato negato il diritto di incontrare un legale, nonostante numerose richieste e comunicazioni inviate anche a mezzo pec alla polizia di frontiera dall’avvocato esperto in espulsione e ordine rimpatrio dello studio legale Avvocato Penalista H24.

Leggi qui l’articolo su cosa puoi fare se ti hanno notificato un ordine di espulsione.

Il diritto all’assistenza legale dello straniero

È indubbio che il diritto all’assistenza legale spetti anche al cittadino straniero trattenuto alla frontiera in forza dello stesso Testo Unico Immigrazione, il quale prevede, all’art.2, comma 1, che “[a]llo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. Lo stesso TU, all’art.10, comma 5, prescrive che allo straniero respinto sia garantita l’assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

La differenza tra respingimento ed espulsione

Vediamo nel dettaglio la differenza tra i due provvedimenti disciplinati entrambi dal Testo Unico Immigrazione.

I respingimenti

I respingimenti (art. 10 T.U.) sono disposti dall’autorità amministrativa di pubblica sicurezza e possono essere di due tipi:

  1. respingimento immediato (art. 10 co. 1, T.U.) disposto dalla polizia di frontiera ed immediatamente eseguito;
  2. respingimento differito nel tempo (art. 10, co. 2, T.U.) disposto dal questore.

Le espulsioni

Le espulsioni si distinguono in due categorie a seconda dell’autorità che le emette:

  1. dall’autorità amministrativa di pubblica sicurezza nei confronti di stranieri che siano in posizione di soggiorno irregolare o che siano ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (art. 13 T.U.)
  2. dall’autorità giudiziaria, in conseguenza di procedimenti penali, che sono di quattro tipologie:

a) espulsione a titolo di misura di sicurezza, disposta nei confronti del condannato straniero socialmente pericoloso (art. 15 T.U., codice penale e altre leggi);

b) espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione riguardante il detenuto straniero in fase di espiazione di una condanna definitiva, negli ultimi due anni di esecuzione della pena (art. 16 T.U.);

c) espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena riguardante lo straniero in situazione di soggiorno irregolare che deve essere condannato per un reato punito con la pena della reclusione inferiore a due anni (art. 16 T.U.);

d) espulsione a titolo di sanzione alternativa della pena pecuniaria (art. 16, T.U.) applicabile dal giudice di pace in caso di condanna per i reati d’ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis, T.U.) e d’inottemperanza, anche reiterata, all’ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5 ter e quater, T.U.).

Quali sono gli effetti dei respingimenti e delle espulsioni?

Effetto tipico e scopo comune sia dei respingimenti che delle espulsioni è l’effetto ablativo, cioè l’obbligo dello straniero di lasciare il territorio dello Stato.

Le espulsioni, oltre a determinare l’effettivo allontanamento dello straniero espulso dal territorio nazionale, producono ulteriori effetti qualora siano corredate da un divieto di reingresso per un determinato periodo successivo alla loro esecuzione, divieto che riguarda sia l’Italia, sia tutti gli altri Stati membri dell’area Schengen o dell’Unione europea, anche mediante la segnalazione al SIS (Sistema informativo Schengen) ai fini della non ammissione.

Invece i respingimenti non sono accompagnati da divieti di reingresso, né il nominativo dello straniero respinto è oggetto di segnalazione al SIS.

Cos’è il respingimento immediato alla frontiera?

Il respingimento alla frontiera è l’atto con il quale la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera privi dei requisiti richiesti dal T.U. per l’ingresso nel territorio dello Stato (art. 10, co. 1, T.U.).

L’esecuzione di questo tipo di provvedimento di respingimento è immediata, nel senso che il competente ufficio di polizia di frontiera dopo il controllo al valico di frontiera rinvia immediatamente lo straniero respinto nello Stato da cui proviene, così impedendogli l’ingresso nel territorio dello Stato.

Presupposto del respingimento alla frontiera è la mancanza da parte dello straniero di uno dei seguenti  requisiti per l’ingresso:

a) possesso di passaporto valido o documento equipollente;

b) possesso di un visto d’ingresso, salvo i casi di esenzione, qualora sia prescritto;

c) possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno;

d) disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per il ritorno nel Paese di provenienza;

e) non essere segnalato nel SIS (Sistema informativo Schengen) ai fini della non ammissione;

f) non essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato ovvero la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri;

g) non essere destinatario di un provvedimento di espulsione;

h) non essere destinatario di un divieto di rientro in quanto espulso, salvo avere ottenuto dal Ministero dell’interno l’apposita autorizzazione.

Quali sono gli effetti del respingimento alla frontiera?

Il provvedimento di respingimento alla frontiera comporta l’immediato trasferimento dello straniero al Paese di origine ma di per sé non comporta alcuna forma di divieto di reingresso, né comporta la segnalazione – ai fini della non ammissione futura – nel Sistema d’informazione Schengen: pertanto lo straniero respinto alla frontiera per difetto di taluno dei requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio nazionale, può in qualsiasi momento successivo fare regolare ingresso, a condizione che sia in possesso dei requisiti in precedenza mancanti.

Lo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento alla frontiera non commette il reato di ingresso illegale (art. 10 bis, T.U.,) proprio perché non si verifica l’ingresso nel territorio nazionale in quanto allo straniero l’ingresso è impedito.

Cos’è il respingimento differito disposto dal questore con accompagnamento alla frontiera?

Il respingimento non è immediato, ma differito nel tempo, quando (art. 10, co. 2, T.U.):

A) lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, ed è fermato all’ingresso o subito dopo – in una condizione analoga alla quasi flagranza ;

B) ovvero quando lo straniero, pur essendo privo dei requisiti per l’ingresso, è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso.

Quale è la differenza tra respingimento alla frontiera e respingimento differito?

La differenza tra le due tipologie di respingimento è pertanto la seguente: nel caso di respingimento immediato lo straniero non fa ingresso in Italia, essendo immediatamente respinto alla frontiera; mentre nella seconda ipotesi lo straniero supera la frontiera, entra fisicamente nel territorio nazionale italiano, ma viene intercettato subito dopo l’avvenuto ingresso, oppure è ammesso in Italia per ragioni di soccorso, come nei numerosissimi casi di sbarco sulle coste italiane.

Al pari del respingimento alla frontiera, anche il respingimento differito non è corredato da un divieto di reingresso, ma tra i due istituti differisce la fase esecutiva: immediata in un caso, con accompagnamento alla frontiera da parte del questore, nel secondo. In tale ultima ipotesi troveranno applicazione gli istituti del trattenimento in un C.I.E. e dell’ordine del questore che esamineremo trattando dell’esecuzione delle espulsioni.

A differenza delle ipotesi di respingimento immediato, lo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento disposto dal Questore risponde della contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10 bis, T.U.).

Come funziona l’espulsione in Italia? 

L’espulsione è un provvedimento che intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato e viene disposta quando non sussistono le condizioni o i requisiti per il soggiorno dello straniero in Italia, come ad esempio la persona che non ha rinnovato il proprio permesso di soggiorno entro il termine di legge di 60 giorni dopo la scadenza del documento e viene fermato dalla polizia. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio italiano prima del termine previsto dal provvedimento di espulsione (generalmente il termine va dai 3 ai 5 anni) è perseguibile penalmente per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Essendo un atto amministrativo che incide sulla libertà individuale, il provvedimento di espulsione è soggetto alla verifica giudiziaria in merito alla sussistenza dei  presupposti di legge. Infatti, entro 48 ore l’autorità di pubblica sicurezza deve comunicare all’autorità giudiziaria il provvedimento e quest’ultima deve dare la convalida o meno dell’atto entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione. In attesa della convalida lo straniero è trattenuto in un Centro d’Identificazione ed Espulsione (CIE). Per l’esecuzione dell’espulsione gli unici presupposti necessari sono la compiuta identificazione dello straniero e la disponibilità di un vettore o di un mezzo di trasporto.

 Possono essere impugnati i decreti di respingimento ed espulsione?

Sì, lo straniero ha il diritto di opposizione al provvedimento di respingimento e di espulsione. Il ricorso avverso tali provvedimenti deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Giudice di pace del luogo in cui ha sede l’Autorità che ha disposto l’espulsione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’espulsione, a meno che la persona non lo richieda espressamente al Tribunale competente.

Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per espulsione ordine rimpatrio?

Si è oramai consolidata la prassi di trattenere gli stranieri presso le zone di transito aeroportuale in spregio a qualsivoglia normativa nazionale ed internazionale volta alla tutela delle garanzie degli stranieri. 

In tali casi è opportuno richiedere l’assistenza legale di esperti in materia di immigrazione clandestina, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento dell’immigrazione clandestina e di provvedimenti di respingimento, espulsione e ordine rimpatrio.

Come potrai notare abbiamo già affrontato diversi casi in materia di immigrazione e possiamo garantirti la nostra massima preparazione su tale tipo di tematica. 

Se sei uno straniero ed hai ricevuto un provvedimento di respingimento o di espulsione ordine rimpatrio puoi richiedere assistenza legale ad Avvocato Penalista H24 il cui team ha già prestato assistenza a stranieri destinatari di provvedimenti di espulsione e ordine rimpatrio e vanta nel proprio team esperti avvocati per espulsione ordine rimpatrio.

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