Riconoscere un falso trader broker è il primo passo da compiere per evitare le cosiddette “truffe finanziarie” ovvero essere in grado di riconoscere una truffa on line.
Il mondo del mercato azionario, fino a non troppo tempo fa ritenuto accessibile solo a una ristretta schiera di esperti contabili ed economisti, è diventato, nel corso dell’ultimo decennio, accessibile a tutti, specie attraverso l’attività di compravendita on line di titoli azionari.
Il web ha, infatti, ridotto notevolmente le distanze e, con esse, ha consegnato ampie possibilità di guadagno e di gioco nel mercato azionario a chiunque.
Quando si parla di trading on line si discute proprio di questa attività di compravendita che, per definizione, ha come destinatari prodotti smaterializzati e del tutto avulsi dal mondo sensibile.
Da ultimo, poi, il trading on line ha preso sempre più piede con riferimento al mondo dei cosiddetti bitcoin e cryptovalute, veri e propri titoli finanziari (o è meglio dire: monete smaterializzate), caratterizzate da ampie e repentine variazioni di mercato in grado di determinarne il prezzo in maniera assai mutevole e cangiante e, quindi, in grado di consentire guadagni significativi o, per convesso, gravose perdite in termini economici.
Nell’ambito di tali attività, poi, assumono grande rilievo i cosiddetti brokers o traders.
Un broker (o tradare) è, generalmente, un professionista della finanza che si occupa principalmente di vendere e acquistare per conto di altre persone nel mercato di riferimento il prodotto più adatto per il cliente con miglior rapporto qualità-prezzo.
Potremmo, quindi, definire un broker (o trader) una sorta di intermediario che, a fronte di un guadagno su parte dell’operazione, o a fronte di un compenso versato dall’interessato, garantisce la sua opera intellettuale al fine di consentire di massimizzare i profitti.
Come avrai ben capito, quindi, si tratta di una materia assai articolata e complessa, che richiede grandi competenze o, comunque, grandi cautele.
Considera sempre che operare nel mercato del trading on line comporta l’accesso a un mercato sostanzialmente NON regolamentato, a differenza di quello azionario classico cui si faceva ricorso in via prevalente fino al decennio scorso.
Ed infatti, anche la normativa nazionale, sovranazionale ed europea ha dovuto adeguarsi alle nuove frontiere del trading, pur rimanendo, ribadiamo, un mercato non regolamentato.
In passato, il mercato del rischio regolamentato era presidiato da diversi organismi di vigilanza, fra tutti la CONSOB, ch garantivano che le oscillazioni di mercato dei titoli rimanessero all’interno di un certo margine.
Ciò avviene ancora nel cosiddetto mercato regolamentato del rischio.
Non avviene in altri mercati, come in quello delle criptovalute o comunque del trading on line, nei quali, quindi, è necessario affidarsi a soggetti esperti, pronti ad aiutarti.
Il nostro team di avvocati si occupa praticamente da sempre del trading online e delle operazioni sospette.
Infatti, come avrai capito, dietro tale attività si annida facilmente il rischio di rimanere truffati.
Molti nostri clienti hanno già evitato diverse truffe rivolgendosi a noi per una consulenza prima di determinarsi a investire le proprie sostanze in criptovalute.
Al contempo, sempre più nostri assistiti hanno sporto, attraverso il nostro team di avvocati specializzati, denunce per truffe subite. Sul punto ti invito a leggere il nostro articolo Truffe on line: cosa fare per recuperare i soldi.
In questo articolo, quindi, pur mettendoti in guardia e ribadendo la necessità di affidarti a soggetti esperti prima di impegnarti in questa attività, tanto redditizia quanto rischiosa, voglio illustrarti come la materia è regolamentata, dal profilo squisitamente penalistico, analizzando, anzitutto, proprio la figura di cui ti ho da ultimo accennato: il broker.
Indice dei contenuti
Chi è il broker?
Come ti ho già detto, il broker (o trader) finanziario non è altro che un intermediario che si occupa, per il cliente che lo chiede, di investire in suo nome e per suo conto le somme di denaro da “giocare” nel mercato azionario.
Chiaramente, se questa attività fino al decennio scorso era considerata indispensabile solo per quella stretta cerchia di azionisti che poteva permettersi di accedere al mercato del rischio, comprando titoli azionari “semplici”, adesso questa attività ha ricevuto sempre più richiesta, proprio a causa dell’allargarsi della platea che ha accesso a tale mercato, attraverso il trading on line.
Chiaramente, quindi, se aumenta la richiesta di brokers, e se aumenta, altresì, la competenza richiesta a tale categoria (che prima doveva saper operare solo nel “tradizionale” mercato del rischio, mentre ora deve saper operare anche nel online), d’altra parte aumenta anche l’esigenza di regolamentazione di tale categoria.
Va a questo punto specificato che nonostante la suddetta attività, in Italia, sia rimessa esclusivamente a banche ed intermediari finanziari autorizzati, molto spesso si ricevono insistenti telefonate o sms o si viene comunque attirati su siti web di operatori non autorizzati, che assicurano lauti guadagni in tempi brevi: l’esperienza ci insegna che, in questi casi, la truffa on line è dietro l’angolo.
Tuttavia si tratta, come ho già detto, di un fenomeno in forte crescita, in considerazione di un numero alquanto elevato di truffati e di aziende che si allocano in questo “settore”, favorito principalmente dalla disinformazione, sul piano finanziario, degli utenti che intravedono solo ricche possibilità di guadagno, nelle scellerate e – spesso – proposte avanzate dal falso trader o broker.
Se hai deciso di affidare i tuoi risparmi ad un intermediario finanziario devi verificare, anzitutto e soprattutto, che quest’ultimo sia in possesso dei requisiti, tra cui quelli patrimoniali e organizzativi, previsti dall’ordinamento.
Il D.Lgs. n. 58/1998: l’abilitazione e l’autorizzazione
Il Testo Unico Finanziario è il corpo normativo da prendere in considerazione anche quando si fa riferimento all’attività di intermediazione finanziaria.
Esso è disciplinato col D.Lgs. n. 58/98 che è stato modificato (ti ho già parlato della necessità di rimodulare l’impalcatura normativa a seguito dell’allargamento del mercato del rischio) nel 2021, dalla Legge n. 238 del 2021, appunto.
In base a tale corpo normativo, per diventare broker finanziario o, a qualunque titolo, intermediari abilitati e regolari, occorre essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla CONSOB, di cui già ti ho parlato (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa).
Tuttavia, essendo assai limitato il numero di intermediari che hanno scelto l’Italia come sede della propria attività, va segnalato che in Europa, analogamente, dette autorizzazioni sono rilasciate da altri enti, come la CySEC (Cipro), la FCA (Gran Bretagna), la CSSF (Lussemburgo), la Afm (Olanda), la FINMA (Svizzera).
Il D.Lgs. n. 58/1998: le sanzioni penali
Cosa accade se un intermediario opera senza le prescritte autorizzazioni e abilitazioni?
Partiamo col dire che un intermediario sprovvisto di autorizzazioni e abilitazioni non è un intermediario.
Ma vi è di più: un soggetto che intende svolgere l’attività di broker o trader, sprovvisto di autorizzazioni e abilitazioni commette il delitto previsto dall’art. 166 del medesimo D.Lgs. n. 58/1998, cioè del Testo Unico Finanziario.
“È punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento;
c-bis) svolge servizi di comunicazione dati.
Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede senza essere iscritto nell’albo indicato dall’articolo 31.
Con la stessa pena è punito chiunque esercita l’attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.
Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o i servizi di comunicazione dati ovvero l’attività di cui al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l’ispezione sono a carico della società.”
La norma appare complessa nella sua formulazione e per questo va analizzata minuziosamente.
In ordine, ai sensi del comma 1, lett.a), del citato articolo, è punito quel soggetto non autorizzato che “svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio”.
Il reato si configura quindi, quando, i servizi di investimento sono svolti in forma continuativa nei confronti del pubblico, estrinsecandosi in un esercizio abituale e professionale dell’attività (es. come la gestione di interi portafogli o la negoziazione di strumenti finanziari o valute, incluse, quindi, le cryptovalute).
È chiaro, quindi, che integra il reato anche la condotta di chi stipula, senza essere in possesso della prescritta abilitazione, un contratto di gestione degli investimenti e, quindi, di trasferimento di risorse economiche mobiliari dell’altro contraente, con la prospettiva reale o fittizia di profitti.
Di seguito, alla lett. b), si punisce la condotta abusiva da parte di chi, sprovvisto di abilitazione “offre in Italia quote o azioni di OICR”.
Per OICR si intende l’Organismo d’Investimento Collettivo del Risparmio.
Esso è un organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori.
Trattasi di veri e propri pacchetti di servizi finanziari.
Alle successive lettere c) e c-bis), è sanzionato, rispettivamente, “chiunque senza esservi abilitato offre fuori sede (ad esempio, a casa dei clienti), ovvero promuove o colloca, mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento” e “chiunque svolge servizi di comunicazione dati”.
È punita, pertanto, anche la condotta relativa all’attività di promozione e di collocamento a distanza tramite l’utilizzo della tecnologia informatica, che a ben vedere allarga sensibilmente la platea dei potenziali risparmiatori.
Per agire “fuori sede”, infatti, ovverosia distante dalla sede ufficiale comunicata per l’esercizio delle operazioni di intermediazione, occorre avere una specifica abilitazione, ulteriore.
Infatti, l’ulteriore fattispecie contemplata, infine, dal comma 2 dell’articolo in esame, sanziona chi esercita l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, ma in assenza dell’iscrizione nell’apposito albo istituito dalla Consob.
A tal proposito, va però rilevato che, oggi, l’anzidetto albo non è più tenuto dall’Autorità per la vigilanza dei mercati finanziari, ma dall’Ocf (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari).
In sostanza, solo la persona fisica abilitata all’offerta fuori sede ed in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previa iscrizione all’albo unico nazionale, può esercitare professionalmente l’attività, operando in luogo diverso dalla sede ed in favore del soggetto abilitato con il quale è legato da un rapporto contrattuale.
Per quanto apparentemente sia complessa la materia, possiamo riassumere le sanzioni in due grandi categorie: chi è privo di abilitazione (che agisce sempre illegalmente) e chi, pur essendone fornito, agisce illegalmente o perché agisce fuori sede senza essere abilitato a farlo o agisce fuori sede essendo abilitato ma non iscritto in appositi registri.
Cosa voglio dirti? Che anche se la materia appare complessa, smascherare le truffe on line può non essere difficile: basta consultare gli appositi registri e/o albi.
Ma conoscere questi meccanismi illegali non serve solo a evitare le truffe on line.
Più avanti voglio spiegarti le conseguenze dirompenti di una siffatta scellerata attività, posta in essere in assenza di autorizzazioni.
Lo scam finanziario: attenzione al falso trader o broker su Telegram!
Si sta diffondendo il fenomeno dello SCAM.
Il termine, in inglese, significa letteralmente “truffa”, e si presenta ogni qualvolta un soggetto apparentemente in carne ed ossa, invita un altro soggetto, che sta per essere truffato, ad effettuare grossi investimenti in cryptovalute.
In realtà si tratta di veri e propri BOT, ovverosia algoritmi automatizzati, che contattano gli utenti privati, invitandoli ad eseguire tali operazioni finanziarie.
I truffatori sfruttano i bot Telegram per pubblicizzare pagine che imitano in maniera quasi perfetta le homepage dei siti di e-commerce e di famosi corrieri impegnati nelle consegne a domicilio.
Le principali truffe sono, chiaramente, a tema Bitcoin, questo perché è la cryptovaluta per eccellenza, la più conosciuta e nonostante la grande volatilità è percepita come l’investimento più sicuro.
Molto spesso, le truffe usano come esca dei nuovi (finti) exchange che promettono in regalo cryptovalute, nella maggior parte dei casi appunto Bitcoin, in cambio dell’iscrizione sul proprio exchange e di un investimento iniziale in criptovalute.
Ovviamente, tale investimento, consiste solitamente in svariate migliaia di euro che l’utente potrebbe non vedere più!
In questi casi, allora, oltre a configurarsi i reati di cui al Testo Unico della Finanza, si configura il più comune reato di truffa on line, aggravata dalla minorata difesa (internet per definizione non favorisce una facile difesa per chi cade nelle condotte truffaldine) e dall’ingente danno patrimoniale subito (le truffe finanziarie raramente hanno ad oggetto somme inferiori alle migliaia di euro: è capitato di dover presentare denunce per truffe da svariate centinaia di migliaia di euro!).
Come faccio a riconoscere il falso trader o broker?
Il nostro consiglio, prima di effettuare un versamento come suggerito da un trader o broker, magari che non hai mai visto o conosciuto, verifica se ha la autorizzazioni necessarie per gestire il tuo denaro o proporti degli investimenti.
Come sopra ti ho rappresentato, ci sono degli appositi albi da consultare: un verifica preventiva (magari anche con l’aiuto di un professionista) può salvarti il portafoglio!!!
Purtroppo ci sono persone che hanno perso ingenti capitali per una banale ma fatale leggerezza iniziale ed hanno quindi dovuto rivolgersi al nostro studio per il recupero del capitale investito.
Ha senso denunciare?
Come hai capito, l’universo delle delle cryptovalute, degli investimenti finanziari e, in generale, del trading, specie se online, è assai complesso ed articolato.
La domanda che ti starai ponendo è, ovviamente, se vale la pena denunciare, una volta scoperto di essere stato truffato.
La risposta è assolutamente sì, a condizione che tu ti rivolga a un team di esperti, per almeno tre ordini di ragioni:
- denunciare può, a volte, smascherare una rete pericolosissima e questo è sicuramente etico oltre ad evitare cha altre persone possano cadere nella stessa mala sorte;
- quando investi in bitcoin o in cryptovalute tutto inizia, fortunatamente, dalla carta moneta tradizionale, e tutti gli investimenti, precedenti alla smaterializzazione (ma anche successivi all’acquisto dei titoli, spesso) sono tracciati e tracciabili. Non tutto è perduto, ma occorre stimolare continuamente la Pubblica Accusa, provando a orientare le indagini. Il nostro team si occupa anche di questo, provando a tenere i contatti con gli uffici delle Procure che coordinano le indagini, indirizzandole, per quanto possibile;
- spesso gli investimenti avvengono su piattaforme reali, che possono essere interrogate e possono congelare il denaro sottratto, dopo aver denunciato l’utente che ha posto in essere la condotta truffaldina.
È necessario, però, rivolgersi a professionisti competenti che conoscono le leggi di riferimento oltre che la materia del trading on line e delle Cryptovalute.
Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in trading on line?
Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un Avvocato esperto in materia di truffa online, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento a questa materia, come ti ho indicato.
Mettiti subito in contatto con uno dei nostri avvocati il quale ti spiegherà il nostro metodo di lavoro che spesso ci porta ad avere grandi risultati con analogo grado di soddisfazione dei nostri assistiti.
Perché gli assistiti del nostro studio legale sono soddisfatti? Perché molti clienti hanno tanta riconoscenza nei nostri riguardi?
Leggi anche:
- Avvocato per Crypto Valute
- Truffa Cripto e Bitcoin: come evitarla?
- Truffe on line: cosa fare per recuperare i soldi
Il metodo di Avvocato Penalista H24. Perché scegliere il nostro studio legale?
La nostra priorità è porre l’assistito al centro del nostro operato, assumerci le sue preoccupazioni ed i suoi timori. Essere sottoposti ad un procedimento penale è una sciagura che coinvolge tutta la famiglia.
Nel corso degli anni abbiamo ben compreso questa circostanza ed è dunque fondamentale sin da subito instaurare un rapporto di fiducia con l’assistito che si sostanzia in:
- informazione costante sulla nostra attività professionale svolta nel Tuo esclusivo interesse. Sarai aggiornato passo passo di cosa stiamo facendo e di cosa accadrà. Ti spiegheremo le cose in modo che tu possa capire il difficile linguaggio della legge;
- massima disponibilità e reperibilità: il nostro studio si chiama Avvocato Penalista H24 perché siamo sempre operativi 7 giorni su 7 24 ore al giorno. Siamo sempre al tuo fianco e potrai sempre contare su di noi. Tutti i giorni a qualsiasi ora del giorno e della notte.
- formulazione di un preventivo immediato senza sorprese future. Ogni scelta difensiva sarà preventivamente concordata con Te, non avrai brutte sorprese e non dovrai sostenere costi imprevisti. Sin dal principio saprai quali sono i costi che dovrai sostenere.
Il rispetto di queste semplici regole e la nostra preparazione ci ha portati nel corso degli anni a regalare tante soddisfazioni ai nostri clienti.
Vuoi sapere nello specifico cosa dicono?
Cosa dicono di noi i nostri assistiti?
Leggi le nostre recensioni su Google e scopri cosa dicono gli utenti del nostro studio legale e della nostra attività professionale.
Affidati ad un Avvocato esperto in materia di truffa on line e abusivismo finanziario
Truffa on line. Come è possibile recuperare i soldi? | Truffa trading bitcoin crypto forex
Clicca qui per scoprire il Nostro Team di Avvocati Penalisti
Come svolgiamo il servizio di consulenza online?
Clicca qui per saperlo. Ti descrivo in maniera dettagliata come svolgiamo il servizio di consulenza online H24.
Quali sono i casi trattati e risolti dal nostro studio legale?
Leggi qui i casi trattati e risolti dal Team dello Studio legale Avvocato Penalista H24.
Come potrai leggere la nostra massima dedizione, l’impegno professionale profuso porta, il più delle volte, a raggiungere il risultato sperato.
Vuoi parlare di persona con un nostro avvocato?
Dove ha luogo l’operato di Avvocato Penalista H24?
Il nostro operato ha luogo nelle maggiori città Italiane ove vi sono le nostre sedi legali. Garantiamo la nostra attività Legale in Europa ma anche nelle più grandi città del Mondo. Clicca qui per verificare dove si trovano le nostre sedi.
Abbiamo maturato contatti e sedi legali in tutto il mondo tramite il nostro team di avvocati!
Scrivici e facci sapere da dove ci contatti, concorderemo un appuntamento on line o nella nostra sede più vicina.