Truffa on line: cosa fare in caso di richiesta di archiviazione da parte del PM

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Truffa on line: cosa fare in caso di richiesta di archiviazione da parte del PM

Se sei stato vittima di una truffa online, devi sapere che una delle prime cose da fare è quella di presentare immediatamente una denuncia/querela alla Procura della Repubblica, al fine di permettere agli organi inquirenti l’espletamento di tutta una complessa attività di indagine finalizzata alla individuazione del responsabile della truffa online, nonché al recupero del capitale che ti è stato illecitamente sottratto.


Devi capire, infatti, che una volta formulata la denuncia, il Pubblico Ministero la prenderà in esame e, congiuntamente alle forze dell’ordine, effettuerà tutti gli atti di indagine che saranno ritenuti necessari per l’individuazione del responsabile del reato.

Può  capitare, tuttavia, che il Pubblico Ministero, una volta letta la tua denuncia, ovvero una volta espletati tutti gli atti di indagine che ha ritenuto opportuno effettuare, decida di formulare una richiesta di archiviazione, ai sensi dell’articolo 408 del codice di procedura penale, inviando quindi al Giudice per le indagini preliminari tutto il fascicolo inerente le indagini espletate al fine di richiedere allo stesso l’emissione di un decreto di archiviazione.

Devi capire, infatti, che nel procedimento penale Italiano, sebbene il Pubblico Ministero sia considerato il “dominus” della fase delle indagini, essendo materialmente colui che conduce tutte le attività investigative, dall’altro lato viene ritenuto fondamentale che sia un soggetto terzo ed imparziale (ovvero il Giudice per le indagini preliminari) ad operare un controllo sulle scelte effettuate durante la fase delle indagini preliminari da parte del Pubblico Ministero. 

Infatti, il Pubblico Ministero non ha alcun potere di disporre autonomamente l’archiviazione di un procedimento penale, dovendo questa scelta  essere necessariamente oggetto di un effettivo controllo da parte del GIP.

Appare tuttavia scontato dirti che, con la richiesta archiviazione truffa on line il Pubblico Ministero, una volta valutata la tua denuncia, potrà effettuare delle valutazioni sia in merito alla insussistenza del reato, sia in merito alla impossibilità di individuazione degli autori materiali dello stesso a seguito dell’attività di indagine espletata, andiamo quindi a vedere quali sono i rimedi esperibili in questi casi e soprattutto cosa devi fare nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia formulato una richiesta archiviazione truffa on line nella totale assenza di attività di indagine.

Ma procediamo quindi con ordine e vediamo innanzitutto:

Quando il Pubblico Ministero può formulare richiesta di archiviazione

Così come ti dicevo in precedenza, nel caso in cui il Pubblico Ministero ritenga che la notizia di reato sia infondata, ovvero nel caso in cui ritenga impossibile l’individuazione degli autori materiali del reato, può disporre una richiesta di archiviazione, ovvero una richiesta attraverso la quale rappresenta al Giudice per le indagini preliminari l’inopportunità di procedere con le indagini in relazione alla denuncia da te formulata.

Le ragioni della richiesta di archiviazione, chiaramente, possono essere molteplici, in ogni caso è opportuno che tu sappia sin da subito che contro questo provvedimento è possibile proporre opposizione, così come ti rappresenterò in maniera più dettagliata in seguito.

Devi inoltre sapere che non sempre la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ti verrà notificata, potendo essere disposto un provvedimento di archiviazione anche a tua totale insaputa.

Ti starai sicuramente chiedendo come è possibile che venga emesso un decreto di archiviazione senza che tu abbia mai ricevuto alcuna notifica, potendoti sembrare una evidente violazione del tuo diritto ad un giusto processo, anche solo in relazione alla fase delle indagini.

Ebbene, si tratta di una possibilità assolutamente concreta, della quale non potrai certo dolerti nel caso in cui tu non abbia richiesto nella denuncia che hai formalizzato di voler essere informato in caso di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero.

In questo caso, quindi, a meno che tu non faccia un monitoraggio costante del tuo procedimento presso gli Uffici della Procura della Repubblica, in caso di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari potrà emettere un decreto di archiviazione del tuo procedimento senza che ti venga mai notificato alcunché, rendendo quindi impossibile una (eventuale) opposizione richiesta archiviazione truffa on line.

In questo caso, quindi, al fine di non lasciare nulla di intentato, il mio consiglio è di prestare sempre molta attenzione, nel caso in cui tu voglia formulare una denuncia per una truffa online che hai subito a rappresentare la tua volontà di essere informato in caso di richiesta di archiviazione, ovvero di rivolgerti ad un avvocato con specifica esperienza in questo settore, che sappia indirizzarti al meglio in merito alla formulazione della denuncia.

Cosa fare in caso di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero

Nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia rappresentato la propria volontà di formulare una richiesta di archiviazione, la prima cosa da fare sarà quella di verificare quali sono le ragioni che lo hanno determinato lo stesso a non voler procedere nell’attività investigativa e quindi a comprendere quali sono state le motivazioni che hanno indotto il Pubblico Ministero a formulare la richiesta archiviazione truffa on line.

In questo caso, chiaramente, il primo consiglio che posso darti è quello di rivolgerti ad un avvocato per truffa online e di andare a consultare con la massima celerità il fascicolo di indagini al fine di valutare:

  • Quali sono stati gli atti di indagine effettuati dal Pubblico Ministero in relazione alla tua denuncia;
  • Quali sono le ragioni per le quali il Pubblico Ministero ha deciso di formulare la richiesta di archiviazione;
  • Se vi siano ulteriori atti di indagine che possono essere compiuti.

Una volta analizzati tutti gli atti di indagine, quindi, con l’aiuto di un avvocato per truffa online potrai comprendere se ci sono i presupposti per formulare una opposizione alla richiesta di archiviazione, ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura penale.

Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione, infatti, la persona offesa dal reato richiede che il Pubblico Ministero venga onerato di proseguire l’attività di indagine, indicando quindi (a pena di inammissibilità della richiesta) quali sono le ulteriori indagini che dovrebbero essere espletate, nonché i relativi elementi di prova a sostegno delle stesse.

Se vuoi sapere nel dettaglio come fare a presentare una opposizione alla richiesta di archiviazione ti consiglio di leggere questo articolo in cui ti spiego in maniera dettagliata come fare a formulare una opposizione alla richiesta di archiviazione.

Come presentare l’opposizione alla richiesta di archiviazione in caso di truffa online

Così come ti ho detto in precedenza, allorquando viene formulata una richiesta archiviazione truffa on line è sempre possibile presentare un’opposizione nel termine previsto dalla Legge, venendo quindi instaurato, una volta depositata l’opposizione, un procedimento innanzi al Giudice per le indagini preliminari, il quale dovrà decidere se la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero sia fondata, ovvero se sia necessario integrare l’attività di indagine o ancora se sia il caso di obbligare il Pubblico Ministero a formulare una cosiddetta “imputazione coatta”.

E’ molto importante che tu sappia che, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione, dovrai indicare in maniera tassativa:

  • L’oggetto della investigazione suppletiva che dovrà compiere il Pubblico Ministero, nonché
  • Quali sono i relativi elementi di prova a sostegno dell’opposizione.

Si tratta, nello specifico, di due elementi fondamentali, che dovranno essere necessariamente presenti nella tua opposizione archiviazione truffa on line dal momento che, in assenza degli stessi, il Giudice per le indagini preliminari potrà dichiarare l’opposizione inammissibile, emettendo quindi un decreto di archiviazione, disponendo pertanto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Nel caso tu abbia subito una truffa online, quindi, è molto importante analizzare nel migliore dei modi quali sono stati gli elementi che hanno indotto il Pubblico Ministero a formulare la richiesta di archiviazione ed indicare l’attività di indagine integrativa che dovrà essere disposta, essendo infatti ben possibile che il Pubblico Ministero abbia formulato una richiesta di archiviazione nella totale assenza di attività di indagine.

Si tratta, nello specifico, di una circostanza sicuramente non rara, dal momento che il Pubblico Ministero, già solo leggendo il tuo atto di denuncia/querela potrebbe arrivare a ritenere che i fatti da te denunciati non costituiscano reato, ovvero che non ci siano sufficienti elementi per sostenere l’accusa in giudizio.

Devi capire, infatti, che, allorquando presenti una denuncia per una truffa on line, è molto importante che tu inserisca all’interno della stessa ogni singolo elemento (finanche quello che potrà sembrarti più insignificante o banale) al fine di “indirizzare” sin dal primo momento l’attività di indagine del Pubblico Ministero ed evitare di essere costretto, in seguito, a dover formulare una opposizione richiesta archiviazione truffa on line.

Ebbene, proprio nelle truffe online la tempestività della presentazione della denuncia risulta essere un fattore dirimente per riuscire ad ottenere il recupero dei soldi illecitamente sottratti, pertanto, nel caso in cui una denuncia dovesse risultare manchevole di elementi fondamentali per la prosecuzione delle indagini, questa potrebbe indurre il Pubblico Ministero a formulare una richiesta di archiviazione che, nello specifico, ti farebbe perdere molto tempo e devi comprendere che, nell’ambito delle truffe online il tempo è fondamentale !!

Se vuoi approfondire ulteriormente questo argomento e comprendere come formulare una denuncia per truffa online e come fare per recuperare i soldi illecitamente sottratti, ti consiglio di leggere molto attentamente questo articolo.

Devi inoltre sapere, così come ti spiegherò meglio in seguito, che, nel caso di richiesta di archiviazione formulata nella totale assenza di attività di indagine da parte del Pubblico Ministero, allorquando nell’atto di denuncia erano presenti elementi utili alla instaurazione dell’attività investigativa, nell’atto di opposizione andrà segnalato al Giudice per le indagini preliminari il fatto che il Pubblico Ministero sia venuto completamente meno ai propri doveri di effettuare l’attività di indagine (tassativamente imposti allo stesso, ai sensi degli articoli 358 e 326 del codice di procedura penale), potendo costituire detta violazione, così come ti spiegherò in seguito, un eventuale motivo di ricorso innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.

Quali sono gli esiti possibili del giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione?

Una volta presentata l’opposizione alla richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari dovrà fissare un’udienza nella quale si discuterà in merito alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, nonché in merito ai tuoi motivi che hanno determinato la opposizione richiesta archiviazione truffa on line.

Gli esiti di questa udienza possono essere diversi, ovvero:

  1. Nel caso in cui tu non abbia inserito l’oggetto della investigazione suppletiva, ovvero i relativi elementi di prova, il Giudice potrebbe dichiarare la tua opposizione inammissibile e chiudere definitivamente il procedimento;
  2. Nel caso in cui, invece, il Giudice ritenga fondata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, emetterà decreto di archiviazione, trasmettendo il fascicolo inerente le indagini espletate al Pubblico Ministero;
  3. Nel caso in cui il Giudice ritenga la tua opposizione fondata potrà emettere un’ordinanza con la quale indica al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da compiere nonché il tempo per il compimento delle stesse;
  4. Infine, nel caso in cui ritenga assolutamente fondata la tua opposizione e già sussistenti tutti gli elementi per procedere in giudizio nei confronti degli autori materiali del reato, può ordinare al Pubblico Ministero la formulazione della cd. “imputazione coatta”.

Così come ti dicevo in precedenza, nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione per casi di truffe online è molto importante inserire nell’atto di opposizione tutti gli elementi investigativi che sono stati omessi da parte del Pubblico Ministero, essendo proprio questo il principale oggetto del giudizio che si dovrà tenere innanzi al Giudice per le indagini preliminari, essendo quindi molto importante che tu ti avvalga dell’aiuto di un avvocato con specifica esperienza nel settore delle truffe online.

Ma andiamo quindi a vedere cosa succede nel caso in cui il Giudice ritenga infondata l’opposizione e, quindi emetta, in relazione alla denuncia da te presentata, un decreto di archiviazione.

Cosa fare in caso di emissione di decreto di archiviazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari

Innanzitutto devi sapere che, contro il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari dispone l’archiviazione non è possibile formulare alcun tipo di impugnazione, il che, praticamente, significa che il tuo processo sarà archiviato e che il Pubblico Ministero non sarà tenuto a fare alcun tipo di ulteriore indagine in relazione alla denuncia da te formulata.

In questo caso, quindi, l’unico rimedio che ti riconosce l’ordinamento Italiano è quello inerente il reclamo innanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 410 bis del codice di procedura penale, trattandosi tuttavia di un rimedio utilizzabile esclusivamente nell’ipotesi in cui ci sia stato un vizio del contraddittorio, ovvero nei casi in cui:

  1. Il decreto di archiviazione sia stato emesso in assenza dell’avviso alla persona offesa in merito alla richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero (allorquando il denunciante ha richiesto di voler essere informato nell’atto di denuncia);
  2. Il decreto di archiviazione sia stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari prima ancora che sia scaduto il termine per la formulazione dell’opposizione;
  3. Il decreto di archiviazione sia stato disposto nonostante l’opposizione, senza che il Giudice abbia provveduto alla fissazione di un’udienza.

Chiaramente, nel caso in cui non incorra alcuno dei vizi che ti ho precedentemente elencato, e quindi in caso di assenza di vizi del contraddittorio, l’ordinamento Italiano non ti riconosce la possibilità di impugnare il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari.

Occorre tuttavia prendere in considerazione una diversa circostanza, ovvero, cosa succede nel caso in cui la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero venga formulata nella totale assenza di attività di indagini ? 

Cosa succede se il Pubblico Ministero formula la richiesta di archiviazione nella totale assenza di attività di indagine?

Così come ti ho rappresentato in precedenza, è ben possibile che il Pubblico Ministero possa formulare una richiesta di archiviazione ritenendo, ad esempio, che i fatti da te denunciati non costituiscano un reato, formulando quindi una valutazione di tipo giuridico in merito alla (ipotetica) sussistenza di un reato.

Mettiamo, ad esempio, che io denunci il mio vicino di casa per il semplice fatto che mi è antipatico, appare evidente che la valutazione del Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione sarà esclusivamente in merito al fatto che il fatto da me denunciato non costituisca un reato, non richiedendo quindi l’attività del Pubblico Ministero alcun tipo di indagine per addivenire a questo tipo di conclusione.

Chiaramente, il discorso in materia di truffe online risulta assolutamente differente dal momento che, nella maggior parte dei casi, qualora sia stato formulato un buon atto di denuncia/querela, gli indici della sussistenza del reato saranno evidenti, obbligando quindi il Pubblico Ministero all’espletamento dell’attività di indagine.


Può accadere, tuttavia, che un Pubblico Ministero eccessivamente remissivo, nonostante l’evidenza della commissione del reato di truffa online ai tuoi danni, ometta l’effettuazione di tutta l’attività di indagine, giustificando detta carenza investigativa sulla (ipotetica) difficoltà di individuare gli autori materiali del reato, ovvero sulla difficoltà di formulazione delle indagini all’estero, ovvero sulla difficoltà di emissione di provvedimenti di sequestro in ambito internazionale su conti correnti presenti all’estero, ovvero su portafogli virtuali cd. “wallet”.

A nostro avviso si tratta, nello specifico, di un atteggiamento assolutamente inaccettabile, incombendo in capo al Pubblico Ministero un obbligo (e non una semplice facoltà) di effettuare l’attività di indagine, quand’anche si trattasse di indagini particolarmente complesse, essendo l’Italia più volte stata sanzionata dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo proprio per l’assenza di tutela alla persona offesa nella fase delle indagini.

Ebbene, sebbene in precedenza ti ho rappresentato che contro il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari non vi siano rimedi giuridici esperibili a livello nazionale, è pur vero che contro questo provvedimento potrà essere formulato un ricorso innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo allorquando la totale assenza di attività di indagine abbia determinato una violazione di un diritto fondamentale della persona, tra cui il “diritto alla vita”, tutelato sulla base dell’articolo 2 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo.

Quali sono le violazioni che possono giustificare il ricorso alla CEDU in caso di indagini assenti o inefficaci?

Devi sapere, innanzitutto, che la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in diverse occasioni, ha riconosciuto la pacifica violazione dell’articolo 2 della Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo nei confronti dell’Italia in casi in cui o è stata completamente omessa l’attività di indagine da parte del Pubblico Ministero, ovvero sono state eseguite delle indagini in alcun modo efficaci da parte delle Autorità al fine di individuare i responsabili del reato. 

Infatti, nella nota decisione della CEDU nel caso Talpis c. Italia la Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha ammonito l’Italia proprio sul fatto che, così come ti dicevo in precedenza: “il semplice passare del tempo può nuocere all’inchiesta, ma anche compromettere definitivamente la possibilità che questa sia portata a termine, fondando detta considerazione sul fatto che “il passare del tempo intacca inevitabilmente la quantità e la qualità delle prove disponibili”. 

Infatti, così come sostenuto dalla CEDU, “l’apparenza di una mancanza di diligenza porta a dubitare della buona fede con cui vengono condotte le indagini” rendendo in tal modo evidente che, l’assenza di attività di indagine (ovvero l’inefficacia della stessa) determini una evidente violazione del “diritto alla vita” della persona offesa dal reato la quale, così come risulta evidente, in assenza di un intervento da parte dell’organo deputato ad effettuare l’attività di indagine (ovvero il Pubblico Ministero), si troverà a dover subire le conseguenze della truffa online in uno stato di totale impotenza determinata dalla inerzia dell’attività di indagine.

Alla luce di quanto ti ho rappresentato in precedenza, quindi, appare evidente come, in caso di inerzia dell’attività di indagine da parte del Pubblico Ministero, nonché in caso di cattivo esito della opposizione alla richiesta archiviazione truffa on line, la formulazione di un ricorso alla Corte Europea del diritti dell’Uomo possa costituire un’ottima soluzione per cercare di ottenere giustizia.

Chiaramente, in caso di formulazione del ricorso, stai molto attento ai termini per la proposizione dello stesso, nonché alle formalità che dovrai necessariamente eseguire, trattandosi di un atto molto complesso per il quale è assolutamente consigliabile l’assistenza di un avvocato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in merito alle modalità di proposizione del ricorso alla CEDU ed i motivi che possono giustificare il ricorso ti invito a leggere questo articolo.

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