Avvocato Alcoltest Omologazione Etilometro dello studio legale Avvocato Penalista H24 indicherà – nel seguente articolo – su quale soggetto processuale grava l’obbligo di provare il corretto funzionamento dell’apparecchio nonché l’intervenuta omologazione dello stesso.
Indice dei contenuti
Il certificato di omologazione
La questione è certamente rilevante perché un etilometro non funzionante o non omologato può dare dei risultati errati ed una persona potrebbe essere ingiustamente condannata.
Il certificato di omologazione, per l’appunto, serve a certificare proprio il corretto funzionamento dell’apparecchio con il quale si misurano i livelli di alcool nel sangue.
Cosa succede se il certificato di omologazione non c’è ? Se non è stato revisionato e non è mai stato omologato ?
La temutissima prova dell’Alcoltest è valida oppure no ?
Vuoi conoscere come e quando eccepire l’inutilizzabilità dell’esito dell’Alcoltest effettuato con l’etilometro non omologato? O vuoi semplicemente saperne di più in riferimento ai reati di guida in stato di ebbrezza ed alla regolarità dell’omologazione dell’etilometro dell’Alcoltest? Se la risposta è sì, allora leggi questo articolo.
Se hai commesso il reato di guida in stato di ebbrezza puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che vanta nel suo team esperto Avvocato Alcoltest Omologazione Etilometro che saprà offrirti l’assistenza legale di cui necessiti.
Gli etilometri vanno sottoposti a revisione?
Sì.
A norma dell’articolo 379 commi 6,7,8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 gli etilometri devono essere sottoposti ad una serie di verifiche per poter essere omologati ed adoperati.
Ma tale disposizione non prevede l’inutilizzabilità delle prove acquisite qualora le verifiche sull’etilometro non siano state compiute.
A chi spetta provare il regolare funzionamento dell’etilometro?
Nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati due orientamenti opposti, come si evince dalla sentenza n. 3201/2020 emessa dalla IVª Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione:
1) Secondo il primo indirizzo giurisprudenziale spetta all’accusa e quindi al Pubblico Ministero provare il buon funzionamento dell’etilometro e i controlli su di esso eseguiti. Tale orientamento è fondato, sotto il profilo processuale, sul principio di carattere generale secondo cui la parte che allega un fatto (nella specifico, il superamento del tasso alcolemico), deve introdurre nel processo elementi di prova idonei a dimostrarne la veridicità.
In conclusione, secondo quest’ultimo indirizzo,
allorquando l’alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione
Cassazione penale sentenza n. 25132/2019
Tale orientamento giurisprudenziale nasce dalla sentenza della Corte Costituzionale che in tema di autovelox ha dichiarato la parziale illegittimità della norma (articolo 45 del decreto legislativo n. 285 del 1992) che non prevedeva che le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità (c.d. autovelox) fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, così esonerando gli utilizzatori dall’obbligo di verifica periodica di funzionamento e taratura delle apparecchiature. Tale principio era stato esteso dalla sezioni civili della Cassazione anche al caso dell’etilometro.
2) Secondo il contrario orientamento giurisprudenziale espresso dalla IVª Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 3201 del 2020
nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex articolo 186, comma 2, Codice della Strada nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, debba fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio.
Corte di Cassazione nella sentenza n. 3201 del 2020
Sicchè il fatto che l’articolo 379 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa che il Pubblico Ministero a sostegno dell’accusa in giudizio debba fornire oltre ai risultati della rilevazione etilometrica anche i dati relativi all’esecuzione di tali operazioni.
I dati relativi alle operazioni di omologazione dell’etilometro utilizzati per eseguire l’alcoltest (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato.
Perciò la verifica processuale della regolarità dell’omologazione dell’etilometro, secondo quest’ultimo precedente di legittimità, deve essere sollecitata dall’imputato, in capo al quale vi è l’ onere di allegazione per contestare la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti.
Quale è la differenza tra i due orientamenti in ordine alla prova della verifica dell’omologazione dell’elitometro?
Il primo orientamento giurisprudenziale – certamente più favorevole per chi risponde di reato per guida in stato di ebbrezza – vuole che sia il Pubblico Ministero – quando l’alcoltest risulti positivo – a fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione, senza alcuna sollecitazione in tal senso da parte dell’imputato.
L’orientamento contrastante, invece, vuole che, quando l’alcoltest risulti positivo, sia onere dell’imputato quello di fornire la prova contraria all’accertamento, sicchè sarebbe l’imputato a dover provare l’esistenza del mancato funzionamento dell’etilometro utilizzato oppure che sia stato utilizzato un metodo errato nell’esecuzione dell’Alcoltest.
In tal caso, quindi, l’imputato non può limitarsi a chiedere al Pubblico Ministero di produrre la documentazione attestante la regolarità dell’etilometro, ma deve allegare prove a sostegno della richiesta di inutilizzabilità dei risultati.
Perché rivolgersi a competente avvocato alcoltest omologazione etilometro?
In tema di reati per guida in stato di ebbrezza, come sopra evidenziato, non vi sono orientamenti univoci da parte della giurisprudenza di legittimità in tema di verifiche dell’omologazione dell’etilometro utilizzato per eseguire l’alcoltest.
Sicché, è ben chiaro che si tratta di un tema in continua evoluzione che richiede una particolare conoscenza e un costante studio.
Pertanto, se ti è stato elevato un verbale per guida in stato di ebbrezza e vuoi conoscere come poter meglio predisporre la tua strategia difensiva, puoi rivolgerti ad Avvocato Penalista H24 che vanta nel suo team esperto Avvocato Alcoltest Omologazione Etilometro che ti affiancheranno nella tua difesa.
Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia complessa, delicata e richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad uno competente Avvocato Alcoltest Omologazione Etilometro, specializzato in materia, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
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