Avvocato Evasione Iva Esterovestizione dello studio legale Avvocato Penalista H24 in questo articolo analizzerà le ipotesi in cui in caso di esterovestizione, l’omissione dell’obbligo di dichiarazione annuale dei redditi di una società avente residenza fiscale all’estero integra il reato di evasione dell’Iva così come stabilito dalla Suprema Corte di cassazione Sezione III n. 10098 del 2020.
Hai una società con residenza fiscale all’estero? Sei indagato per esterovestizione? Vuoi saperne di più sul fenomeno dell’esterovestizione e dell’evasione dell’Iva? Se la risposta è sì, allora leggi questo articolo!
Avvocato Penalista H24 vanta grande esperienza nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati tributari, nello specifico evasione Iva ed esterovestizione, per cui se devi difenderti dall’accusa di Evasione Iva Esterovestizione puoi chiedere assistenza o consulenza legale ad Avvocato Penalista H24 che ti affiancherà un competente Avvocato Evasione Iva Esterovestizione.
Indice dei contenuti
Cosa prevede l’articolo 5 del decreto legislativo N.74/2000 per il reato di evasione iva?
L’articolo 5 della norma citata punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chi
“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila”.
Art. 5 Decreto Legislativo 74 del 2000
L’esterovestizione è logicamente e strutturalmente collegata al reato di evasione Iva: l’esterovestizione, infatti, si tramuta in illecito penale quando è finalizzata al risparmio di imposta rectius all’evasione dell’Iva.
Che cos’è l’esterovestizione?
L’esterovestizione è il fenomeno in virtù del quale una società trasferisce la propria attività in un altro Stato.
La società esterovestita in realtà non assume alcun comportamento elusivo o abusivo, poiché la possibilità di trasferire l’attività all’estero risponde al principio della libertà di stabilimento sancito dall’Unione Europea.
Quando l’esterovestizione diviene illecito penale?
L’esterovestizione illecita è la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società in un Paese estero con trattamento fiscale più vantaggioso rispetto a quello nazionale, finalizzata ad eludere gli obblighi tributari e fiscali italiani.
La rilevanza penale del fenomeno di esterovestizione è quella di contrastare quei fenomeni di fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale, ivi posizionando la sede legale
“onde creare un’apparenza di residenza fiscale nello Stato estero ma conservando, nella sostanza in Italia, in modo occulto e non trasparente, il centro amministrativo, decisionale ed operativo della società”
(Cassazione penale sezione III, sentenza n. 39678/ del 2018)
Quali sono i casi in cui una società esterovestita ha l’obblico di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia?
L’obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi sussiste ogni volta che la società che ha stabilito la sua sede legale all’estero, percepisca redditi che in realtà si considerano prodotti in Italia.
La Cassazione ha da sempre ritenuto che
“l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, da parte di società avente residenza fiscale all’estero, la cui omissione integra il reato previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 74/2000, sussiste se l’impresa abbia stabile organizzazione in Italia, il che si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi”
(Cassazione penale sezione III n. 32091/2013)
Ciò accade quando la società abbia in Italia una stabile organizzazione (anche se non vi fossero redditi) e quindi la società dovrebbe considerarsi residente fiscale in Italia, in tal caso dovrebbe dichiarare anche i redditi prodotti all’estero e non solo quelli prodotti in Italia.
Quando la sede della società può definirsi fittiziamente all’estero.
La giurisprudenza al fine di individuare quale fosse la reale sede di una società esterovestita ha dato rilevanza al luogo dove opera il centro direttivo amministrativo della società, considerandolo come centro di promanazione di atti giuridici rilevanti e di gestione della stessa.
Ad esempio, a fronte di un consiglio di amministrazione della società composto da soggetti residenti in luoghi diversi, con decisioni assunte in videoconferenze, il Tribunale nell’impossibilità di stabilire il luogo preciso di riunione e deliberazione del predetto consiglio, ha valorizzato ai fini dell’individuazione della sede reale della società, il luogo in cui risieda e lavori il consigliere che abbia impartito le direttive dell’operazione rispondente allo scopo della società.
In concreto, quando ad esempio un’impresa esterovestita – che quindi, ha la sede legale/fiscale all’estero – svolge la maggior parte dell’attività economica in Italia, ove impiega il maggior numero dei dipendenti e vi sono gli uffici realmente operanti, se omette la dichiarazione dei redditi nello Stato italiano, risponderà per evasione Iva.
Ed ancora, qualora gli amministratori risiedono all’estero ma svolgono le proprie funzioni a mezzo di procuratori operanti in Italia si dovrà individuare sul territorio nazionale il luogo della concreta messa in esecuzione da parte dei predetti procuratori delle direttive ad essi impartite e, quindi, la residenza fiscale societaria.
Quali forme può assumere l’esterovestizione?
L’esterovestizione illecita può assumere diverse forme:
- quella della società schermo, quando la persona giuridica estera sia “artificiosa” ossia in concreto priva di autonomia, essa rappresenta solo uno “schermo” attraverso il quale l’amministratore agisce come effettivo titolare. In altre parole, la società all’estero è un puro schermo fittizio inoperante quando tutta l’attività amministrativa e di gestione viene, invero, realizzata in Italia;
- quella della stabile organizzazione occulta. Quando la società all’estero è anch’essa operativa, con una propria autonomia giuridica ed operativa, si parla in tal caso di stabile organizzazione occulta che si configura quando un’impresa estera, avendo una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua la sua attività mediante un’organizzazione di persone e di mezzi, ma senza dichiarare i relativi proventi dalla stessa generati e ad essa direttamente imputabili.
Una società esterovestita è tenuta alla dichiarazione dei redditi in Italia per evitare di rispondere di evasione Iva anche quando la società estera fosse vera, reale e non un semplice schermo, con ampi uffici, piena di operazioni economiche e di personale all’estero e capace di produrre ricavi anche in paesi diversi dal nostro e questo per somma ben superiore a quella che ha prodotto in Italia.
In entrambi i casi, che l’esterovestizione assuma le forme di società schermo o quelle di stabile organizzazione occulta, la persona giuridica (società, impresa) è obbligata alla dichiarazione dei redditi in Italia, qualora non adempia tale obbligo risponderà penalmente di Evasione Iva.
Quando si verifica il fenomeno dell’esterovestizione?
In sintesi, il fenomeno illecito dell’esterovestizione si verifica quando
un’impresa estera abbia invece una sede fissa di affari nel territorio italiano, così effettuando ivi la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie, nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto un fine sociale, ma senza dichiarare i relativi proventi dalla stessa generati e ad essa direttamente imputabili. E’ per tali ragioni che viene definita “artificiosa” la costituzione o il trasferimento della sede della società all’estero, in quanto l’operazione appare tale, nel senso della creazione di una “forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica”
(Cass. Civ. Sez. 5, n. 2869 del 07/02/2013 Rv. 625687 – 01)
Perché rivolgersi ad un competente avvocato per l’esterovestizione?
L’esterovestizione illecita, in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, può far incappare nel reato di evasione dell’Iva, quindi può avere ricadute non solo sul profilo penalistico ma anche su quello tributario.
L’esterovestizione è un fenomeno complesso con un confine labilissimo tra il lecito e l’illecito che trasversalmente tocca materie come quella tributaria, che richiedono conoscenze specifiche.
Pertanto, al fine di difendersi da un’accusa di esterovestizione illecita strettamente connessa alla violazione tributaria dell’evasione dell’Iva, è opportuno chiedere l’assistenza legale ad un esperto avvocato Evasione Iva Esterovestizione che sappia offrirti l’adeguata assistenza legale.
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