Quando l’evasione IVA diventa reato ?

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Quando l’evasione IVA diventa reato ?

Il decreto legislativo n. 74 del 2000, prevede varie ipotesi di evasione IVA nonché delle precise soglie di punibilità al di sopra delle quali scatta il procedimento penale per evasione IVA e dunque la possibilità che la Procura della Repubblica possa chiedere il sequestro preventivo della la somma illecitamente risparmiata per l’evasione IVA (sequestro preventivo per equivalente).

Elemento Soggettivo

Il dolo generico, normativamente richiesto per la punibilità per i reati di evasione IVA, richiede che il soggetto attivo con “coscienza e volontà” presenti una dichiarazione Iva e ometta il versamento entro il termine stabilito dalla legge delle somme dovute in favore dell’Erario.

Tale elemento psicologico deve investire l’elemento costitutivo del reato costituito dal superamento della soglia di punibilità richiesta dalla legge, ciò che comporta che l’agente debba avere anche la consapevolezza che dette somme superino la soglia prevista dalle legge in tema di evasione IVA.

Ma quali sono le varie ipotesi di reato di evasione IVA ?

Dichiarazione Fraudolenta con uso di atti inesistenti

L’Art. 2 punisce la DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non prevede soglie, infatti, il citato articolo recita:

 

 1. E’ punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni ((…)) relative a dette imposte elementi passivi fittizi.


2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. (4)

2bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione Fraudolenta mediante artifizi

L’Art. 3 punisce la DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA mediante altri artifizi ovvero attraverso attività idonee ad ostacolare l’accertamento o indurre in errore l’amministrazione finanziaria, per essere punita penalmente, necessita della ricorrenza di due presupposti congiunti:

  • a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  • b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e’ superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, e’ superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Dichiarazione Infedele

L’Art. 4 punisce la DICHIARAZIONE INFEDELE che si verifica allorquando si indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. È prevista per questo tipo di reato la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi.

Anche in questo caso devono ricorrere due presupposti congiunti:

  • a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
  • b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, e’ superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore a euro due milioni.

Omessa Dichiarazione

L’Art. 5 punisce l’ OMESSA DICHIARAZIONE si verifica quando al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto l’evasore, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni per le quali è obbligato. In questo caso la reclusione va da due a cinque anni.

Ricorre la fattispecie delittuosa quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Inoltre, ricorre altresì la fattispecie delittuosa allorquando l’evasore non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate e’ superiore ad euro cinquantamila.

Omesso versamento di ritenute

L’Art. 10-bis  punisce l’OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE O CERTIFICATE e precisamente chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

In questo caso la reclusione va da sei mesi a due anni.

Omesso versamento IVA

L’Art. 10-ter  punisce l’OMESSO VERSAMENTO DI IVA ovverosia la condotta di colui che non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

In questo caso la reclusione va da sei mesi a due anni.

Indebita compensazione

L’Art. 10-quater  riguarda l’INDEBITA COMPENSAZIONE per l’evasore che non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La reclusione va da sei mesi a due anni.

Altresì è previsto reato per chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

In questo caso la reclusione va da un anno e sei mesi a sei anni.

Sottrazione Fraudolenta

L’Art. 11  prevede il delitto per la SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA al pagamento di imposte ove viene sanzionato colui che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

In questo caso la reclusione va da sei mesi a quattro anni.

Inoltre è punito colui che, al fine di ottenere per se’ o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

In questo caso la reclusione va da sei mesi a quattro anni.

Se l’ammontare di cui al periodo precedente e’ superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Lo Studio Legale AvvocatoPenalistaH24 è specializzato nell’assistenza legale in procedimenti penali sorti per i reati previsti dal decreto legislativo 74/2000 ovverosia di evasione IVA, omesso versamento delle tasse, false fatturazioni, operazioni inesistenti, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta.

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