Avrai certamente sentito parlare dei cosiddetti ‘Fuffa Guru’ di Dubai i quali promettono ingenti guadagni se acquisti i loro corsi oppure accedi ai loro servizi.
Sicuramente, altresì, avrai visto qualche pubblicità dove il personaggio in questione si presenta in una supercar di estremo lusso, con indosso un orologio costosissimo e con una vista mozzafiato su Dubai.
In quella pubblicità ti viene spudoratamente detto che se acquisti il corso o compri il servizio del personaggio di turno -molto probabilmente- potrai vivere la vita dei tuoi sogni ovverosia proprio quella che ti viene mostrata nelle videoclip di sponsorizzazione.
Molte persone – effettivamente – comprano questi servizi con la speranza di diventare milionarie proprio come promesso ma -alla fine- nulla cambia, hanno semplicemente acquistato un corso o un servizio per niente. Hanno acquistato ‘fuffa’.
Abbiamo già parlato sul nostro sito della questione ed in particolare di come abbiamo recuperato i soldi di persone che -vanamente- avevano creduto alle parole ed alle promesse dei cd. ‘Fuffa Guru’.
Ti lascio qui sotto alcuni articoli e video di interesse sul nostro canale YouTube:
- Truffa fuffa guru Dubai: come abbiamo recuperato i soldi
- Corsi Truffa online: come abbiamo ottenuto il risarcimento
- Recupero crediti truffa online: come abbiamo recuperato il capitale del nostro assistito
- Guarda il Video su Youtube di come abbiamo recuperato i soldi da un Fuffa Guru di Dubai
In questo articolo, però, non voglio parlare di come recuperare il capitale ceduto indebitamente ai ‘Fuffa Guru’ di Dubai ma -di converso- tentare di fare luce su cosa rischiano questi personaggi nel promettere dei guadagni che -nella realtà- difficilmente saranno ottenuti.
Andiamo dunque con ordine e procediamo ad un’analisi giuridica della vicenda.
Quali sono le responsabilità a cui i ‘Fuffa Guru’ di Dubai possono andare incontro?
Indice dei contenuti
Sussiste l’ipotesi di truffa nel caso in cui un ‘Fuffa Guru’ ti abbia venduto un corso promettendo dei facili guadagni?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima analizzare le modalità di vendita -molto spinte- che i ‘Fuffa Guru’ di Dubai (o chi per loro) utilizzano per venderti il prodotto.
Si tratta, nella sostanza, di pubblicità ingannevoli poiché -mostrandoti una vita sfarzosa fatta di auto di lusso, vestiti di marca, orologi costosissimi e donne bellissime- questi personaggi ti fanno credere che, acquistando i servizi da costoro offerti, potrai diventare come loro e -soprattutto- vivere la vita che ti fanno vedere sui social.
La domanda da porsi è la seguente: se il ‘Fuffa Guru’ non ti facesse vedere questa vita (e dunque non ti prospettasse una pubblicità spinta nei termini sopra descritti) acquisteresti lo stesso i loro corsi?
Credo di no.
Tu non acquisti il corso o il prodotto per il valore che esso possiede (perché la pubblicità non parla proprio del corso) ma compri il sogno che ti fanno vedere ovverosia quello di emulare la vita che costoro -artatamente- ti mostrano attraverso una pubblicità che -con tutta evidenza- è ingannevole in quanto non finalizzata alla vendita del prodotto come servizio fine a se stesso.
In ciò che ti ho descritto, a mio avviso, sussiste l’artifizio ed il raggiro che portano alla possibilità di ritenere -nel caso di specie- sussistente il reato di truffa aggravata previsto e punito dall’articolo 640 del codice penale.
Tali considerazioni sono supportate da precedenti di legittimità conferenti con il caso giuridico di cui ci stiamo occupando.
Infatti, sussiste la ‘truffa contrattuale’ allorché l’agente (in questo caso il nostro ‘Fuffa Guru’) pone in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato.
Il soggetto passivo (colui che acquista) viene indotto a comprare il corso o il servizio poiché -come detto- artatamente è venduto il sogno mostrato nella pubblicità e non -come propriamente dovrebbe essere- il valore intrinseco del corso.
Dunque, il processo volitivo che porta all’acquisto del corso online oppure del servizio venduto dal ‘Fuffa Guru’ di Dubai è chiaramente (e volutamente) alterato attraverso una pubblicità ingannevole creata ‘ad hoc’ per la vendita del sogno.
Nella ‘truffa contrattuale’, infatti, l’elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti (falsandone, quindi, il processo volitivo avendolo determinato alla stipulazione del negozio in virtù dell’errore in lui generato mediante artifici o raggiri), rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Cass. /1981 Rv. 149803 – Cass. /1983 Rv. 164164).
Attenzione, sul punto, appare opportuno chiarire una circostanza: non fatevi ingannare dal fatto che il corso o il servizio sia effettivamente reso e quindi non vi sia alcuna inadempienza che possa escludere la sussistenza del delitto di truffa.
Il corso ovvero il prodotto venduto dal ‘Fuffa Guru’ non altro è che servizio effimero, privo di intrinseco valore, reso all’acquirente al solo fine di giustificare il prezzo pagato a fronte di una pubblicità che raffigurava ben altro (come detto, la vendita del sogno di vivere la vita che il sedicente milionario ti mostra e che raggiungerai acquistando il suo prodotto).
Alla luce delle considerazioni sopra articolate, dunque, appare chiaro che ben potrebbero sussistere tutte le condizioni per ritenere la condotta posta in essere dal ‘Fuffa Guru’ di turno una truffa contrattuale prevista e punita dall’art. 640 cod. pen..
Del resto, il sintagma ‘Fuffa Guru’ è stato coniato proprio perché il servizio offerto da questi personaggi non ha alcun valore: si tratta -per l’appunto- di ‘fuffa’.
Partendo da quest’ultima argomentazione appare utile svolgere un’ulteriore argomentazione: il fatto di proporre e vendere un prodotto che nella sostanza sia ‘fuffa’ quale risvolto giuridico può possedere?
Analizzo questo aspetto nel prossimo paragrafo.
Quali altre ipotesi delittuose possono rinvenirsi nel comportamento ingannevole posto in essere dai ‘Fuffa Guru’ di Dubai?
A nostro avviso, il comportamento ‘particolarmente spinto’ di questi personaggi nella modalità di proporre il loro business online, non rileva solo sotto il punto di vista della ‘truffa contrattuale’ analizzato nel paragrafo precedente con riferimento alla proposizione di pubblicità ingannevole artatamente finalizzata ad alterare il percorso volitivo di chi acquista il corso online o il prodotto digitale del ‘Fuffa Guru’ ma, anche, con riferimento al fatto di vendere un prodotto che -nella sostanza- non abbia alcun valore.
Infatti, quest’ultimo comportamento, disvela, ancora una volta, un comportamento che assume giuridico rilievo in quanto viola il precetto contenuto nell’art. 515 del codice penale ovverosia la ‘frode nell’esercizio del commercio’.
Secondo quanto previsto dal predetto articolo,
<<Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440–445, 455–459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065>>
L’art. 515 c.p. tutela sì, direttamente, il rapporto negoziale tra due soggetti determinati, vale a dire il venditore e l’acquirente, ma ciò non toglie che la norma tuteli interessi più diffusi, quali, in generale, la buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia della platea dei consumatori, sia dei produttori e commercianti.
All’interno del singolo atto di scambio commerciale si tutela, dunque, l’interesse dell’intera comunità per far si che venga osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio, e l’incriminazione punisce l’intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con conseguente turbamento del sistema economico nazionale.
L’oggetto materiale del reato è -infatti- costituito dal prodotto che risulti essere diverso da quanto dichiarato, per origine, provenienza, qualità o quantità, e che venga, fraudolentemente, consegnato al compratore, in adempimento ad un’obbligazione assunta.
È ovvio che il prodotto venduto dal ‘Fuffa Guru’, che secondo la pubblicità avrebbe dovuto cambiare la vita dell’acquirente portandolo in sostanza a diventare milionario, non risponde in alcun modo ai criteri di <<onestà, lealtà e correttezza>> che la norma impone di tutelare e che la cui violazione porta alla astratta configurabilità del delitto in parola (ovverosia l’art. 515 cod. pen.).
Chi acquista si aspetta -sulla base della pubblicità ingannevole del ‘Fuffa Guru’- di raggiungere determinati obiettivi che -nella sostanza- non raggiungerà mai: dunque, l’acquirente, viene frodato e ne risente il libero mercato attentato nella sua lealtà e correttezza.
Il cerchio si chiude: truffa e frode nell’esercizio del commercio.
Ovviamente adesso la domanda sorge spontanea: come si recuperano i soldi che sono stati indebitamente ceduti ai ‘Fuffa Guru’ sulla base delle false promesse da costoro prospettate?
Vediamolo assieme.
Come recuperare i soldi che hai dato ai truffatori a fronte delle false promesse che costoro ti hanno prospettato?
Lo so che ti fai questa domanda e pensi -sconsolato- che nulla si possa fare in quanto questi personaggi – vivendo a Dubai – debbano praticamente ritenersi irrintracciabili.
Come già mostrato in premessa tramite link, abbiamo raggiunto degli accordi stragiudiziali con alcuni di questi personaggi che hanno preferito risarcire l’acquirente piuttosto che iniziare una lunga e dispendiosa causa.
Ti riporto ancora qui sotto i link agli articoli sul nostro sito che spiegano la vicenda nel dettaglio:
- Truffa fuffa guru Dubai: come abbiamo recuperato i soldi
- Corsi Truffa online: come abbiamo ottenuto il risarcimento
- Recupero crediti truffa online: come abbiamo recuperato il capitale del nostro assistito
- Guarda il Video su Youtube di come abbiamo recuperato i soldi da un Fuffa Guru di Dubai
Sicuramente è possibile trovare un accordo stragiudiziale per recuperare il capitale ma, di converso, qualora un accordo stragiudiziale non dovesse essere trovato, che cosa si può fare?
Sicuramente un’azione legale.
Nel paragrafo seguente ti spiego quale azione legale potresti intraprendere con il tuo avvocato per recuperare i soldi da un ‘Fuffa Guru’ di Dubai.
Quale azione legale intraprendere nei confronti del ‘Fuffa Guru’ di turno?
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, appare sicuramente consigliabile -qualora non dovesse trovarsi un accordo extragiudiziale-, depositare una denuncia querela nei confronti del ‘Fuffa Guru’ per le ipotesi delittuose che sopra sono state menzionate (ovverosia truffa e frode in commercio).
Il fatto che il personaggio si trovi a Dubai (negli Emirati Arabi Uniti) nulla rileva, in quanto, la competenza a decidere il caso appartiene al giudice italiano poiché la persona che si assume essere stata frodata, risiede in Italia ed il pagamento per il prodotto o il servizio è stato fatto dall’Italia (stiamo dando per scontato che l’acquirente sia italiano).
In base al principio generale previsto dall’art. 6 del codice penale, infatti, se parte della condotta è stata perpetrata in Italia, la giurisdizione a decidere il caso appartiene al giudice italiano: basti pensare che la pubblicità ingannevole, infatti, è stata vista dal soggetto che si trova in italia e -dunque- parte della condotta truffaldina certamente è stata perpetrata in Italia.
Una volta depositata la denuncia querela in Italia, cosa succede? Te lo spiego nel paragrafo successivo.
Quali sono le implicazioni legali una volta depositata la denuncia contro il ‘Fuffa Guru’?
Una volta depositata la denuncia querela nei confronti del ‘Fuffa Guru’ di turno, partirà nei suoi confronti un’indagine penale volta all’accertamento della sua responsabilità penale per le ipotesi delittuosa di truffa e frode in commercio.
Espletate le indagini, il PM può decidere di portare a processo il ‘Fuffa Guru’ affinché lo stesso sia condannato e versi il dovuto risarcimento del danno a vantaggio dell’acquirente che era stato frodato.
Ovviamente, il fatto che il ‘Fuffa Guru’ si trovi a Dubai, non lo mette al riparo da eventuali responsabilità penali dallo stesso poste in essere.
Devi sapere, che tra Italia ed Emirati Arabi Uniti (dunque Dubai), esiste un trattato sulla cooperazione giudiziaria il quale consente l’applicazione dei provvedimenti italiani anche sul territorio emiratino (e viceversa).
Dunque, se il giudice italiano adotta un provvedimento nei confronti del ‘Fuffa Guru’ di Dubai, lo stesso può certamente essere eseguito nel territorio di Dubai in base al predetto trattato che intercorre tra i due Stati.
Il ‘Fuffa Guru’ a Dubai, non è assolutamente intoccabile come non è intoccabile il suo patrimonio.
L’art. 17 del Trattato stipulato tra Italia ed Emirati Arabi Uniti prevede la possibilità di sequestro (ad esempio del denaro) con successiva consegna alla parte richiedente (il Giudice Italiano) in caso di reato e -successiva- procedura estradizionale che è oggetto del trattato a cui precedente si è fatto riferimento.
Denaro del ‘Fuffa Guru’ che -purtroppo- può essere frutto di evasione fiscale per scarsa conoscenza delle leggi che disciplinano la materia.
Mi spiego meglio nel prossimo paragrafo.
Perché i ‘Fuffa Guru’ possono avere problemi con il fisco italiano?
Molti ‘Fuffa Guru’ che operano online trasferiscono la propria residenza (ovvero aprono società apposite) a Dubai sfruttando il regime di indubbio vantaggio fiscale che il paese del Medio Oriente riserva.
In linea teorica, lo sfruttamento di un regime fiscale avvantaggiato, non è illegale anzi, anche in questo caso, così come avvenuto per la tematica dell’estradizione sopra trattata, l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti hanno predisposto un trattato che regola e disciplina come e quando devono essere pagate le tasse da persone residenti in uno dei citati Stati.
Abbiamo trattato l’argomento più approfonditamente nell’articolo
Il problema è che, nella pratica, il ‘Fuffa Guru’, non rispetta (o non conosce) quanto previsto dal trattato ma semplicemente (ignorando la legge) sposta la propria residenza a Dubai e apre una società che è -a tutti gli effetti- esterovestita.
In che cosa consiste l’esterovestizione perpetrata dai ‘Fuffa Guru’ di Dubai?
In primo luogo appare opportuno chiarire che l’esterovestizione è un reato previsto e punito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 74 del 2000.
Il ‘Fuffa Guru’ che si sposta a Dubai e ‘fattura’ con una società emiratina che vende i suoi ‘prodotti e servizi’ agli italiani, nella sostanza, sta commettendo il reato di ‘esterovestizione’ poiché la società è solo formalmente emiratina in quanto messa in piedi per poter sfruttare un vantaggio fiscale.
Orbene, il trattato sul divieto di doppia imposizione fiscale firmato tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, l’art. 162, del DPR n 917/86 nonché l’art. 5 del modello OCSE fanno riferimento al concetto di ‘Stabile Organizzazione’ cui si deve necessariamente conto per stabilire dove, come e quando vanno pagate le tasse.
Se l’organizzazione stabilmente si rivolge ad un pubblico italiano essa non può che considerarsi esterovestita e, dunque, passibile di essere penalmente perseguita anche a Dubai in uno con il suo amministratore (di fatto e di diritto) secondo la legge italiana come previsto dai trattati di cooperazione giudiziaria a cui in questa sede -seppur non esaustivamente- si è fatto riferimento.
Dunque, oltre ai reati astrattamente configurabili di truffa contrattuale e frode in commercio, il ‘Fuffa Guru’ pur residente a Dubai che non si conforma alla normativa nazionale e bilaterale intercorrente tra l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti, è sicuramente passibile del sopra menzionato reato previsto e punito dall’art. 5 D. Lgs. 74 del 2000 (l’esterovestizione per l’appunto).
Infine, connessa alla condanna per esterovestizione, il Giudice potrà disporre dapprima il sequestro e poi la confisca dell’importo evaso dal ‘Fuffa Guru’ in base a quanto previsto dall’art. 12bis del medesimo Decreto Legislativo 74 del 2000.
Ovviamente -come sopra già anticipato- il provvedimento di sequestro e confisca può essere eseguito anche negli Emirati Arabi Uniti in forza degli accordi di cooperazione giudiziaria intercorrenti tra i due Stati.
Considerazioni di carattere conclusivo
Bisogna stare molto attenti a non oltrepassare la sottile linea che rappresenta il confine tra pubblicizzare il proprio prodotto oppure mettere in atto una vera e propria condotta che può portare all’apertura di un processo penale ed -eventualmente- una condanna che ben può essere eseguita anche all’estero.