In questo articolo voglio spiegarti quali sono i riferimenti normativi cui devi tenere a mente con riferimento alle tasse a Dubai (Emirati Arabi Uniti) se sei un italiano o comunque hai commercialmente a che fare con l’italia ovvero con clienti italiani.
Ebbene, c’è una normativa speciale che devi necessariamente tenere in considerazione al fine di evitare problemi e, soprattutto, non incorrere in una evasione fiscale che potrebbe farti finire sotto procedimento penale.
Ma procediamo con ordine affinché tu possa comprendere nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere con riferimento alla tasse a Dubai per gli italiani.
Se necessiti di una consulenza in tema di tasse a Dubai non esitare a contattarci compilando il form che trovi in fondo alla pagina oppure attraverso il link di WhatsApp.
Linea h24 per le urgenze cell. +39 338 85 15 424.
Indice dei contenuti
Quale è la legge di riferimento per le tasse a Dubai?
La legge di riferimento per le tasse a Dubai è la legge 28 agosto 1997 n. 309 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti (da ora ‘Convenzione Italia-UAE’) per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali.
L’accordo è stato raggiunto ad Abu Dhabi (la capitale degli Emirati Arabi Uniti) il 22 gennaio 1995.
A chi si applica la Convenzione e quali sono le imposte considerate?
La Convenzione Italia-UAE si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti: quindi se una persona è residente in Italia, negli Emirati Arabi Uniti ovvero in entrambe le nazioni.
La predetta convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente e sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne gli Emirati Arabi Uniti:
1. – l’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
2. – l’imposta sulle società, ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.
b) per quanto concerne l’Italia:
1. – l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. – l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3. – l’imposta locale sui redditi, ancorche’ riscosse mediante ritenuta alla fonte.
Cosa deve intendersi per soggetto ‘residente’?
Una persona può definirsi residente quando è assoggettata alla legislazione di uno dei due stati in ragione del suo domicilio ovvero della sua residenza.
La persona è considerata ‘residente’ dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente e dove ha delle relazioni personali ed economiche più strette dunque ha il centro dei suoi interessi vitali.
Se non si dispone di una abitazione permanente in uno dei due Stati contraenti, la persona è considerata residente nello Stato contraente in cui ‘soggiorna abitualmente’.
Se la persona non soggiorna abitualmente in alcuno dei due Stati contraenti è considerata residente dello Stato contraente di cui ha la nazionalità.
Se la persona ha doppia nazionalità, gli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Con riferimento alle società, quali sono i riferimenti normativi per le tasse a Dubai?
La Convenzione Italia-UAE fa riferimento, all’art. 5, alla concetto di ‘stabile organizzazione’ il quale designa una
⇒ sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
L’espressione ‘stabile organizzazione’ comprende:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio;
- una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- un cantiere di costruzione o di monitoraggio la cui durata sia superiore a nove mesi.
Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
- si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
- una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
- una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di pubblicita’, raccolta di informazioni, ricerche scientifiche o attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l’impresa.
Pertanto, considerate le caratteristiche sopra elencate, la ‘stabile organizzazione’ sarà soggetta alla legislazione ed alla fiscalità del paese dove effettivamente esercita e dunque sarà considerata ivi residente.
Ho una società a Dubai ma opero anche in Italia attraverso un corrispondente, devo considerarmi una ‘stabile organizzazione’ in Italia?
Se la persona in Italia agisce per nome e per conto della società di Dubai allora sì, si tratta di una ‘stabile organizzazione’ in Italia e le tasse vanno pagate anche in Italia.
Diversamente, non può considerarsi una ‘stabile organizzazione’ in Italia, la società di Dubai che esercita in detto Stato per il tramite di un mediatore del tutto indipendente e che agisce nell’ambito della sua ordinaria attività.
In quest’ultimo caso, dunque, le tasse non vanno pagate in Italia.
Gli utili delle imprese dove vanno tassati?
Gli utili di uno di una impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che, come sopra detto, l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata.
In quest’ultimo caso (ovverosia alla presenza di una ‘stabile organizzazione’ nell’altro Stato) gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla ‘stabile organizzazione’.
Facciamo un esempio.
Ho aperto una società a Dubai ma comunque opero in Italia per il tramite di una ‘stabile organizzazione’, in questi casi, gli utili ricavati per l’attività svolta in Italia dalla ‘stabile organizzazione’ sono tassati in Italia.
Ovviamente vale lo stesso per il caso contrario.
Appare opportuno chiarire che nella determinazione degli utili di una ‘stabile organizzazione’ sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
I dividendi delle imprese dove vanno tassati?
Secondo quanto previsto dall’art. 10 della Convenzione Italia-EAU i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società/con che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale della societa’ che paga i dividendi;
b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.
La Convenzione Italia-EAU con il termine ‘dividendi’ designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e’ residente la societa’ distributrice.
Attenzione però, le disposizioni sopra indicate, non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una ‘stabile organizzazione’ ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In questi casi i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Tasse a Dubai: come sono disciplinati i redditi immobiliari?
Secondo quanto previsto dalla Convenzione Italia-EAU I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tali disposizioni si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione dei beni immobili.
Dunque, per fare sempre un esempio, se un italiano residente a Dubai percepisce redditi immobiliari da una casa situata in Italia, le relative tasse derivanti dall’affitto (ad esempio) vanno pagate e versate in Italia.
Viceversa, se un Italiano acquista un immobile a Dubai e percepisce dei redditi da quell’immobile, secondo quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione Italia-EAU, non vanno tassati in Italia ma nello Stato ove situato l’immobile, dunque, negli Emirati Arabi Uniti.
Appare utile altresì chiarire che gli utili derivanti dall’alienazione di beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati: quindi, se vendo un immobile situato in Italia le eventuali tasse devono essere pagate in Italia.
Eventuali canoni percepiti, dove sono imponibili?
Innanzitutto, secondo l’articolo 12 della Convenzione Italia UAE, il termine ‘canoni’ designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o di un modello, di un progetto, di una formula o di un processo segreti, nonche’ per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
Dunque, i ‘canoni’ provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Tuttavia, tali ‘canoni’ sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi’ applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
Attenzione però, anche in questo caso, le disposizioni sopra indicate, non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una ‘stabile organizzazione’ ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In questi casi i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Come sono disciplinati i redditi per le professioni indipendenti?
L’articolo di riferimento, in questo caso, è il numero 14 della Convenzione Italia-EAU il quale prevede che i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altra attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attività.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili, nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.
L’espressione “libera professione”, comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Quali sono le tasse a Dubai con riferimento al lavoro subordinato?
L’articolo 15 della Convenzione Italia-UAE prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente.
Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo
sono imponibili in questo altro Stato.
Nonostante le disposizioni sopra menzionate, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in ogni periodo di dodici mesi che inizi o termini nell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e’ residente dell’altro Stato, e
c) l’onere delle remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
Percepisco un reddito pensionistico: dove pago le tasse?
Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Un artista ed uno sportivo, dove pagano le tasse?
I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonche’ di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
Professori, insegnanti e studenti, dove pagano le tasse se residenti negli UAE o in Italia?
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attivita’ di insegnamento o di ricerca.
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Nonostante le disposizioni sopra indicate, le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istituzione o di formazione, riceve in corrispettivo per prestazioni temporanee rese in detto altro Stato contraente, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali prestazioni siano collegate alla sua istruzione o formazione e che le remunerazioni per tali prestazioni, siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.
Quale è la logica di fondo della Convenzione Italia-UAE e quale è la sua finalità?
In poche parole, in maniera molto generica, è possibile sostenere che il principio base che regola la convenzione è che il reddito percepito è imponibile nel paese di residenza a meno che non vi sia nell’altro Stato una stabile organizzazione ed i redditi percepiti siano collegati -in qualche modo- a detta stabile organizzazione.
Tale osservazione è desumibile -con le dovute specificazioni- dall’articolo 22 della Convenzione Italia-UAE in quanto essa appare essere norma di chiusura che disciplina gli elementi di reddito che non sono stati specificatamente trattati all’interno della predetta convenzione.
La finalità della Convenzione sul divieto della doppia imposizione fiscale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti è quella, per l’appunto, di evitare che i redditi imponibili siano tassati due volte: per evitare questo per i redditi versati ad uno Stato contraente -in base alla normativa riportata nella Convenzione- vi sarà una detrazione d’imposta nell’altro Stato nel momento in cui dovranno essere versate le tasse.
A tal proposito appare utile ricordare che l’art. 26 della Convenzione Italia-UAE prevede la possibilità che i detti Stati -in maniera del tutto privilegiata- possano velocemente scambiarsi le informazioni necessarie anche al fine di evitare ovvero sanzionare evasioni fiscali che chiaramente possono aprire la porte di un procedimento penale.
Come possiamo aiutarti nel caso tu abbia dei dubbi sull’applicazione della Convenzione Italia-UAE?
Noi professionisti di Avvocato Penalista H24 possiamo fornirti consulenza ed assistenza sul tematica delle tasse a Dubai (o negli Emirati Arabi Uniti in generale) affinché tu possa comprendere a pieno come viene disciplinata la materia nonché come evitare di finire sotto processo penale o tributario.
Nella sostanza, ti aiuteremo a mettere in atto tutte le cautele per prevenire le suddette problematiche adottando ogni opportuna azione in piena conformità con la Convenzione stipulata tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.
Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per tasse a Dubai?
Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un Avvocato competente in tasse a Dubai esperto in materia, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento a questa materia.
Leggi altri nostri articoli su questo tema:
- Avvocato per Evasione Fiscale: Studio Legale specializzato
- Quando l’evasione IVA diventa reato?;
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti: Assoluzione per assistito dello studio legale;
- Cosa è l’esterovestizione?
- Azienda all’estero e problemi con il fisco italiano, esterovestizione
- Prestanome o Imprenditore Occulto: Chi risponde penalmente per l’evasione fiscale ?
- Evasione Fiscale: è possibile patteggiare la pena?
- Evasione Fiscale: E’ Possibile il Patteggiamento?;
- Omesso Versamento IVA. È possibile chiedere il patteggiamento?
Mettiti subito in contatto con uno dei nostri avvocati il quale ti spiegherà il nostro metodo di lavoro che spesso ci porta ad avere grandi risultati con analogo grado di soddisfazione dei nostri assistiti.
Perché gli assistiti del nostro studio legale sono soddisfatti? Perché molti clienti hanno tanta riconoscenza nei nostri riguardi?
Il metodo di Avvocato Penalista H24. Perché scegliere il nostro studio legale?
La nostra priorità è porre l’assistito al centro del nostro operato, assumerci le sue preoccupazioni ed i suoi timori. Essere sottoposti ad un procedimento penale è una sciagura che coinvolge tutta la famiglia.
Nel corso degli anni abbiamo ben compreso questa circostanza ed è dunque fondamentale sin da subito instaurare un rapporto di fiducia con l’assistito che si sostanzia in:
- informazione costante sulla nostra attività professionale svolta nel Tuo esclusivo interesse. Sarai aggiornato passo passo di cosa stiamo facendo e di cosa accadrà. Ti spiegheremo le cose in modo che tu possa capire il difficile linguaggio della legge;
- massima disponibilità e reperibilità: il nostro studio si chiama Avvocato Penalista H24 perché siamo sempre operativi 7 giorni su 7 24 ore al giorno. Siamo sempre al tuo fianco e potrai sempre contare su di noi. Tutti i giorni a qualsiasi ora del giorno e della notte.
- formulazione di un preventivo immediato senza sorprese future. Ogni scelta difensiva sarà preventivamente concordata con Te, non avrai brutte sorprese e non dovrai sostenere costi imprevisti. Sin dal principio saprai quali sono i costi che dovrai sostenere.
Il rispetto di queste semplici regole e la nostra preparazione ci ha portati nel corso degli anni a regalare tante soddisfazioni ai nostri clienti.
Vuoi sapere nello specifico cosa dicono?
Cosa dicono di noi i nostri assistiti?
Leggi le nostre recensioni su Google e scopri cosa dicono gli utenti del nostro studio legale e della nostra attività professionale.
Affidati ad un Avvocato esperto in tasse a Dubai
Clicca qui per scoprire il Nostro Team di Avvocati Penalisti
Come svolgiamo il servizio di consulenza online?
Clicca qui per saperlo. Ti descrivo in maniera dettagliata come svolgiamo il servizio di consulenza online H24.
Quali sono i casi trattati e risolti dal nostro studio legale?
Leggi qui i casi trattati e risolti dal Team dello Studio legale Avvocato Penalista H24.
Come potrai leggere la nostra massima dedizione, l’impegno professionale profuso porta, il più delle volte, a raggiungere il risultato sperato.
Vuoi parlare di persona con un nostro avvocato?
Dove ha luogo l’operato di Avvocato Penalista H24?
Il nostro operato ha luogo nelle maggiori città Italiane ove vi sono le nostre sedi legali. Garantiamo la nostra attività Legale in Europa ma anche nelle più grandi città del Mondo. Clicca qui per verificare dove si trovano le nostre sedi.
Abbiamo maturato contatti e sedi legali in tutto il mondo tramite il nostro team di avvocati!
Scrivici e facci sapere da dove ci contatti, concorderemo un appuntamento on line o nella nostra sede più vicina.