Affidamento al lavoro: quando può essere richiesta la misura alternativa alla detenzione

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Affidamento al lavoro: quando può essere richiesta la misura alternativa alla detenzione


Nel caso in cui tu abbia subito una sentenza definitiva di condanna e voglia richiedere l’applicazione della misura alternativa alla detenzione dell’ affidamento al lavoro, ti consiglio di leggere con attenzione questo articolo in cui ti spiego nel dettaglio quando può essere richiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali, come eseguire la condanna in caso di concessione di questa misura alternativa alla detenzione e quali sono le modalità per richiedere l’applicazione di questa misura al Tribunale di Sorveglianza competente.

Ma procediamo quindi per gradi ed andiamo a vedere innanzitutto cosa prevede la Legge:

Affidamento al lavoro: di cosa si tratta?

  • Così come ti dicevo in precedenza, l’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione che trova la propria disciplina all’interno dell’articolo 47 della Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 354/75).
  • Detta norma infatti prevede che “Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare”.
  • In buona sostanza detta norma prevede la possibilità, per la persona condannata ad una pena detentiva inferiore ai 3 anni di reclusione, di richiedere l’ affidamento al lavoro, così da evitare di eseguire la condanna in carcere.
  • Come detto in precedenza, infatti, si tratta di una misura “alternativa” alla detenzione, ovvero di una misura attraverso la quale si permette alla persona condannata di scontare la pena in un modo “alternativo” rispetto al carcere.
  • Se vuoi avere maggiori informazioni su questa misura alternativa ti consiglio anche di leggere questo articolo in cui ti spiego in maniera dettagliata cosa prevede la Legge in tema di affidamento in prova ai servizi sociali e come fare per richiedere l’applicazione di questa misura alternativa.

Affidamento in prova ai servizi sociali 4 anni: quando si applica ?

  • Come ti dicevo in precedenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 47 L. 354/75 la misura alternativa alla detenzione dell’ affidamento al lavoro può essere richiesta allorquando la condanna da espiare (anche se costituente un residuo di una pena più alta) sia inferiore ai tre anni di reclusione.
  • In realtà devi sapere che questa misura potrà essere richiesta anche allorquando si debba espiare una condanna inferiore ai quattro anni di reclusione essendo tuttavia necessario che la persona condannata “abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2”, ovvero un comportamento che faccia ritenere verosimile la rieducazione del reo, assicurando al contempo che lo stesso non torni a commettere ulteriori reati.
  • Quindi, sulla base di quanto previsto dal comma 3 bis dell’articolo 47 della Legge sull’ordinamento penitenziario è ben possibile richiedere l’ affidamento al lavoro anche nel caso in cui la condanna, o anche la residua parte di pena da scontare sia inferiore ai 4 anni di reclusione.
  • Chiaramente, come ti dicevo in precedenza, per l’applicazione di detta misura fino al limite dei 4 anni è necessario verificare il comportamento della persona condannata nell’anno precedente l’emissione di detta misura alternativa.
  • Affidamento in prova servizi sociali da libero
  • Nel caso in cui tu abbia subito una sentenza di condanna senza che prima ti sia stata applicata una misura cautelare, e quindi nel caso in cui tu sia libero allorquando è stata disposta l’esecuzione della sentenza definitiva di condanna nei tuoi confronti e la condanna da espiare sia inferiore ai quattro anni di reclusione, ti sarà concessa la possibilità di richiedere l’ affidamento al lavoro nel momento in cui ti viene notificato l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’Ufficio di Procura.
  • In questo caso, infatti, (sempre se il delitto per il quale sei stato condannato non rientri tra quelli ostativi rispetto alla concessione delle misure alternative alla detenzione), l’Ufficio di Procura dovrà notificarti un ordine di esecuzione sospeso, garantendoti in tal modo la possibilità di richiedere le misure alternative alla detenzione (tre cui l’ affidamento al lavoro) prima ancora di disporre la detenzione in carcere.
  • Nel caso in cui dovessi richiedere la sospensione dell’ordine di esecuzione nei termini previsti dalla Legge questa richiesta questa richiesta sarà trasmessa dall’Ufficio Esecuzione penale della Procura al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui sei stato condannato, il quale dovrà decidere sulla tua richiesta di concessione delle misure alternative alla detenzione.
  • Affidamento al lavoro per detenuti

Nel caso in cui, invece, tu sia detenuto nel momento in cui hai raggiunto i limiti di pena per richiedere la concessione delle misure alternative alla detenzione, la richiesta di applicazione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali andrà formulata direttamente al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui sei detenuto.

Nell’istanza, chiaramente, andranno indicati tutti gli elementi necessari per poter beneficiare di detta misura alternativa alla detenzione tra cui, ovviamente, la disponibilità di un lavoro (non necessariamente retribuito) e la disponibilità di un domicilio dove risiedere durante il periodo di tempo in cui sarai sottoposto alla misura.

Istanza affidamento in prova ai servizi sociali, come formularla?

Così come ti dicevo in precedenza la richiesta di affidamento al lavoro sarà differente a seconda che, nel momento in cui tu abbia i requisiti per richiedere la misura alternativa alla detenzione, sia libero oppure sia detenuto.

Infatti, nel caso in cui tu sia libero nel momento in cui ti viene notificato l’ordine di esecuzione sospeso (per essere la condanna inferiore ai 4 anni di reclusione – sempre che non si tratti di un reato “ostativo”) la richiesta di affidamento al lavoro andrà effettuata con la richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione, ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale, dovendo quindi l’Ufficio esecuzione della Procura trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza.

Diversamente, nel caso in cui tu sia detenuto, la richiesta dovrà essere effettuata direttamente al Tribunale di Sorveglianza il quale, ai fini della concessione della misura, valuterà anche il comportamento serbato durante la detenzione e le relazioni degli educatori del carcere e questo proprio al fine di er valutare se detto percorso sia compatibile con un migliore reinserimento del condannato nella cd. società civile.

Tempi di risposta per affidamento in prova

Nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento al lavoro il Tribunale di Sorveglianza non è vincolato ad alcun termine tassativamente imposto dalla Legge, quindi significa che il Tribunale sarà libero di prendere i propri tempi per valutare il caso e decidere sulla misura alternativa alla detenzione.

Chiaramente, per prassi applicativa instauratasi presso molti Tribunali di Sorveglianza in tutta Italia, si cerca sempre di dare la precedenza alle richieste di affidamento al lavoro presentate dalle persone già detenute e poi a quelle delle persone libere che sono in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza in seguito alla richiesta di sospensione dell’ordine di esecuzione.

La ragione risulta del tutto intuitiva, essendo evidente la volontà di decidere prima le istanze de libertate dei condannati i quali, attraverso la misura dell’affidamento al lavoro potranno avere un progressivo inserimento nella società civile, uscendo dal carcere e solo in seguito le richieste di misure alternative alla detenzione formulate da parte di soggetti che già sono liberi e che solo eventualmente, in caso di rigetto delle misure alternative alla detenzione, potranno entrare in contatto con l’ambiente carcerario.

Dichiarazione datore di lavoro per affidamento in prova

  • Come ti dicevo in precedenza, al fine di poter beneficiare della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento al lavoro sarà necessario presentare anche una dichiarazione del datore di lavoro che dichiari la propria disponibilità all’assunzione della persona detenuta, ovvero un contratto di lavoro attraverso il quale sia possibile dimostrare la sussistenza di un rapporto lavorativo.
  • Ovviamente detta comunicazione risulta di grande importanza al fine di permettere al Tribunale di Sorveglianza di comprendere in che modo, da un punto di vista pratico, la persona condannata abbia inteso reinserirsi nella società civile, essendo il lavoro un elemento di fondamentale importanza per effettuare un giudizio prognostico in merito al reinserimento della persona in società e per far si che la stessa non torni a delinquere.
  • Nello specifico, tuttavia, non deve trattarsi necessariamente di un lavoro retribuito, potendo anche essere espletata attività lavorativa non retribuita, come ad esempio un’attività di volontariato o di beneficenza, essendo comunque indispensabile la comunicazione al Tribunale di Sorveglianza in relazione al lavoro che si andrà a compiere una volta concessa la misura alternativa alla detenzione, anche per effettuare un programma assieme agli Uffici UEPE.
  • Affidamento in prova al servizio sociale orari
  • Nel momento in cui viene concessa la misura alternativa alla detenzione dell’ affidamento al lavoro sarà lo stesso Tribunale di Sorveglianza a disporre tutte le indicazioni alle quali il condannato sarà assoggettato e quindi anche in relazione agli orari di rientro presso il domicilio.
  • Chiaramente detti orari possono sempre subire delle notevoli variazioni nel corso dell’esecuzione della misura, potendo essere modificati dal Magistrato di Sorveglianza (anche) in base alle esigenze del condannato ed al comportamento tenuto durante la fase esecutiva della sentenza di condanna.
  • Per quanto riguarda, invece, gli orari di lavoro gli stessi sono quelli che normalmente vengono indicati dal condannato già nella richiesta formulata al Tribunale di Sorveglianza, essendo di fatto il condannato libero fino all’orario di rientro presso il domicilio.
  • Affidamento ai servizi sociali regole
  • In caso di concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento al lavoro sarà lo stesso Tribunale di Sorveglianza a disporre le limitazioni a cui sarà soggetto il condannato.
  • Infatti, con il provvedimento di concessione della misura verranno anche indicati al condannato gli orari di lavoro da rispettare, gli orari di uscita e di rientro presso il domicilio eletto nonché (in molti casi) anche ulteriori limitazioni alla libertà personale tra cui: il divieto di frequentare pregiudicati, ovvero il divieto di allontanarsi dal comune di domicilio ovvero dal luogo presso il quale si presta attività lavorativa senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza o degli Uffici UEPE territorialmente competenti.
  • Chiaramente, come ti dicevo in precedenza, dette misure possono sempre essere modificate nel corso dell’espiazione della pena, anche dal Magistrato di Sorveglianza, in seguito ad una specifica richiesta della persona condannata.
  • Affidamento in prova provvisorio requisiti
  • La misura alternativa dell’ affidamento al lavoro può essere concessa anche in maniera provvisoria direttamente dal Magistrato di Sorveglianza, senza attendere quindi i (lunghi) termini di fissazione da parte del Tribunale di Sorveglianza.
  • In questi casi, tuttavia, la possibilità di far decidere provvisoriamente al Magistrato di Sorveglianza in merito alla concessione della misura alternativa è limitata esclusivamente al caso in cui  la protrazione della detenzione (per i tempi di attesa della camera di consiglio innanzi al Tribunale di Sorveglianza) possa comportare un “grave pregiudizio” per la persona condannata o detenuta e non vi sia pericolo di fuga
  • Nel caso in cui sussistano detti due requisiti, ed il Magistrato di Sorveglianza decida positivamente sull’istanza, l’ordinanza del magistrato di Sorveglianza con la quale viene concesso provvisoriamente l’affidamento al lavoro  conserva efficacia fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, al quale il Magistrato trasmette immediatamente gli atti dopo la sua decisione, dovendo il Tribunale di Sorveglianza decidere entro sessanta giorni.

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