Cancellazione della segnalazione dal sistema informativo Schengen SIS II: come richiederla?

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Cancellazione della segnalazione dal sistema informativo Schengen SIS II: come richiederla?

Hai subito una condanna o sei ricercato all’estero ed è stata inserita nei tuoi confronti una segnalazione nel sistema informativo Schengen SIS II?. Pensi di essere ricercato in Italia o all’estero ? Hai subito un provvedimento di espulsione dall’area Schengen e vuoi sapere come fare a richiedere la cancellazione di una segnalazione che reputi ingiusta? In questo articolo Avvocato Penalista H24 ti spiega nel dettaglio cos’è il sistema informativo Schengen SIS II, come fare a verificare se il tuo nominativo è presente nel sistema e come fare a richiedere la rettifica o la cancellazione segnalazione Schengen emessa nei tuoi confronti.

Ma procediamo con ordine ed andiamo prima a vedere i principi generali che regolano la materia, in modo tale che tu possa comprendere per bene cosa devi fare.

Cos’è il Sistema informativo Schengen SIS II?

Il sistema informativo Schengen SIS II è uno strumento di cooperazione internazionale di polizia attraverso il quale vengono riportate, all’interno di un server comune ai diversi Stati che fanno parte dell’area Schengen, una serie di informazioni necessarie per garantire la sicurezza in ambito internazionale.

Si tratta, nello specifico, di un sistema informatico all’interno del quale i diversi Stati facenti parte dell’area Schengen possono inserire segnalazioni riguardanti persone ricercate in ambito nazionale o internazionale, ovvero in merito alla ricerca di persone scomparse o di oggetti (quali ad esempio documenti, veicoli, armi, imbarcazioni ecc.) rubati.

In buona sostanza, quindi, attraverso il sistema di informazione Schengen si permette alle diverse Autorità di Polizia o giudiziarie dei diversi Stati facenti parte dell’area Schengen di inserire una “segnalazione” in un sistema comune agli altri Stati membri nella quale viene fornita una descrizione dettagliata della persona o dell’oggetto ricercato in modo da permettere a ciascuno Stato membro di essere informato e di procedere alla ricerca o all’arresto in ambito internazionale.

Quando vengono applicate le segnalazioni nel Sistema informativo Schengen SIS II?

Come ti dicevo in precedenza, attraverso le segnalazioni all’interno del sistema informativo Schengen SIS II ciascuno Stato membro può richiedere l’arresto o la ricerca in ambito internazionale di una persona, ovvero il ritrovamento di determinati beni illecitamente sottratti.

Tra le principali ragioni che possono determinare una segnalazione nel sistema SIS II vi sono:

1) Rifiuto dell’ingresso all’interno dell’area Schengen di persone prive di un permesso di soggiorno, ovvero di persone che hanno subito un provvedimento di espulsione dall’area Schengen;

2) Ricerca finalizzata all’arresto di persone in caso di applicazione, in uno Stato membro, di un mandato di arresto europeo;

3) Ricerca finalizzata al ritrovamento, nell’intero territorio europeo, di persone scomparse;

4) Fornire assistenza ed informazioni in merito alla localizzazione sul territorio nazionale di persone ricercate sulla base di una segnalazione di uno Stato estero;

5) Ricerca di beni rubati, smarriti, o di illecita provenienza in tutto il territorio europeo.

È molto importante, quindi, sapere che diverse possono essere le ragioni che possono giustificare una segnalazione all’interno del sistema informativo SIS II, pertanto, nel caso in cui si ritenga che il tuo nominativo sia stato inserito per mero errore, ovvero illecitamente, in detto sistema è opportuno richiedere immediatamente la cancellazione segnalazione Schengen al fine di non correre il rischio di subire un arresto arbitrario da parte delle forze di Polizia.

Come faccio a sapere se il mio nominativo è presente all’interno del Sistema informativo Schengen SIS II?

Nel caso in cui tu abbia il dubbio che il tuo nominativo possa essere stato inserito, per qualsiasi ragione, nel sistema informativo Schengen SIS II, devi sapere che è possibile richiedere informazioni all’autorità nazionale che ha la competenza ad effettuare questo tipo di controlli che, nel caso dell’Italia, è il Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In questo caso dovrai formulare una richiesta per iscritto, corredata dalla copia di un tuo documento di riconoscimento, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezzaDirezione centrale della polizia criminaleV Divisione N.SIS nella quale potrai richiedere specificamente se il tuo nominativo risulta presente nel sistema informativo Schengen N.SIS.

Questa richiesta potrà essere  fatta anche personalmente dal diretto interessato, o da un avvocato esperto in cancellazione di segnalazioni dal sistema Schengen.

I tempi di risposta del Ministero, in caso di semplice richiesta di informazioni, sono di circa 60 giorni.

Cosa fare in caso di inserimento del mio nominativo nel sistema informativo Schengen SIS II?

Nel caso in cui il tuo nominativo sia inserito all’interno del sistema informativo Schengen SIS II devi sapere che è sempre possibile richiedere la cancellazione segnalazione Schengen, così da evitare di poter essere sottoposto ad un arresto arbitrario in caso di viaggio all’estero, o anche in caso di semplice permanenza in Italia.

Innanzitutto devi sapere che, ai sensi dell’art. 58 comma 5 della Decisione 2007/533/GAI del Consiglio UE del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), viene espressamente previsto che: “Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente”.

Quello di poter richiedere la rettifica o la cancellazione segnalazione Schengen, pertanto, è un diritto che innegabilmente viene riconosciuto ad ogni persona interessata, allorquando i dati riportati nel sistema informativo SIS II possano contenere degli errori di fatto, o nel momento in cui possa essere considerato illecito il mantenimento di tale segnalazione nella banca dati del SIS II.

In ogni caso, a fronte del diritto che ti viene riconosciuto di richiedere la rettifica o la cancellazione della tua posizione all’interno della banca dati del SIS II, risulta altrettanto chiaro che, sulla base di quanto disposto dall’art. 49 comma 2 della DECISIONE 2007/533/GAI del Consiglio UE:Solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito”.

Devi comprendere, sul punto, che l’unico Stato che può procedere a cancellare una segnalazione dal Sistema informativo Schengen è esclusivamente lo Stato che l’ha inserita, quindi, se ad esempio la segnalazione Schengen per l’arresto di una persona viene inserita dalla Francia, l’unico stato che potrà procedere alla rettifica o alla cancellazione della segnalazione potrà essere solo ed esclusivamente la Francia, pertanto ogni richiesta di cancellazione segnalazione Schengen dovrà sempre essere indirizzata direttamente all’Autorità Francese.

È molto importante, nel caso in cui tu voglia formulare una richiesta di cancellazione segnalazione Schengen, che ti faccia assistere da un avvocato esperto in diritto internazionale che abbia competenza per questo tipo di materia.

Cosa fare nel caso in cui si voglia richiedere la rettifica o la cancellazione segnalazione Schengen in Italia?

Nel caso in cui la segnalazione nel sistema informativo Schengen sia stata inserita dall’Italia, ovvero nel caso in cui tu voglia semplicemente segnalare un errore dell’inserimento del tuo nominativo nel sistema informativo Schengen, l’organo competente ad effettuare tale tipo di controllo sulla qualità dei dati presenti nel sistema SIS II per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.

In questo caso, quindi, potrà essere effettuata una segnalazione motivata con la quale sarà possibile richiedere la rettifica o la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati Schengen.

Si tratta, tuttavia, di un procedimento abbastanza complesso per il quale è sempre auspicabile farsi assistere da un avvocato competente in cancellazioni di segnalazioni Schengen con esperienza in questo tipo di settore.

Cosa fare nel caso in cui uno Stato estero che ha fatto la segnalazione non intenda procedere alla cancellazione dal SIS II?

Come ti ho detto in precedenza, la richiesta di cancellazione o di rettifica della segnalazione Schengen deve essere sempre indirizzata direttamente allo Stato che l’ha effettuata, pertanto non sarà possibile richiedere, ad esempio, all’Italia di procedere alla cancellazione di una segnalazione Schengen per un mandato di arresto europeo effettuato dalla Germania.

In questo caso, ritornando all’esempio di prima, la richiesta di cancellazione segnalazione Schengen dovrà sempre essere indirizzata direttamente alle competenti Autorità Tedesche, essendo queste le sole autorità che possono procedere alla rettifica o alla cancellazione segnalazione Schengen.

Devi tuttavia sapere che esiste una procedura attraverso la quale anche l’Italia può richiedere ad uno Stato membro la cancellazione di una segnalazione Schengen.

Infatti, l’art. 49 comma 3 della DECISIONE 2007/533/GAI del Consiglio UE prevede che: “Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Quest’ultimo verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione”.

Nel caso, quindi, in cui l’Italia sia in possesso di informazioni in grado di dimostrare che la segnalazione sia stata inserita per mero errore o illecitamente può attivarsi con una comunicazione formale indirizzata direttamente allo Stato membro che ha inserito la segnalazione al fine di richiedere la rettifica o la cancellazione della stessa.

Cosa succede se lo Stato estero decide di non conformarsi alla richiesta di cancellazione segnalazione Schengen formulata dall’Italia?

Come ti ho detto in precedenza, soltanto lo Stato che ha inserito la segnalazione Schengen può procedere alla cancellazione o alla rettifica della stessa, pertanto può  capitare anche il caso in cui uno Stato non intenda conformarsi alla richiesta effettuata dall’Italia.

Nel caso in cui non sia possibile trovare un accordo tra i due stati in merito alla rettifica o alla cancellazione della segnalazione, quindi, sulla base di quanto disposto dall’art. 49 comma 3 della DECISIONE 2007/533/GAI del Consiglio UE, viene stabilito che: “Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di mediatore”.

È molto importante che tu sappia, quindi, che in caso di divergenza tra Stati la questione inerente la rettifica o la cancellazione segnalazione Schengen SIS II potrà essere sottoposta direttamente da uno degli Stati membri che non ha fatto la segnalazione al Garante Europeo per la protezione dei dati, il quale potrà aprire pertanto una procedura tra i due Stati in qualità di mediatore.

Si tratta di un potere molto importante riconosciuto al Garante, dal momento che l’intervento dello stesso potrebbe essere utile al fine di risolvere delle situazioni molto complesse o delicate nelle quali uno degli Stati membri non intenda in alcun modo procedere alla rettifica o alla cancellazione segnalazione Schengen in violazione della normativa europea.

A chi rivolgerti se il tuo nominativo risulta segnalato nel sistema informativo Schengen SIS II?

Il mio consiglio – come anticipato – è quello di rivolgerti ad un Avvocato Internazionale, il quale possa seguirti sia nella fase della richiesta di rettifica o di cancellazione segnalazione Schengen allo stato estero, sia nella fase successiva inerente le richieste da effettuare al Ministero.

È chiaro che un intervento immediato di un avvocato cancellazione segnalazione Schengen, appare sicuramente preferibile, poiché eviterebbe il rischio che tu possa essere sottoposto ad un provvedimento di arresto arbitrario o comunque sia ingiusto.

Quindi, nel caso in cui il tuo nominativo risulti tra quelli segnalati nel sistema SIS II non disperarti, e contattaci attraverso i canali di comunicazione che trovi alla fine di quest’articolo.

9. Perché rivolgersi ad un avvocato esperto nella cancellazione di segnalazioni dal sistema Schengen?

Come avrai potuto comprendere, quella trattata è una materia particolarmente complessa, che richiede specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.

Occorre infatti conoscere, oltre alla legislazione nazionale, anche quella europea come ad esempio, per il caso che qui abbiamo trattato, la Decisione 2007/533/GAI del Consiglio UE del 12 giugno 2007 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un competente Avvocato cancellazione segnalazione Schengen esperto in materia, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

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