Condanna in Italia: Come scontare la condanna applicata dall’Italia in misura alternativa alla detenzione in uno stato estero

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Condanna in Italia: Come scontare la condanna applicata dall’Italia in misura alternativa alla detenzione in uno stato estero

Hai subito una sentenza di condanna in Italia e vuoi sapere come fare a scontare la pena in un altro Stato dell’Unione Europea? Vivi all’estero e vuoi sapere come eseguire una condanna Italiana senza distaccarti dalla tua famiglia? Ti è stato notificato un ordine di esecuzione e vuoi sapere come fare per richiedere al Tribunale di Sorveglianza l’applicazione dell’affidamento in prova ai servizi sociali in un altro Stato? Se la risposta a questi interrogativi è affermativa, ti consiglio di continuare a leggere attentamente questo articolo nel quale. Ti spieghiamo nel dettaglio come fare a richiedere che la pena possa essere eseguita in misura alternativa alla detenzione in uno stato estero.

Cosa prevede la Legge?

Nel caso in cui ti sia notificato un ordine di esecuzione sospeso per una sentenza di condanna applicata da un Tribunale Italiano è possibile richiedere al Tribunale di Sorveglianza che le misure alternative alla detenzione vengano eseguite in uno stato estero.

Devi sapere, infatti, che il codice di procedura penale, negli articoli dal 724 al 746 c.p.p., disciplina l’esecuzione all’estero delle sentenze di condanna italiane, conformandosi ai principi sanciti dalla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, in ragione dei quali: “L’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello stato di esecuzione e questo Stato è l’unico competente a prendere ogni decisione al riguardo”.

Con il Decreto Legislativo n. 38/2016, l’Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 emesse dal Consiglio di Europa in data 27 novembre 2008, disciplinando quindi la possibilità, in caso di condanna emessa dall’Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all’Unione Europea.

Detta normativa, infatti, disciplina specificamente il caso in cui sia applicata una pena detentiva, o comunque sia restrittiva della libertà personale, con sospensione condizionale oppure con la possibilità di richiedere al Tribunale di Sorveglianza l’applicazione di una misura alternativa alla detenzione, prevedendo espressamente che la pena possa essere eseguita in misura alternativa alla detenzione finanche in un altro stato che faccia parte dell’Unione Europea. 

Perché si riteneva non applicabile la misura alternativa alla detenzione in uno stato estero?

Le principali ragioni che hanno spesso spinto i Tribunali di Sorveglianza a ritenere non applicabile la possibilità di eseguire la condanna in uno stato estero in regime di affidamento in prova ai servizi sociali derivavano dal fatto che, in tal modo, l’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) non avrebbe potuto effettuare alcun tipo di controllo sul condannato e sul percorso dallo stesso intrapreso nello stato estero.

In realtà, come ti dicevo prima, questo orientamento dei Tribunali di Sorveglianza viene superato in considerazione del fatto che nel momento in cui viene riconosciuta una sentenza di condanna in uno stato estero: “L’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello stato di esecuzione e questo Stato è l’unico competente a prendere ogni decisione al riguardo”.

In questo caso, quindi, i controlli sull’esecuzione della pena non dovranno più essere effettuati dall’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) Italiano, diventando una materia di esclusiva competenza dello Stato estero nel quale dovrà essere eseguita la misura alternativa alla detenzione.

Quale procedimento si deve seguire per richiedere di scontare la pena in misura alternativa in un altro stato?

Innanzitutto devi sapere che la richiesta di eseguire la condanna in uno stato estero aderente all’Unione Europea potrà essere formulata sin dal primo momento, allorquando il Pubblico Ministero provvederà a notificarti un ordine di esecuzione per la condanna sospeso, ai sensi dell’articolo 656 del Codice di procedura penale.

In questo caso, quindi, prima ancora di mettere in esecuzione la sentenza di condanna ti verrà concessa la possibilità di richiedere al Tribunale di Sorveglianza, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione sospeso, che la pena applicata possa essere eseguita in misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova terapeutico ecc.).

Durante questo lasso di tempo, quindi, ti sarà finanche concessa la possibilità di richiedere che la pena che ti è stata applicata possa essere eseguita in misura alternativa alla detenzione in un altro Stato facente parte dell’Unione Europea.

Stante la particolare complessità della richiesta è sempre consigliabile affidarsi per detta richiesta ad un competente avvocato condanna italiana estero, il quale saprà consigliarti la migliore soluzione per ottenere l’accoglimento della tua richiesta.

A chi va formulata la richiesta?

Come ti dicevo prima, la richiesta dovrà essere formulata direttamente al Tribunale di Sorveglianza allorquando ti viene notificato l’ordine di esecuzione sospeso, ai sensi dell’articolo 656 c.p.p., il quale dovrà decidere se la condanna potrà essere eseguita nello stato estero in cui risiedi, ovvero nello stato estero in cui hai deciso di eseguire la condanna (potendo infatti essere formulata detta richiesta anche in assenza di un domicilio o di una residenza legale nello Stato estero).

Devi sapere, infatti, che la richiesta potrà essere formulata anche se non hai la residenza anagrafica in un altro Stato, dovendo tuttavia giustificare quali sono le ragioni per le quali vuoi eseguire la condanna che ti è stata applicata dall’Italia in detto Stato.

Il Pubblico Ministero, quindi, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 38/16, una volta ricevuta la richiesta, provvede a trasmettere la sentenza all’Autorità competente dello Stato di esecuzione in cui la persona condannata ha la residenza legale o abituale.

Nel caso in cui, invece, tu non abbia la residenza o il domicilio in un altro Stato facente parte dell’Unione Europea, ma hai comunque deciso di voler eseguire in detto Stato la tua condanna, la trasmissione della sentenza sarà subordinata al consenso dell’altro Stato il quale (in ipotesi) potrebbe anche rifiutare l’esecuzione della condanna.

Cosa succede dopo la formulazione della richiesta?

Una volta che lo Stato estero è stato notiziato dal Pubblico Ministero e dal Ministero della Giustizia della tua volontà di eseguire la pena all’estero in misura alternativa alla detenzione, lo stato estero dovrà provvedere al riconoscimento della tua sentenza di condanna.

In questo caso, quindi, una volta che lo Stato estero comunicherà all’Italia l’avvenuto riconoscimento della sentenza di condanna, l’esecuzione della stessa diventerà una materia di stretta ed esclusiva competenza di detto stato, il quale potrà decidere autonomamente le modalità di esecuzione della misura alternative alla detenzione.

Lo stato estero, quindi, non dovrà richiedere alcun tipo di autorizzazione all’Italia, né tantomeno rendicontare nulla in merito alle modalità di esecuzione della pena.

Chiaramente tu dovrai eseguire la pena in regime alternativo alla detenzione secondo le specifiche modalità che ti verranno comunicate dal momento che, come in seguito ti dirò, nel caso in cui siano poste in essere delle gravi violazioni della misura, l’Italia potrebbe riassumere la competenza sulla tua condanna e, quindi, saresti costretto nuovamente ad eseguire la sentenza di condanna in Italia.

Quali sono i casi in cui l’Italia può riassumere la competenza sulla pena?

L’articolo 8 del D.Lgs. 30/2016 prevede espressamente la possibilità che l’Italia possa riassumere la competenza sull’esecuzione della pena nel caso in cui lo Stato estero comunichi la cessazione della propria competenza sull’esecuzione, determinata dal fatto che:

  1. La persona condannata si è volontariamente sottratta all’esecuzione della pena;
  2. La persona condannata non ha più la residenza o la dimora abituale in quello Stato.

L’Italia può inoltre riassumere la competenza sulla sorveglianza dell’esecuzione della pena allorquando tenga conto, ai fini della decisione da assumere:  “della  durata  e  del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui  la persona condannata e’ stata sorvegliata all’estero”.

Capirai bene, quindi, che in questi casi, al fine di non perdere la possibilità di eseguire la tua condanna applicata dall’Italia in misura alternativa alla detenzione all’estero, è di fondamentale importanza rivolgersi immediatamente ad un avvocato competente in come scontare una condanna italiana all’estero, il quale potrà assisterti in tutte le fasi del procedimento.

Quali sono i precedenti della Corte di Cassazione in cui è stata riconosciuta la possibilità di eseguire la pena all’estero?

Come ti dicevo prima, in molti casi la Corte di Cassazione ha ritenuto possibile che una sentenza di condanna applicata dall’Italia potesse essere eseguita in misura alternativa alla detenzione, e quindi anche in affidamento in prova ai servizi sociali, in un altro Stato che facesse parte dell’Unione Europea.

Infatti, devi sapere che la Corte di Cassazione, I Sezione Penale, con la sentenza n. 20977/20 ha espressamente previsto che: “a seguito dell’entrata in vigore del d.lvo n. 38/2016, sia consentita l’ammissione dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche quando l’esecuzione della misura debba svolgersi in Stato estero membro dell’Unione Europea, dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo”.

Capirai bene, quindi, sulla base anche di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, che è assolutamente possibile richiedere che la pena applicata in Italia possa essere eseguita in misura alternativa alla detenzione in un altro Stato facente parte dell’Unione Europea essendo tuttavia consigliabile, per la formulazione di questa richiesta, l’assistenza di un Avvocato esperto in come scontare una condanna italiana all’estero con specifica competenza anche nel settore del diritto internazionale.

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Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in come scontare una condanna italiana all’estero?

Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia particolarmente complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali sia in tema di esecuzione della pena, che di diritto internazionale, che non tutti gli avvocati posseggono.

È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un avvocato competente in come scontare una condanna italiana all’estero, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

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