Sei entrato o vuoi entrare in Italia e ti stai chiedendo come presentare la richiesta per ottenere il permesso di soggiorno? In questo articolo spiego cosa prevede la legge e come fare la richiesta in modo corretto evitando che possa essere respinta.
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Quale è l’articolo di riferimento per presentare la richiesta permesso di soggiorno?
La legge sull’immigrazione (Decreto legislativo n. 286 del 1998 ‘Testo Unico Sull’Immigrazione’) prevede, all’articolo 5, la procedura per presentare la richiesta del permesso di soggiorno e quella per ottenere il suo rinnovo.
Secondo quanto previsto dall’articolo:
<Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi>.
A sua volta l’articolo 4 del TU sull’Immigrazione, prevede che possono entrare regolarmente nel territorio Italiano gli stranieri in possesso di un passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso. L’ingresso in Italia può avvenire, tranne casi eccezionali, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
Chi rilascia il visto d’ingresso?
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.
Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al suo soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
A chi va fatta la richiesta del permesso di soggiorno?
La richiesta del permesso di soggiorno deve essere fatta al Questore della provincia in cui lo straniero si trova.
Essa deve essere fatta entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per i casi previsti dall’ordinamento giuridico (permesso di soggiorno per lavoro, studio, per investimenti etc.)
Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.
Quanto costa fare la richiesta del permesso di soggiorno?
Per effettuare la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno occorre versare un contributo che è fissato fra un minimo di 80 ed un massimo di 200 euro.
Il contributo non è richiesto per i rilasci e rinnovi dovuti ad asilo politico, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, cure mediche etc.
Quanto dura il permesso di soggiorno?
La durata del permesso di soggiorno (quando non si tratta di motivi di lavoro) varia a seconda dei casi e non può comunque essere:
- superiore a tre mesi per visite affari e turismo;
- inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto; secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può’ essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall’articolo 39-bis 1 Testo Unico sull’immigrazione;
- superiore alle necessità specificamente documentate negli altri casi consentiti dal Testo Unico Sull’Immigrazione.
È possibile ottenere il permesso di soggiorno per lavoro?
Sì, la richiesta del permesso di soggiorno può essere fatta per motivi di lavoro: in questi casi bisogna avere un contratto lavorativo per svolgere un lavoro in Italia.
Possono soggiornare in Italia anche gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoratori autonomi.
Quanto dura?
La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.
Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 24, comma 11.
A chi va fatta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno?
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno va fatta dalla straniero sempre al Questore della provincia in cui dimora.
Essa deve essere fatta almeno 60 giorni prima della scadenza del precedente permesso di soggiorno.
Se le verifiche sono regolari e non ci sono elementi ostativi al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno esso è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
Possono rifiutare il permesso di soggiorno ed il suo rinnovo?
Sì.
Questo accade quando mancano o successivamente vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno dello straniero nel territorio italiano sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentono il rilascio ovvero che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Se entro in Italia regolarmente e mi trattengo oltre il termine di tre mesi dall’ingresso, cosa succede?
Una volta entrati in Italia regolarmente – attraverso ad esempio un visto d’ingresso valido per tre mesi (turistico o di visita) – occorre fare la richiesta del permesso di soggiorno se vi sono dei motivi validi altrimenti occorre lasciare il territorio nazionale.
Nel caso in cui tale disposizione non venga osservata, il Questore intima alla persona di recarsi immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell’intimazione, nel paese di provenienza.
Se non ci si allontana dal territorio viene adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Testo Unico sull’immigrazione.
Se vuoi sapere cosa fare nel caso in cui ti abbiamo notificato un provvedimento di espulsione, clicca qui.
Se invece parliamo di ordine di rimpatrio, clicca qui.
Inoltre, devi sapere che trattenersi illegalmente in Italia è reato: se vuoi approfondire questo argomento clicca qui.
Posso rientrare in Italia dopo l’espulsione?
È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell’Unione europea, se egli è in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall’Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Entro quanto tempo rilasciano il permesso di soggiorno dopo la richiesta?
Entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. Ciò vale ovviamente se sussistono i requisiti previsti dalla legge a sostegno della richiesta del permesso di soggiorno.
Se il rilascio non avviene entro 60 giorni, lo straniero può legittimamente soggiornare in Italia fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Al momento della richiesta del permesso di soggiorno viene infatti rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda e con quel documento è possibile restare in Italia sino a successiva comunicazione.
Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per richiesta permesso di soggiorno?
Come avrai potuto comprendere, quella trattata è una materia complessa, delicata e richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad uno avvocato competente che sappia bene come aiutarti a formulare la richiesta di permesso di soggiorno.
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