Prescrizione della pena: quando lo Stato non richiede più la punizione del colpevole

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Prescrizione della pena: quando lo Stato non richiede più la punizione del colpevole

Se sei stato condannato ma la tua pena non è stata ancora eseguita, puoi rivolgerti al nostro studio per ricevere una consulenza legale in tema di prescrizione della pena e dunque sapere se nei tuoi confronti lo Stato richiede ancora la tua punizione oppure si è verificata la prescrizione della pena.

In ogni caso, nel nostro articolo, ti spieghiamo cosa devi sapere con riferimento al tema della prescrizione della pena così come stabilito dalla Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 46387 del 2021 che ha stabilito due importanti principi di diritto.

Ma procediamo con ordine partendo dalla esecuzione della pena ed in generale delle cause di estinzione della pena.

Le cause di estinzione della pena

Nel momento in cui una sentenza definitiva accerta la responsabilità penale dell’imputato, si avvia l’iter che porta all’esecuzione della pena comminata in sentenza.

Nella fase dell’esecuzione della pena, cioè, si realizza la potestà punitiva dello Stato, attraverso la riscossione della pena pecuniaria e la carcerazione del condannato.

Per determinate pene, rientranti in certi limiti edittali, poi, l’esecuzione di pene detentive cd. “brevi” è subordinata allo spirare termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordine d’esecuzione entro i quali il condannato può, per evitare l’ingresso all’interno del circuito carcerario, accedere a misure alternative alla detenzione (se vuoi saperne di più in merito alla sospensione dell’ordine d’esecuzione e all’accesso alle misure alternative alla detenzione, clicca qui.

Va detto, tuttavia, che la potestà punitiva dello Stato non si estende all’infinito, ma incontra dei limiti stabiliti dal Legislatore, specie con riferimento alle pene detentive “brevi” cui si è accennato.

Si discorre, infatti, di cause di estinzione della pena, che fanno venir meno l’esigenza punitiva dello Stato e al realizzarsi delle quali, il condannato non dovrà scontare la sanzione comminata.

Il Legislatore ha individuato diverse cause di estinzione della pena:

La prescrizione della pena

Tra le cause di estinzione della pena, quella che desta maggior interesse in termini operativi e, soprattutto, quella considerata dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite è la prescrizione della stessa.

Il decorso del tempo, cioè, incide sicuramente sulla potestà punitiva dello Stato che ha accertato la responsabilità penale di taluno, al punto che può comportarne il venir meno.

D’altra parte, la prescrizione della pena è istituto introdotto anche al fine di evitare al condannato uno stato di incertezza in ordine alla propria libertà personale, derivante dall’inutile decorso del tempo.

Non potrebbe essere altrimenti: la funzione rieducativa della pena intanto può essere efficace, in quanto avviene quanto più temporalmente prossima al definitivo accertamento della responsabilità.

L’art. 172 c.p. dispone al primo comma, che 

la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni”.

Il decorso del termine di prescrizione

In forza dell’art. 172, quarto comma, c.p.., poi, il termine per l’estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Il quinto comma del medesimo art. 172 c.p. prevede, infine, che se l’esecuzione di una pena è subordinata a un termine, oppure al verificarsi di una condizione, il termine di prescrizione decorre allo spirare del termine o al verificarsi della condizione prescritta. 

Si può dire, pertanto, che l’art. 172 individua tre diversi momenti a decorrere dei quali si applica il computo dei termini prescrizionali:

  1. la data del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di condanna (art. 172, quarto comma, prima parte, c.p.);
  2. la data dalla quale il condannato volontariamente si sottrae all’esecuzione della pena comminata in sentenza (art. 172, quarto comma, seconda parte, c.p.);
  3. la data dalla quale si verifica una condizione o spira il termine in pendenza dei quali la pena non può essere eseguita (art. 172, quinto comma, c.p.).

La sospensione dell’ordine d’esecuzione

Se hai letto il nostro approfondimento in merito all’ordine d’esecuzione e alla sua sospensione, avrai visto che per le pene detentive cd. “brevi” – cioè inferiori a 4 anni o a 6 anni nel caso il condannato sia tossicodipendente – comminate a un soggetto libero, il Pubblico Ministero concede, prima di far eseguire la pena, 30 giorni di tempo al condannato al fine di ottenere una misura alternativa alla detenzione (disciplina indicata all’art 656, comma quinto, c.p.).

Se il condannato presenta istanza per ottenere misura alternativa, l’ordine d’esecuzione rimane sospeso fino alla decisione a riguardo presa dal Tribunale di Sorveglianza.

Le questioni rimesse alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Occorre, adesso, chiedersi cosa accada nel caso in cui un condannato, raggiunto da ordine d’esecuzione sospeso ai sensi dell’art. 656, comma quinto, c.p. non presenti alcuna istanza di applicazione di misura alternativa alla detenzione e si renda irreperibile.

In altri termini, si versa in questo caso nell’ipotesi in cui il soggetto “si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena”, di cui alla seconda parte del quarto comma dell’art. 172 c.p.p – e quindi il termine di prescrizione della pena inizia a decorrere da tale momento – oppure la prescrizione della pena inizia a decorrere dal momento in cui la condanna è divenuta definitiva?

Tale seconda opzione, a ben vedere, gioverebbe al condannato, perché il termine sarebbe anteriore a quello in cui l’ordine di esecuzione gli è stato notificato ed egli si sia reso irreperibile.

E, in effetti,, è proprio questo il primo dei quesiti sottoposti alle Sezioni Unite della Cassazione.

Il secondo quesito sottoposto ai massimi Giudici, poi, riguarda l’applicabilità del quinto comma dell’art. 172 c.p. con riferimento all’ordine d’esecuzione sospeso.

In altri termini, la Corte remittente si chiede se la sospensione dell’ordine d’esecuzione per trenta giorni rientri in una di quelle ipotesi di “termine” o di “condizione” cui la legge impone tenersi conto al fine di far decorrere i termini di prescrizione della pena.

Il decorso del termine prescrizionale al condannato raggiunto da ordine d’esecuzione sospeso e resosi irreperibile

Con riferimento al primo dei quesiti sottoposti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, gli Ermellini si sono impegnati in una lunga e articolata disamina, all’esito della quale hanno individuato il termine a decorrere del quale matura la prescrizione della pena nella data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La scelta della soluzione più garantista e favorevole al condannato deriva, dapprima, dall’analisi dei diversi orientamenti che animavano le sezioni della Corte di Cassazione e, poi, dalla confutazione precisa della tesi contraria a quella individuata dalle Sezioni Unite quale più conforme a giustizia.

Ed infatti, le Sezioni Unite iniziano col chiarire che non è la notifica al condannato dell’ordine d’esecuzione a segnare l’inizio della fase esecutiva.

A tale primo risultato pervengono attraverso un’analisi storica ed esegetica del codice di procedura penale che, diversamente da quanto postulato dal precedente codice di rito, non menziona espressamente la notifica dell’ordine d’esecuzione quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

In altri termini, siccome tale dato non viene riprodotto nel nuovo codice, è evidente che il Legislatore dell’attuale codice di procedura penale, a differenza di quello precedente, ha voluto escludere la portata interruttiva della prescrizione della notifica dell’ordine d’esecuzione.

Nella sentenza delle Sezioni Unite si trovano diversi rimandi ad altri precedenti giurisprudenziali che ben distinguono l’esecutività della pena dalla sua esecuzione: ipotesi, quest’ultima, in cui può entrare in gioco la volontaria sottrazione da parte del condannato, di cui al quarto comma, seconda parte, dell’art. 172 c.p.

In altri termini, tale postulato opererebbe solo ove la pena sia già iniziata e il condannato vi si sia, solo dopo, sottratto (ad esempio mediante evasione).

In mancanza di tali condotte, come nel caso in cui il soggetto sia stato raggiunto da ordine d’esecuzione sospeso e poi si sia reso irreperibile, la sentenza è già revocabile, la condanna esecutiva, ma non ancora eseguita.

Pertanto, con riferimento ai primi quesiti sottoposti alle Sezioni Unite della Cassazione, i Giudici del massimo consesso concludono col seguente principio di diritto: “Il decorso del tempo ai fini dell’estinzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 172, quarto comma, cod. pen., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato.

Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione”.

La sospensione dell’ordine d’esecuzione quale termine o condizione allo scadere del quale o al verificarsi della quale fare decorrere il termine prescrizionale

Il secondo dei quesiti sottoposti all’attenzione delle Sezioni Unite riguarda la natura della sospensione dell’ordine d’esecuzione e la sua idoneità a sospendere la prescrizione della pena.

Invero, le Sezioni Unite passano al vaglio rare pronunce di legittimità che vorrebbero il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza, dell’istanza di accesso alla misura alternativa alla detenzione e pronunce – certo più frequenti – in cui invece si fa decorrere il termine prescrizionale dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, opzione, questa maggiormente favorevole, evidentemente, al condannato.

Anche con riferimento a questo profilo, le Sezioni Unite abbracciano il secondo orientamento, assolutamente maggioritario.

Ed infatti, si dice nella sentenza in commento, la disciplina della sospensione dell’ordine d’esecuzione, introdotta nel 1998, non ha comportato una modifica anche dell’art. 172 c.p., né ha stimolato, in qualche modo, una sua revisione.

In altri termini, poiché la sospensione dell’ordine d’esecuzione non viene annoverata tra le ipotesi di interruzione della prescrizione del reato, non si può introdurre la sospensione all’ordine d’esecuzione tra queste.

A suffragare tale tesi – rilevano gli Ermellini – anche il fatto che ipotesi di termini o condizioni dai quali dipende l’esecuzione della pena, idonei a interrompere il decorso prescrizionali, sono tutti riconducibili ad attività di soggetti amministrativi diversi dall’Ufficio della Procura cui è, in generale, demandata l’esecuzione delle sentenze (ad esempio la necessità di autorizzazione da parte di altra Autorità per l’esecuzione del provvedimento, nelle more della quale l’esecuzione è sospesa ai sensi dell’art. 655, comma 4 c.p.p.).

In altri termini, ad identificare la sospensione dell’ordine d’esecuzione quale condizione o termine in pendenza del quale il computo prescrizionale della pena si interrompe comporterebbe una sorta di potestà unilaterale dell’Ufficio della Procura che potrebbe, a suo piacimento, dilatare i tempi della prescrizione.

Invece, osservano le Sezioni Unite, la disposizione di cui al comma quinto dell’art. 172 c.p. riguarda ipotesi in cui l’avverarsi della condizione, o la sottoposizione a termine sarebbero di competenza di altro Ufficio.

Alla luce di quanto esposto dalle Sezioni Unite, pertanto, le stesse pronunciano il seguente principio di diritto: 

Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 656, comma 5,cod. proc. pen. non rientra in una delle ipotesi previste dall’art. 172, comma quinto, cod. pen.”.

Commento

La sentenza in commento lascia pochi spazi a critiche per le modalità con le quali è stata redatta e per l’analisi compiuta e puntuale dei quesiti sottoposti.

Si tratta di un’analisi esegetica precisa, che abbraccia tanto i dati storici quanto i dati testuali, tale da scandagliare opportunamente le intenzioni del Legislatore.

La sentenza vale la pena, quantomeno per gli operatori del diritto, di essere letta, in quanto costituisce a tratti un vero e proprio manuale dell’esecuzione penale: non mancano riferimenti anche agli ordinamenti sovranazionali e alle esigenze di tutela dell’interesse statale e del condannato.

Si è parlato, all’indomani della pubblicazione delle motivazioni, di sentenza “garantista”.

Il termine è improprio, ad avviso di chi scrive: non si tratta di una sentenza che pone al primo posto la tutela del condannato, soppiantando le esigenze di un diritto penale – dell’esecuzione – meramente sanzionatorio. 

Al contrario, se di garantismo si vuol discorrere (ancora impropriamente), dovrebbe imputarsi tale caratteristica al Legislatore del 1930 (fascista), la cui perfettamente ricostruita dalle Sezioni Unite.

Viene posta, cioè, alla base della decisione assunta, non una possibile scappatoia per garantire l’impunità al condannato, quanto piuttosto l’esigenza di certezza della pena in conformità alla potestà punitiva dello Stato e all’interesse a perseguire il responsabile di reati, non particolarmente gravi.

Vi è chi, inoltre, ha criticato la sentenza, ritenendo che la decisione tradisse la premessa dalla quale era partita.

In particolare, si ritiene, da un lato gli Ermellini affermano che la formula di cui all’art. 172 comma quinto, riguardante termini e condizioni, sarebbe vuota e andrebbe “riempita” dall’interprete il quale dovrebbe, di volta in volta, individuare le fattispecie che sospendono l’esecuzione della pena, dall’altro si escluderebbe che tale valore cogente sarebbe caratterizzato dalla sospensione dell’ordine d’esecuzione, mediante un giudizio meramente arbitrario.

Tra le righe della sentenza, invece, si può notare come gli Ermellini confutano anche tale critica: inserire la sospensione dell’ordine d’esecuzione tra le cause che possono sospendere la prescrizione della pena, di cui all’art. 172, comma quinto, c.p., significherebbe applicare analogicamente una disposizione sfavorevole al reo, in un contesto normativo che invece dovrebbe giovargli (e giovare, infine, all’intero Ordinamento).

In conclusione, si può dire che si tratta di una decisione perfettamente aderente col sistema normativo vigente, analizzato nei dettagli più minuziosi e in maniera, a parere di chi scrive, più aderente possibile al dettato normativo e alle intenzioni del Legislatore.

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