Cosa fare in caso di sottrazione internazionale di minori

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Cosa fare in caso di sottrazione internazionale di minori

Vista la crescita sempre più cospicua in Italia di famiglie multietniche, non di rado assistiamo ad un fenomeno di conduzione di un minore verso l’estero o al trattenimento del minore  in un paese diverso rispetto a quello della propria residenza abituale, verificandosi quindi una sottrazione internazionale di minori.

Devi sapere al riguardo che nell’ordinamento Italiano, esiste appunto il reato di “sottrazione e trattenimento di minore all’estero” disciplinato dall’art. 574 bis del Codice penale.

Questa norma, nel dettaglio, punisce “chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà dello stesso genitore o tutore, impedendo allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Ebbene, come avrai notato, si tratta di un reato di tipo comune, ovvero un reato che può essere commesso da “chiunque” e non solamente da uno dei due genitori esercenti responsabilità genitoriale.

Tuttavia, lo stesso articolo 574 bis c.p., prescrive anche una ipotesi di riduzione della pena se il reato di sottrazione è commesso in danno di un minore che abbia già compiuto i sedici anni e che abbia prestato il consenso alla “sottrazione”: in tal caso la pena ridotta andrà dai sei mesi ai tre anni di reclusione.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio, quindi, quando si può verificare una sottrazione internazionale di minori e cosa fare nel caso in cui tu possa essere vittima di una potenziale sottrazione internazionale di minori.

Perché si parla di “conduzione e trattenimento” del minore? 

Ebbene, devi innanzitutto sapere che per il delitto di sottrazione internazionale di minori la conduzione ed il trattenimento del minore all’estero sono due facce della stessa medaglia, ovvero:

–       La conduzione consiste infatti nel trasferire un minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, escludendo in tal modo a priori il consenso dei genitori o dell’altro genitore esercente regolarmente responsabilità genitoriale;

–       Alla conduzione, quindi, è equiparato il trattenimento: ipotesi, questa, in cui il minore venga trattenuto, appunto, in uno Stato diverso rispetto a quello in cui ha residenza abituale escludendo, anche in tal caso, il consenso dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale.

Quali norme si applicano in caso di sottrazione internazionale di minori?

Posto che tale fattispecie delittuosa non è disciplinata solo dal Codice penale, bisogna precisare che al fine di porre rimedio ad una simile situazione, sono state stipulate diverse Convenzioni internazionali o emanate disposizioni a livello comunitario, volte a dettare norme sia in ambito nazionale che internazionale idonee a risolvere controversie in materia di illeciti trasferimenti di minori all’estero.

Una in particolare, è la Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale. Tale Convenzione è sicuramente una di quelle a cui maggiormente ci si riferisce in tema di sottrazione internazionale di minori in quanto ratificata da moltissimi stati.

La convenzione, infatti, si applica esclusivamente nel caso in cui lo Stato di residenza abituale, prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è stato condotto, hanno entrambi ratificato la Convenzione ed hanno reciprocamente accettato l’adesione dell’altro Stato. 

Ambito di applicazione della Convenzione

La Convenzione dell’Aja appena richiamata, è un Trattato multilaterale che mira a proteggere il minore a livello internazionale dettando norme che garantiscano il rientro immediato dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato che ha contratto la Convenzione Aja e, dunque, viene applicata affinché un qualsiasi Stato che abbia aderito alla stessa, riconosca e rispetti i diritti di affidamento e di visita del minore. 

Dunque, come visto, si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato facente parte della Convenzione prima della violazione di tali diritti ma, la sua applicazione cessa allorquando il minore abbia già compiuto i sedici anni.

Cosa si intende per diritti di affidamento e di visita?

La Convenzione indica chiaramente che si ha illecito trasferimento e, quindi, sottrazione internazionale di minori, allorquando vengano violati i diritti di affidamento e di visita del minore. 

Con essi si intendono tutti quei diritti volti ad assicurare la cura della persona del minore ed in particolar modo il diritto di decidere riguardo il suo luogo di residenza motivo per cui ogni decisione relativa all’affidamento o alla visita del minore, è presa dal tribunale competente.

Cosa si intende per residenza abituale?

Risalta più volte all’attenzione che ogni condotta diretta alla conduzione del minore o al trattenimento presso uno Stato diverso da quello in cui aveva la residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore o, eventualmente, del tutore, integra la fattispecie delittuosa di sottrazione internazionale di minori. 

Dunque, è irrilevante ai fini dell’applicazione della Convenzione la nazionalità del minore o dei suoi genitori: requisito fondamentale è appunto, la residenza abituale.

A dare una esplicita definizione della stessa, è stata la Cassazione Civile in alcune sentenze (n.13936/2009) laddove specifica che per “residenza abituale” così come intesa dalla Convenzione dell’Aja, si intende ogni luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, ha individuato il centro dei propri legami affettivi e parentali, conseguenti allo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione. 

Chiaramente sarà compito del Giudice stabilire se si possa parlare di residenza abituale del minore, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche per ogni caso concreto sottoposto alla sua attenzione.

Regolamento (CE) n. 2201/2003

Come anticipato, essendo il fenomeno della illecita conduzione o trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello in cui egli ha abituale residenza un qualcosa di estrema delicatezza, poiché preminente è la tutela dei diritti fondamentali del minore lesi da tale sottrazione, il legislatore ha sentito l’esigenza di tutelare anche a livello Europeo dette condotte nel caso in cui le norme internazionali dettate dalla Convenzione dell’Aja non possano trovare applicazione.

Viene così in rilievo il Regolamento 2003 del Consiglio dell’Unione Europea. 

Lo stesso, infatti, si occupa di disciplinare ogni questione inerente il tema della responsabilità genitoriale, dettando specifiche norme procedurali per il trattamento sanzionatorio delle condotte illecite inerenti il trasferimento o trattenimento del minore che trovano applicazione tra gli Stati membri dell’UE.

Ma andiamo quindi a vedere nel dettaglio, in caso di sottrazione internazionale di minori come comportarsi e come fare per avviare le procedure previste dalla Convenzione AJA.

Procedura per applicare la Convenzione dell’Aja

Ti dico innanzitutto che la disciplina prevista dalla Convenzione dell’Aja è sicuramente una di quelle più applicate in tema di tutela del minore, in quanto garantisce una protezione più ampia e cioè anche a livello internazionale. 

Tuttavia, essa non si applica indistintamente in tutti i casi di sottrazione poiché è soggetta alla sussistenza di requisiti specifici: vediamo quindi quali sono.

Uno fra i requisiti, è sicuramente quello già richiamato in precedenza, ovvero: è necessario che tra lo Stato in cui il minore aveva abituale residenza prima della conduzione o trattenimento illecito e lo Stato in cui il minore è stato condotto o trattenuto (Stato di rifugio), ci sia stata precedente accettazione delle rispettive ratifiche ed adesione alla Convenzione AJA.

Altro presupposto fondamentale ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, è che il minore non debba aver compiuto i sedici anni di età ma soprattutto che, colui il quale richiede il ritorno, eserciti effettivamente responsabilità genitoriale sul minore, la cui sussistenza verrà valutata sulla base delle disposizioni vigenti nell’ordinamento in cui il minore ha stabile residenza. 

Come opera in concreto la procedura per avviare la Convenzione Aja? 

Posto che tale disciplina si applica quando, di fatto, la sottrazione internazionale di minori si sia già concretizzata, se ricorrono i requisiti specifici richiamati sopra e, quindi, se tra lo Stato di rifugio e quello di abituale residenza del minore sia stata ratificata tale Convenzione, si può attivare la procedura di ritorno del minore tramite l’Autorità Centrale sita nello Stato in cui il minore aveva stabile residenza prima della sottrazione o, in alternativa, la persona che lamenti tale sottrazione illecita del minore, può adire autonomamente le autorità giudiziarie dello Stato in cui il minore è stato trasferito.

Chi è l’Autorità Centrale e di cosa si occupa?

È bene specificare, anzitutto, cosa sia un’Autorità Centrale. 

Trattasi di un organo amministrativo istituito presso ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione AJA ed ha lo specifico compito di cooperare tra i vari Stati contraenti in modo tale da provvedere al ritorno del minore nello Stato di abituale residenza. 

Funge essenzialmente da raccordo tra la persona che lamenta la sottrazione del figlio minore e lo Stato presso cui è stato condotto o trattenuto, poiché ha la possibilità di reperire tutte le informazioni utili al fine di localizzare il minore ed avviare così, con l’aiuto di un avvocato, la procedura giudiziaria o amministrativa per il ritorno. 

Chiaramente, essendo l’Autorità Centrale un organo dotato di poteri di coordinamento, può solamente agevolare o comunque tentare una composizione amichevole della situazione, senza però poter interferire  direttamente sulla procedura giudiziaria.

Qualora la procedura intrapresa in via bonaria tra lo Stato di abituale residenza e quello di rifugio non sia andata a buon fine, non potendo l’Autorità Centrale  emettere da sola un ordine di rimpatrio del minore, detta decisione dovrà essere  disposta dal Giudice del luogo in cui il minore si trovi.

Ordine di ritorno e Stato di rifugio

Abbiamo già visto che l’Autorità Centrale non può emanare autonomamente l’ordine di rimpatrio del minore che, come ti dicevo prima, compete all’autorità giudiziaria dello Stato presso cui il minore sia stato condotto/trattenuto. 

All’Autorità Giudiziaria, quindi, si ricorre, ricordiamo ancora una volta, quando l’Autorità centrale abbia già tentato di trovare un accordo con lo Stato di rifugio ad esito del quale, comunque il minore non sia stato condotto nel Paese di abituale residenza.

Dunque, nel caso in cui non sia stato possibile trovare un accordo in merito al rientro del minore presso il luogo di abituale residenza si potrà adire il Giudice dello Stato estero in cui si trova il minore al fine di ottenere un ordine di rimpatrio del minore.

Il Giudice, in questo caso, verifica anzitutto la sussistenza di alcuni presupposti affinché possa emettere un ordine di rimpatrio: 

  • Si accerta innanzitutto che non sia trascorso un anno dalla sottrazione. L’inerzia protratta per un anno dalla sottrazione potrebbe portare a risvolti diversi della vicenda poiché il Giudice, potrebbe anche rilevare che il minore si sia ormai integrato nel contesto in cui è stato condotto e, dunque, negare il suo ritorno;
  • Si accerta che il minore non abbia compiuto sedici anni e che non abbia prestato il proprio consenso al suo trasferimento;
  • Si accerta inoltre che il soggetto che reclama il rientro del minore sia effettivamente titolare della responsabilità genitoriale e che la esercitasse in concreto al momento della sottrazione.

Tuttavia, potrebbe accadere che, anche in presenza di tali circostanze, il Giudice dello Stato di rifugio possa non emettere l’ordine di ritorno del minore allorquando sia evidente che un eventuale rientro dello stesso nel Paese in cui aveva stabile residenza prima della sottrazione lo possa esporre a rischi fisici e psichici di maltrattamenti familiari o potrebbe anche accadere che il minore, una volta sentito dal Giudice, si sia opposto al suo rientro e, constatata la sua capacità di discernimento, il Giudice tenga conto della volontà del minore, evitando di emanare un ordine di rientro. 

Ad esito della vicenda, quindi, laddove il Giudice neghi il rientro del minore e la procedura convenzionale sia già stata rigettata, sarà possibile intraprendere una procedura speciale prevista nel Regolamento (CE) 2201/2003.

In ogni caso è bene precisare che, anche nel caso in cui il Giudice emetta un ordine di rientro del minore entro un termine di sei settimane, detto ordine non costituisce sicuramente un provvedimento di affidamento esclusivo all’altro genitore che abbia subito la sottrazione in quanto, il provvedimento di affidamento, è frutto di altro tipo di procedimento autonomo che dovrà essere instaurato innanzi al giudice del luogo in cui il minore ha stabile convivenza.

La procedura speciale prevista dal Regolamento (CE) 2201/2003

La delicata questione della sottrazione internazionale di minori risulta disciplinata anche da tale Regolamento (CE) 2201/2003 che si applica nelle relazioni fra Stati membri dell’Unione europea. 

Lo stesso prevede una procedura alternativa nel caso in cui quella convenzionale, esperita attraverso l’Autorità centrale prima e innanzi al giudice dello Stato di rifugio, poi, non sia andata a buon fine.

Dunque, potrai comunque tentare di ottenere il ritorno del minore facendoti assistere da un avvocato esperto in tema di sottrazione internazionale di minori, il quale potrà procedere all’attivazione di tale rimedio. 

In questo caso occorrerà disporre la trasmissione dell’ordine di ritorno, così come emesso dal Giudice, all’autorità giudiziaria estera, la quale potrà riesaminare la decisione adottata in precedenza dal giudice che ha negato il ritorno del minore e pronunciarsi anche sull’affidamento dello stesso.

La decisione emessa dal giudice dello Stato dove il minore aveva abituale residenza è un altro tentativo esperito affinché si possa ottenere il ritorno del minore ed infatti, prevarrà sulla decisione emessa dall’autorità giudiziaria del Paese in cui il minore sia stato condotto.

In caso di sottrazione internazionale di minore posso fare una denuncia?

Così come ti dicevo in precedenza, nel caso in cui si sia già verificata la sottrazione del minore e si siano esperite anche le altre strade analizzate in precedenza, ci si può attivare anche autonomamente facendosi assistere da un avvocato esperto in sottrazione internazionale di minori e tentare di risolvere la questione su un piano interno, ovvero presentando denuncia per sottrazione internazionale.

In questi casi, infatti, non è assolutamente consigliato attivarsi in maniera autonoma per tentare un accordo bonario con la persona che ha commesso la sottrazione del minore ma è fondamentale farsi assistere da un avvocato con specifica esperienza e valutare assieme l’importanza di avviare immediatamente una procedura per ottenere il ritorno del minore, anche presentando una denuncia all’autorità Giudiziaria.

Infatti, come premesso all’inizio, nell’ordinamento italiano la conduzione o il trasferimento del minore all’estero senza il consenso del genitore esercente la responsabilità genitoriale, integra il delitto di sottrazione internazionale di minori, disciplinato dall’articolo 574 bis del Codice penale e punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Perché rivolgersi ad un avvocato esperto in sottrazione internazionale di minori?

Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia particolarmente complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali e conoscenze dell’ordinamento internazionale ed Europeo che non tutti gli avvocati posseggono.

È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un Avvocato competente in sottrazione internazionale di minori, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.

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