Se sei stato vittima di una truffa online e dopo aver formulato una denuncia all’Autorità Giudiziaria ti è stata notificata una richiesta di archiviazione, ai sensi dell’articolo 408 del codice di procedura penale, ti consiglio di leggere con molta attenzione questo articolo nel quale ti spiego cosa fare, come opporti alla richiesta di archiviazione e come comportarti nel caso in cui il tuo procedimento sia già stato archiviato da parte del Giudice per le indagini preliminari.
Innanzitutto ti spiego che, quando formuli un atto di denuncia/querela presso le Forze dell’Ordine o direttamente presso la Procura della Repubblica, inizierà immediatamente un procedimento penale in relazione al quale il Pubblico Ministero, al quale sarà affidato il tuo caso, dovrà effettuare un’attività di indagine, ovvero dovrà verificare se i fatti da te denunciati possano (o meno) costituire un reato in Italia.
Chiaramente, una volta effettuata l’attività di indagine, il Pubblico Ministero potrà decidere se rinviare a giudizio le persone indagate, ritenendo pertanto che ci siano elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio nei loro confronti, ovvero se richiedere l’archiviazione del tuo caso, formulando pertanto un’apposita richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari.
Se hai denunciato una truffa online e ti è stata notificata una richiesta di archiviazione, è molto importante che tu sappia che, con l’aiuto di un avvocato, puoi difenderti da questo provvedimento emesso dal Pubblico Ministero e formulare uno specifico atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, richiedendo con detto atto l’imputazione coatta degli indagati (nel caso in cui gli stessi siano stati individuati con l’attività di indagine da parte del Pubblico Ministero), ovvero il prosieguo dell’attività di indagine, indicando quali dovrebbero essere gli elementi di prova da approfondire nel prosieguo dell’attività di indagine.
Quindi, andiamo innanzitutto a vedere cosa fare in caso di truffa online archiviazione, come opporsi alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per poi comprendere cosa fare nel caso in cui il Giudice per le indagini preliminari abbia già emesso il provvedimento di archiviazione.
Indice dei contenuti
Quando il Pubblico Ministero può formulare una richiesta di archiviazione per una truffa online?
Così come ti dicevo in precedenza, la richiesta di archiviazione è l’atto con il quale il Pubblico Ministero esterna la propria volontà di non esercitare l’azione penale in relazione ad una determinata notizia di reato, quindi, nel caso in cui ti sia notificata una richiesta di archiviazione per una truffa online dopo aver presentato una denuncia, questo significa che il Pubblico Ministero ha deciso di non proseguire ulteriormente nelle indagini, intendendo quindi chiudere definitivamente il tuo caso.
Nel caso delle truffe online, infatti, sono molteplici le ragioni per le quali un Pubblico Ministero può decidere di chiudere il caso, e di non proseguire quindi con l’attività di indagine, come, ad esempio, nel caso in cui sia risultato impossibile risalire agli autori materiali della truffa, ovvero nel caso in cui si ritenga addirittura insussistente il reato di truffa.
Sono infatti molti i casi in cui le persone, nel formulare una denuncia per una truffa online che hanno subito, propongono in maniera confusionaria (o poco chiara) la vicenda, non facendo percepire al Pubblico Ministero quale sia la reale portata dei fatti, ovvero le reali dinamiche degli eventi, inducendolo in tal modo il Pubblico Ministero a ritenere che possa trattarsi di semplici investimenti non andati a buon fine, piuttosto che di una vera e propria truffa, derivando quindi da detta considerazione una possibile richiesta di archiviazione.
Se vuoi sapere come fare a denunciare una truffa online evitando di incorrere in detto tipo di problema ti consiglio di leggere questo articolo, nel quale ti spiego nel dettaglio tutti gli elementi che dovranno essere necessariamente riportati nell’atto di denuncia qualora dovessi essere vittima di una truffa online.
Se vuoi approfondire ulteriormente questo tema ti consiglio anche di leggere questo articolo nel quale ti spiego perché potrebbe essere importante fare la denuncia con l’aiuto di un avvocato nel caso in cui tu sia vittima di una truffa online.
In ogni caso è molto importante che tu sappia che, quando formuli una denuncia per una truffa online, devi sempre chiedere di essere avvisato nel caso in cui il Pubblico Ministero voglia formulare una richiesta di archiviazione dal momento che, in assenza di detta richiesta, il Pubblico Ministero non sarà tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nei tuoi confronti in relazione alla formulazione della richiesta di archiviazione facendo si che il tuo caso possa essere chiuso senza che neppure tu ne venga mai a conoscenza.
Truffa online archiviazione – Cosa fare in caso di notifica della richiesta di archiviazione?
Come avrai ben capito, nel caso in cui ti venga notificata una richiesta di archiviazione in relazione ad una denuncia per una truffa online che hai subito, la prima cosa da fare è quella di contattare immediatamente un avvocato esperto nel settore delle truffe online, dal momento che non potrai provvedere da solo a formulare l’eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione.
Infatti, se per la denuncia è possibile il cosiddetto fai da te, permettendoti quindi di recarti da solo presso le Forze dell’Ordine, ovvero presso gli uffici della Procura della Repubblica, al fine di formalizzare la denuncia, per quanto riguarda l’opposizione alla richiesta di archiviazione avrai la necessità di essere assistito da un avvocato, pertanto sarà opportuno che tu provveda immediatamente a cercarne uno dal momento che, nel caso delle truffe online, avrai soltanto 20 giorni di tempo per presentare un’opposizione alla richiesta di archiviazione.
Se vuoi approfondire questo tema e sapere come fare a proporre un’opposizione alla richiesta di archiviazione attraverso l’ausilio di un avvocato, ti consiglio di leggere con attenzione questo articolo, nel quale ti spiego quali sono gli elementi che dovrebbero essere valorizzati per un’opposizione alla richiesta di archiviazione con specifico riferimento alle truffe online.
Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con il quale viene disposta l’archiviazione
Una volta presentata l’opposizione alla richiesta di archiviazione, verrà fissata un’udienza in camera di consiglio innanzi al Giudice per le indagini preliminari, il quale dovrà valutare la tua opposizione al fine di verificare se la stessa possa essere ritenuta fondata o meno, disponendo in quest’ultimo caso un provvedimento di truffa online archiviazione.
I possibili esiti del procedimento che dovrà tenersi innanzi al Giudice per le indagini preliminari, infatti, sono i seguenti:
- Il Giudice può disporre l’imputazione coatta, nel caso in cui siano stati individuati gli autori materiali del reato e lo stesso ritenga che gli elementi raccolti dal PM nel corso delle indagini siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio;
- Il Giudice può accogliere l’opposizione alla richiesta di archiviazione, restituendo quindi il fascicolo di indagine al PM con l’indicazione degli ulteriori elementi di indagine che dovranno essere approfonditi ;
- Il Giudice può ritenere fondata la richiesta di archiviazione formulata dal PM, emettendo quindi un decreto di archiviazione con il quale chiude definitivamente il caso.
Andiamo ad analizzare quindi quest’ultima ipotesi, ovvero allorquando hai formulato l’opposizione alla richiesta di archiviazione, è stata fissata l’udienza in camera di consiglio innanzi al GIP, ma il Giudice ha deciso di non accogliere la tua opposizione, trattandosi quindi di un caso di truffa online archiviazione.
Come comportarsi in questi casi? E’ possibile fare qualcosa al fine di evitare che gli autori di una truffa online possano restare impuniti?
Assolutamente SI, anche dopo il provvedimento di archiviazione disposto dal GIP è ancora possibile fare qualcosa e te lo spiego in seguito.
Cosa fare contro il decreto di archiviazione – La nullità del provvedimento di archiviazione disposto dal GIP
Partiamo quindi da una prima ipotesi in cui è possibile opporsi al decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari, ovvero quando lo stesso sia considerato nullo ai sensi di quanto disposto dall’articolo 410 bis del codice di procedura penale.
Infatti, sono numerose le ipotesi in cui il decreto di archiviazione già emesso dal GIP potrà essere dichiarato nullo, con conseguente necessità di riapertura del procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione.
Innanzitutto, nel caso in cui tu abbia richiesto di essere avvisato qualora il Pubblico Ministero avesse avanzato una richiesta di archiviazione e non ti è mai stata notificata detta richiesta, potrà essere eccepita la nullità del decreto di archiviazione nel caso in cui il Giudice per le indagini preliminari abbia già disposto il provvedimento definitivo di chiusura delle indagini.
Infatti, essendo un tuo diritto quello di opporti alla richiesta di archiviazione, è chiaro che risulta essere una violazione del tuo diritto di difesa l’emissione di un provvedimento di archiviazione in assenza della notifica alla persona offesa dal reato.
In questo caso, entro il termine perentorio di 15 giorni da momento in cui sei venuto a conoscenza del provvedimento di archiviazione disposto dal Giudice per le indagini preliminari, potrai opporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica il quale, in caso di accoglimento della tua richiesta, restituirà gli atti al Pubblico Ministero per gli ulteriori seguiti, permettendoti in tal modo di opporti alla richiesta di archiviazione.
Il decreto di archiviazione è nullo anche nel caso in cui, dopo aver presentato opposizione alla richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari abbia omesso di pronunciarsi sull’ammissibilità della tua richiesta, ovvero l’abbia dichiarata inammissibile nonostante nella tua opposizione siano stati elencati l’oggetto delle investigazioni suppletive ed i relativi elementi di prova.
Infine, potrà essere dichiarata la nullità del decreto di archiviazione nel caso in cui il Giudice per le indagini preliminari, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione, abbia omesso di notificare alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, ovvero abbia formulato l’avviso in termini non congrui rispetto a quelli previsti dall’articolo 127 del codice di procedura penale.
Dette violazioni, qualora riscontrate in tempo, ti permetteranno la formulazione di un reclamo innanzi al Tribunale Monocratico attraverso il quale, in seguito, puoi ottenere l’accoglimento della tua opposizione in caso di truffa online archiviazione.
La riapertura delle indagini in seguito alla emissione del decreto di archiviazione – articolo 414 del codice di procedura penale
Nel caso in cui, in seguito all’emissione del decreto di archiviazione siano emersi ulteriori elementi utili all’attività di indagine, il Pubblico Ministero di propria iniziativa, ovvero su richiesta di una parte, potrà richiedere la riapertura delle indagini al Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 414 del codice di procedura penale, aprendo un nuovo fascicolo di indagine all’interno del quale confluiranno anche gli atti del precedente fascicolo di indagine già archiviato.
Si tratta, nello specifico, di un momento di fondamentale importanza dal momento che, anche in seguito all’emissione di un decreto di archiviazione ti sarà permesso di richiedere al Pubblico Ministero di formulare richiesta al GIP di riapertura delle indagini nel caso in cui siano emersi ulteriori elementi che possano portare all’individuazione del responsabile del reato ovvero di elementi utili ad individuare la responsabilità penale dello stesso.
Rapportando detta possibilità al caso delle truffe online è comprensibile che sarà possibile richiedere la riapertura delle indagini nel caso in cui, ad esempio, un’altra Procura della Repubblica, in seguito alla formulazione delle indagini, abbia individuato i materiali autori delle truffe online che si nascondevano dietro una delle fantomatiche piattaforme di trading online che tu avevi denunciato.
In questo caso, attraverso una specifica richiesta rivolta al Pubblico Ministero, sarà possibile richiedere che lo stesso formuli richiesta al GIP di riapertura delle indagini, permettendoti in tal modo di ottenere finalmente giustizia.
Ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo per violazione di diritti fondamentali
Un’ulteriore ipotesi, non contemplata direttamente dall’ordinamento nazionale, è quella di formulare un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo nel caso in cui il decreto di archiviazione sia stato emesso da parte del GIP in violazione del tuo diritto di difesa, ovvero nel caso in cui la tua opposizione non sia stata accolta nella totale inerzia dell’attività di indagine da parte del Pubblico Ministero.
Può capitare, infatti, nell’ambito delle truffe online, che il Pubblico Ministero decida di richiedere l’archiviazione del procedimento senza fare alcun tipo di attività di indagine, ovvero facendo un’attività soltanto formale ed in alcun modo utile per risalire ai materiali autori della truffa posta in essere nei tuoi confronti.
Nel caso in cui il Giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la tua richiesta di opposizione, nonostante il fatto che tu abbia specificamente indicato quali fossero i temi investigativi da approfondire, ovvero nel caso in cui il decreto di archiviazione sia stato emesso in violazione del tuo diritto di difesa, permettendo in tal modo ai truffatori di farla franca dopo essersi appropriati di tutti i tuoi risparmi, appare evidente come questa sia una evidente violazione dei tuoi diritti fondamentali tra cui il diritto alla vita ed il diritto ad avere un giusto processo.
Infatti, la tutela che ciascun cittadino richiede allo Stato è proprio quella di evitare che i truffatori possano farla franca in assenza di un’attività di indagine completa che possa portare alla reale individuazione dei materiali autori del reato.
Anche in questo caso, una volta constatate le violazioni da parte dello Stato Italiano, ti sarà concessa la possibilità di ottenere un “equo indennizzo” in relazione alla violazione accertata.
Capirai quindi che, in caso di truffa online archiviazione, sono molte le cose che potrai ancora fare, essendo in ogni caso evidente che tu debba rivolgerti ad un avvocato con specifica esperienza in detto settore.
Perché rivolgersi ad un esperto avvocato per truffa online archiviazione?
Come avrai potuto comprendere, quella trattata, è una materia particolarmente complessa, delicata che richiede particolari e specifiche competenze professionali che non tutti gli avvocati posseggono.
È sempre consigliabile, dunque, affidarsi ad un Avvocato competente in casi di truffa online e archiviazione, che conosca bene la materia giuridica trattata di modo che, sin da subito, vi sia la massima garanzia del diritto di difesa, disponendo la strategia difensiva più opportuna al caso specifico.
Abbiamo già affrontato e risolto diversi processi con riferimento a questa materia.
Leggi altri nostri articoli su questo tema:
- Truffa on line: cosa fare in caso di richiesta di archiviazione da parte del PM
- Richiesta di archiviazione: come presentare opposizione?
- Come denunciare una truffa online
- Truffa online, a chi rivolgersi
- Truffa trading online: perché fare la denuncia tramite avvocato
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